Vademecum sulla scelta delle fonti di copertura del fabbisogno per le concessioni demaniali

Di Paolo Gervasi Conviene che non sia sostituito il finanziamento strutturale Nei Piani economico-finanziari dei bandi per le concessioni demaniali marittime l’apertura di credito può figurare fra le fonti di copertura, ma usarla in luogo del mutuo come finanziamento strutturale costa fino al doppio, erode il flusso di cassa della gestione operati va (cosiddetto Free cash flow from operations) degli esercizi iniziali e priva il piano degli indicatori Llcr e Plcr (rispettivamente l’indicatore di bancabilità durante il periodo di sussistenza del debito e quello che invece considera i flussi di cassa per tutto il periodo di concessione). La raccomandazione professionale è una scala graduata di soluzioni che colloca il fido entro il 20% degli investimenti in immobilizzazioni durevoli (Capex) e con rientro entro il punto di pareggio economico. Sono alcune delle considerazioni frutto di casi pratici di operatori di settore, alle prese con valutazioni sul ricorso massiccio all’apertura di credito come fonte di finanziamento. A fare da sfondo normativo e di prassi in merito alla verifica dell’equilibrio finanziario ci sono, invece, sia il Codice dei contratti pubblici (il dlgs 36/2023, agli artt. 182, c. 5 e 185, c. 5), sia le Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario nelle procedure di partenariato pubblico-privato, diffuse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc). Piani economici strutturati. Le nuove procedure di evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime (dlgs 36/2023) im pongono Piani economico-finanziari (Pef) sempre più strutturati. Fra le scelte cruciali figura quella delle fonti di copertura del fabbisogno e capita di ascoltare richieste del tenore: «non voglio impegnarmi con un mutuo, preferisco un’apertura di credito». La preferenza è comprensibile, il fido sembra flessibile e leggero, ma riposa su una percezione che non regge alla quantifi cazione e merita un esame attento prima di tradursi nella struttura finanziaria del piano. L’apertura di credito in conto corrente è uno strumento revolving: la banca mette a disposizione una somma, l’impresa la utilizza secondo le esigenze, gli interessi maturano sull’utilizzato e la commissione di disponibilità fondi (Cdf) grava sull’intero accordato. Non vi è piano di ammortamento né scadenza fissa e la linea è revocabile. Funzione propria dello strumento è la copertura di squilibri di natura congiunturale: differenziali fra incassi e pagamenti, anticipazione dell’Iva, picchi stagionali tipici di un’attività balneare. Non è pensato per sostenere investimenti pluriennali e ogni utilizzo prolungato nel tempo ne snatura la funzione. Ammissibilità e costo. Il fido può comparire fra le fonti di copertura di un investimento iniziale, il Capex (Capital Expenditure, gli investimenti in immobilizzazioni durevoli), a una condizione precisa: che sia programmato un rientro rapido attraverso i flussi operativi dei primi esercizi. È la logica dello strumento ponte, oltre la quale il fido diventa finanziamento strutturale improprio. Su un investimento di 180.000 euro coperto da 100.000 di equity (capitale proprio) e 80.000 di fido utilizzato (linea accordata 100.000, tasso 8% sull’utilizzato e 1% di Cdf), con rientro lineare quinquennale, il costo finanziario complessivo è di21.000 euro, circa il doppio…

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Le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza del 17.5.2026 n.14568 annullano gli effetti legislativi della sentenza n.17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e confermano la non applicabilità diretta della Bolkestein alle imprese balneari

di Vincenzo De Michele L’ordinanza n.14568/2026 del 17.5.2026 delle Sezioni unite della Cassazione Con ordinanza del 17 maggio 2026 n.14568 la Cassazione a Sezioni unite ha dichiarato da un lato inammissibile il ricorso n.5010/2024 R.G. per la tardività rispetto all’impugnativa di n.23 concessionari balneari di Rimini che non facevano parte del parte del processo davanti al Giudice amministrativo e quindi non avevano titolo ad impugnare la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.17/2021, dall’altro ne ha depotenziato completamente gli effetti affermando al punto 4 che «le ragioni che sono addotte a sua giustificazione non sono relative alla diretta incidenza della sentenza gravata sulla posizione giuridica delle parti istanti, ma nel pregiudizio (di mero fatto), derivante e dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria che sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudici amministrativi successivamente aditi per la risoluzione di questioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato, trascurando tuttavia di considerare che il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene». Inoltre, con l’ ordinanza del 17 maggio 2026 n.14568 la Cassazione a Sezioni unite ha anche chiarito la inapplicabilità nel nostro ordinamento della direttiva Bolkestein come direttiva autoesecutiva, così precisando al punto 7: «ai fini della ammissibilità della denuncia del difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, da queste Sezioni Unite che nella recente pronuncia n. 28959/2025, hanno ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un error in iudicando asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).». Il giudizio “unico” in Cassazione contro la sentenza n.17/2021 della Plenaria Sta di fatto che 23 piccole società concessionarie balneari del Comune di Rimini con atto notificato in data 29.2.2024 ed iscritto a ruolo in data 2.3.2024 con il n.5010/2024 R.G.Cass. hanno proposto ricorso per cassazione davanti alle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi degli artt.111 commi 7 e 8 Cost., per l’annullamento senza rinvio anche della sentenza n.17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nei confronti del Governo italiano, dell’AGCM e del Comune di Rimini come parti controinteressate. L’AGCM e il Comune di Rimini sono rimasti intimati. Le Società ricorrenti sono tutte titolari…