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Concessioni demaniali, il TAR Lazio ferma la scadenza anticipata: non tutti i titoli possono essere riportati al 2027

La sentenza n. 12370/2026 sul caso Fiumicino accoglie il ricorso di una società concessionaria e chiarisce un punto centrale: non è legittimo assimilare automaticamente a una proroga ex lege un titolo che, secondo gli atti di causa, reca una scadenza al 2033 ed è stato rilasciato all’esito di una procedura comparativa. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12370/2026, ha accolto il ricorso proposto da Moai s.r.l. contro il Comune di Fiumicino, con la costituzione in giudizio anche dell’Agenzia del Demanio e di Toni s.r.l.. La controversia riguardava una serie di delibere comunali con cui l’amministrazione aveva fissato, nelle more delle future gare, prima il 31 dicembre 2024 e poi il 30 settembre 2027 come termine finale di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, comprese quelle già oggetto di estensione nella vigenza della legge n. 145 del 2018. La società ricorrente sosteneva però che la propria posizione non potesse essere trattata come una semplice proroga automatica. Secondo il ricorso, infatti, il titolo era stato rinnovato sulla base del modello comparativo previsto dall’articolo 37 del codice della navigazione e dall’articolo 18 del regolamento di esecuzione, con indicazione di scadenza al 31 dicembre 2033. Da qui la richiesta di annullare gli atti comunali nella parte in cui facevano cessare anticipatamente l’efficacia della concessione e, in via subordinata, di ottenere anche il risarcimento del danno o l’indennizzo. La decisione del TAR si fonda in modo decisivo su un precedente della stessa Sezione, la sentenza n. 6718 del 14 aprile 2026, richiamata espressamente in motivazione. In quella pronuncia era stata annullata la determinazione dirigenziale n. 123 del 31 ottobre 2024, con la quale era stata dichiarata l’inesistenza delle 27 concessioni demaniali turistico-ricreative considerate scadenti al 31 dicembre 2033. Per il Collegio, una volta caduto quel presupposto e risultando dal titolo della ricorrente la scadenza al 31 dicembre 2033, diventavano illegittimi anche gli atti successivi che avevano inserito quella concessione tra i titoli da considerare in scadenza al 30 settembre 2027 e da sottoporre a nuove procedure competitive. Il passaggio più importante, sul piano pratico, è che la sentenza non afferma una validità indistinta di tutte le concessioni balneari fino al 2033. La pronuncia annulla gli atti impugnati solo nella parte in cui essi includono il titolo della ricorrente tra le concessioni riallineate al 2027, valorizzando il contenuto concreto del titolo e il precedente annullamento del provvedimento amministrativo contrario. In termini semplici, il TAR dice che il Comune non poteva trattare quella concessione come una normale proroga generalizzata, perché negli atti risultava una diversa base procedurale e una diversa scadenza formale. La sentenza offre quindi un’indicazione molto rilevante anche per gli enti concedenti. Quando l’amministrazione procede alla ricognizione delle concessioni da mettere a gara, non può appiattire tutte le situazioni sul medesimo schema, ma deve distinguere tra proroghe automatiche e titoli che presentano caratteristiche procedimentali e formali differenti. Per i concessionari, invece, la decisione conferma che la difesa del titolo passa dalla ricostruzione puntuale del procedimento che lo ha generato, della sua pubblicità,…

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Castel Gandolfo, il TAR Lazio conferma il limite di 8 mesi ai manufatti balneari: la tutela del paesaggio può imporre la stagionalità

La sentenza n. 11390/2026, pubblicata il 22 giugno 2026, chiarisce che chioschi, cabine e servizi igienici amovibili in area vincolata possono essere autorizzati anche solo per un periodo limitato dell’anno, senza che ciò contrasti con il d.P.R. 31/2017 o con i titoli concessori. Il TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza n. 11390/2026, ha affrontato una questione molto concreta per chi opera nelle aree balneari vincolate: se le strutture amovibili di supporto alla balneazione possano restare installate tutto l’anno oppure se la Soprintendenza possa limitarne la permanenza a pochi mesi. La risposta del giudice amministrativo è netta: la prescrizione che ne consente l’installazione per non oltre otto mesi annui è legittima. La vicenda nasce a Castel Gandolfo, sulle sponde del lago Albano, dove alcuni concessionari di aree del demanio idrico avevano chiesto di mantenere anche oltre la stagione balneare strutture amovibili non stagionali, come chioschi, cabine e servizi igienici. Il Comune aveva attivato il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata e la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, ma con una prescrizione precisa: manufatti temporanei, facilmente amovibili e installabili per un periodo non superiore a otto mesi l’anno. Proprio questa limitazione temporale è stata impugnata dai ricorrenti, che la ritenevano illogica, immotivata e contraddittoria. Secondo la loro tesi, se i manufatti sono paesaggisticamente compatibili, dovrebbero esserlo per tutto l’anno; inoltre il regolamento comunale, i disciplinari concessori, il canone annuale e la lettera B.26 dell’Allegato B al d.P.R. 31/2017 deporrebbero nel senso della permanenza ultra-stagionale delle strutture. Il TAR non ha condiviso questa impostazione e ha ricostruito il tema partendo da un principio di fondo: il paesaggio è un bene di rilievo costituzionale, tutelato dall’art. 9 Cost., e ogni trasformazione in area vincolata deve superare una valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. In questo quadro, il fatto che un’opera sia ritenuta compatibile non significa che debba poter restare sul posto senza limiti di tempo. Anzi, la sentenza afferma un passaggio molto importante per tutto il settore: il giudizio di compatibilità e la limitazione temporale sono due profili distinti. Il primo serve a verificare se l’opera, per caratteristiche costruttive e inserimento nel contesto, possa essere ammessa; il secondo serve invece a evitare che la compressione del valore paesaggistico diventi stabile e permanente. Da qui la conclusione del Collegio: la prescrizione di stagionalità rappresenta un punto di equilibrio ragionevole tra interesse economico dell’impresa e tutela del bene paesaggistico. In sostanza, l’ordinamento può tollerare strutture funzionali alla balneazione nel periodo in cui l’attività si svolge realmente, ma pretende che, terminata la stagione, il paesaggio venga “restituito” alla sua conformazione naturale e identitaria. Il TAR richiama, a sostegno di questa lettura, sia la Corte costituzionale sia una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, secondo cui la permanenza annuale delle strutture turistico-ricreative in area vincolata non può essere data per scontata e la stagionalità costituisce una modalità legittima di gestione del vincolo. In altre parole, la prescrizione temporale non è un’anomalia del provvedimento, ma uno strumento ordinario di tutela paesaggistica quando si tratta…