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Concessioni di beni demaniali e concessioni di lavori/servizi: la distinzione tracciata dal Consiglio di Stato nel caso Punta Marina

La sentenza 8266/2025 del 24 ottobre 2025 della VII Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Lipari, Est. Di Carlo) sulle Terme di Punta Marina mette al centro una distinzione netta: da un lato la concessione di un bene demaniale, qualificata come contratto attivo di valorizzazione patrimoniale; dall’altro le concessioni di lavori o di servizi, disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE e dal Codice dei contratti pubblici. Proprio da questa diversa natura giuridica discende, secondo il Consiglio di Stato, l’impossibilità di applicare alla concessione di un bene demaniale le regole sulle modifiche in corso di esecuzione previste dagli artt. 43 della direttiva 2014/23/UE e 175 d.lgs. 50/2016. Per il Consiglio di Stato, la concessione di un bene demaniale è un contratto in cui l’amministrazione mette un bene pubblico a disposizione di un privato, che lo utilizza (anche a fini imprenditoriali) pagando un canone: il corrispettivo fluisce verso la PA, quindi è un “contratto attivo”. L’oggetto principale del rapporto è il bene (l’area demaniale, gli immobili, le strutture), non l’affidamento di un servizio di interesse pubblico alla collettività secondo uno schema organizzato dalla PA.​​ Da ciò deriva che il regime giuridico di riferimento è quello del diritto nazionale sui beni pubblici (artt. 823 ss. c.c., codice della navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.), integrato solo dai principi generali dell’Unione (concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, direttiva 2006/123/CE), ma non dalle norme speciali del Codice dei contratti sui “contratti passivi”. Per questo la sentenza precisa che, su concessioni come quella di Punta Marina, non si applicano automaticamente le regole di modifica previste per le concessioni di lavori/servizi.​​ La concessione di lavori o di servizi, nella logica della direttiva 2014/23/UE, è un contratto con cui la PA affida a un operatore economico la realizzazione e gestione di lavori o la gestione di servizi di interesse pubblico, trasferendogli il rischio operativo e remunerandolo tramite il diritto di gestire il servizio (eventualmente con un prezzo). Qui l’oggetto principale non è la mera disponibilità di un bene, ma l’organizzazione e la gestione di un’attività di servizio alla collettività, con equilibrio economico‑finanziario protetto anche attraverso la disciplina delle modifiche in corso di esecuzione (art. 43 direttiva 2014/23; art. 175 d.lgs. 50/2016).​ Per questo tipo di concessioni, il Codice dei contratti pubblici e la direttiva 2014/23/UE stabiliscono in modo dettagliato quando si possono modificare durata, oggetto, corrispettivi, proprio perché la concessione è lo strumento di organizzazione di un servizio pubblico e il concessionario ha impostato investimenti sulla base di un piano economico-finanziario regolato. È in questo contesto che ha senso parlare di “modifica non sostanziale”, di “circostanze imprevedibili” e di tutela dell’equilibrio economico-finanziario protetto dall’art. 175 d.lgs. 50/2016.​ Il Consiglio di Stato afferma che la concessione di Punta Marina è una mera concessione di bene demaniale, non una concessione di lavori o di servizi: non c’è un servizio pubblico formalmente affidato con trasferimento di rischio operativo “tipico” ai sensi della direttiva 2014/23, ma solo l’uso di un bene demaniale per attività imprenditoriale del concessionario. Proprio per questa qualificazione, la Corte dice che non si…

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TAR Toscana e Antitrust: quando una procura sbagliata può far saltare il ricorso

L’ordinanza pubblicata oggi dal TAR Toscana sul ricorso dell’Autorità Antitrust contro il Comune di Forte dei Marmi non riguarda solo le concessioni balneari, ma anche – e soprattutto – chi può davvero rappresentare l’AGCM in giudizio.​Il tribunale richiama la recente sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha escluso la possibilità di “aggiustare” in corsa una procura sbagliata nel processo amministrativo, e chiede alle parti di spiegare se e come questi principi si applichino al caso Antitrust–Forte dei Marmi.​​ L’AGCM ha impugnato la delibera con cui la Giunta di Forte dei Marmi ha disposto l’estensione delle concessioni demaniali marittime a fini turistico‑ricreativi fino al 31 dicembre 2024, nell’ambito dell’attuazione della legge sulla concorrenza 2021.​Comune, concessionari e stabilimenti balneari intervenuti ad opponendum hanno però eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’Autorità non avrebbe rispettato le regole che consentono alle amministrazioni statali di rivolgersi ad avvocati del libero foro, in particolare il previo parere previsto dall’art. 5 del regio decreto n. 1611/1933.​ La “procura alle liti” è il documento con cui una parte autorizza un avvocato a rappresentarla in giudizio: senza una procura valida, il ricorso è come se non fosse stato proposto dalla persona o dall’ente giusto.​Nel processo civile esiste una norma, l’art. 182, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di dare un termine per rimediare a certe irregolarità di procura o di rappresentanza, evitando che l’errore formale faccia saltare l’intero processo.​ La Plenaria n. 11/2025 ha stabilito che nel processo amministrativo quella “rete di sicurezza” dell’art. 182, comma 2, c.p.c. non si applica: la disciplina della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è considerata completa e autosufficiente.​ Ne discende un principio molto netto: se la procura manca, è nulla o conferisce lo ius postulandi in modo non conforme alle regole del c.p.a., il ricorso è inammissibile e il vizio non può essere sanato successivamente con una nuova procura o con atti di ratifica.​ Nel caso AGCM–Forte dei Marmi, il TAR prende atto che la contestazione principale delle controparti non riguarda il merito della concorrenza, ma il fatto che l’Autorità avrebbe agito tramite un avvocato esterno senza aver rispettato tutte le condizioni formali previste per attribuirgli il potere di rappresentarla in giudizio.​ Proprio perché la Plenaria ha escluso ogni sanatoria dei vizi di procura, il collegio toscano chiede alle parti di depositare memorie su due punti: se i principi della sentenza n. 11/2025 valgano anche per questo giudizio e se, alla luce dell’art. 5 r.d. 1611/1933 e dell’art. 21‑bis della legge n. 287/1990, lo ius postulandi sia stato o meno conferito correttamente al difensore dell’AGCM.​​ Cosa cambia in concreto per AGCM e Comuni Per l’AGCM significa che ogni ricorso amministrativo richiede un controllo rigidissimo su delibere interne, pareri necessari e testo della procura speciale rilasciata al legale esterno: un errore formale può bastare alle controparti per chiedere l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di correzione in corso di causa.​Per Comuni e altri enti che si difendono contro impugnative dell’Autorità, si apre invece…