Una lettura costituzionalmente orientata dell’ordinanza del 10.7.2026 della Corte di giustizia Ue sulla non scarsità della risorsa naturale e l’inapplicabilità dell’art.12 Bolkestein alle concessioni balneari
di Vincenzo De Michele Premessa: la questione balneare e la normativa vigente L’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026, causa C-574/25, Balneari Rimini II, interviene su uno dei punti più controversi della disciplina delle concessioni demaniali marittime: la scarsità della risorsa naturale delle coste balneabili e, soprattutto, l’individuazione dell’autorità competente a verificarne l’esistenza. La direttiva Bolkestein si fonda sui due principi comunitari del diritto di stabilimento e della libera circolazione dei servizi su tutto il territorio dell’Unione, che all’epoca della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale CE della direttiva 2006/123/CE (28.12.2006) si chiamava ancora Comunità europea. In applicazione dei due principi comunitari, l’art.11 della direttiva servizi prevede la regola generale della durata illimitata (cioè senza limiti) o con proroga automatica dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio di attività economica di servizi su tutto il territorio comunitario. Prima dell’entrata in vigore della direttiva Bolkestein con la sua pubblicazione sulla GUCE, la normativa interna in materia di assegnazione di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa ai sensi dell’art.01 comma 1 del d.l. n.400/1993 era conforme ai principi comunitari del diritto di stabilimento e della liberalizzazione dei servizi, a prescindere dal fatto che le concessioni di beni pubblici (e lavori e servizi) sono state sempre considerate fuori del campo di applicazione del diritto comunitario o dell’Unione, dal momento che «i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», come previsto dall’art.295 TCE fino al 30.11.2009 e dal 1.12.2009 dall’art.345 TFUE. La problematica della riserva alla sola legge nazionale rispetto ai principi comunitari della gestione delle attività economiche connesse alla proprietà pubblica è affrontato mirabilmente dalla Corte costituzionale con l’ordinanza del 7 ottobre 2024 n.161 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna, che ha contestato la giurisprudenza “Bolkestein” delle sentenze Promoimpresa e AGCM della Corte di giustizia sulle concessioni balneari e ha proposto domande pregiudiziali alla Corte Ue per escludere le piccole concessioni idroelettriche, come concessioni di beni pubblici, dal campo di applicazione della direttiva servizi proprio facendo leva sulla scissione, ai fini della non ingerenza del diritto Ue, tra proprietà pubblica del bene e attività economica di sfruttamento del bene pubblico, che segue il regime nazionale esclusivo della proprietà. Come vedremo, con la sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-653/24 la Corte di giustizia Ue accoglierà le argomentazioni della Corte costituzionale e chiuderà definitiva l’epopea Bolkestein e della pessima giurisprudenza comunitaria di Promoimpresa. In buona sostanza, le concessioni autostradali (come quella assegnata ai Benetton senza gara prima nel 1999 e poi nel 2007 con la convenzione unica), le concessioni di telecomunicazioni, termali, idriche, idroelettriche, balneari, ecc., quali concessioni (anche) di beni pubblici di proprietà dello Stato sono fuori del campo di applicazione del diritto comunitario ora diritto dell’Unione, il cui intervento sugli ordinamenti nazionali è condizionato dal principio di sussidarietà dell’ordinamento comunitario di cui all’art.5 paragrafo 3 del TUE. Concessioni autostradali, di telecomunicazioni, idriche, idroelettriche, balneari, ecc. non sono (e non sono state) regolamentate dal diritto comunitario ora diritto dell’Unione in base all’art.51 TFUE (ex art.45 TCE), che non estende…