Scopri di più sull'articolo Una lettura costituzionalmente orientata dell’ordinanza del 10.7.2026 della Corte di giustizia Ue sulla non scarsità della risorsa naturale e l’inapplicabilità dell’art.12 Bolkestein alle concessioni balneari
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Una lettura costituzionalmente orientata dell’ordinanza del 10.7.2026 della Corte di giustizia Ue sulla non scarsità della risorsa naturale e l’inapplicabilità dell’art.12 Bolkestein alle concessioni balneari

di Vincenzo De Michele Premessa: la questione balneare e la normativa vigente L’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026, causa C-574/25, Balneari Rimini II, interviene su uno dei punti più controversi della disciplina delle concessioni demaniali marittime: la scarsità della risorsa naturale delle coste balneabili e, soprattutto, l’individuazione dell’autorità competente a verificarne l’esistenza. La direttiva Bolkestein si fonda sui due principi comunitari del diritto di stabilimento e della libera circolazione dei servizi su tutto il territorio dell’Unione, che all’epoca della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale CE della direttiva 2006/123/CE (28.12.2006) si chiamava ancora Comunità europea. In applicazione dei due principi comunitari, l’art.11 della direttiva servizi prevede la regola generale della durata illimitata (cioè senza limiti) o con proroga automatica dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio di attività economica di servizi su tutto il territorio comunitario. Prima dell’entrata in vigore della direttiva Bolkestein con la sua pubblicazione sulla GUCE, la normativa interna in materia di assegnazione di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa ai sensi dell’art.01 comma 1 del d.l. n.400/1993 era conforme ai principi comunitari del diritto di stabilimento e della liberalizzazione dei servizi, a prescindere dal fatto che le concessioni di beni pubblici (e lavori e servizi) sono state sempre considerate fuori del campo di applicazione del diritto comunitario o dell’Unione, dal momento che «i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», come previsto dall’art.295 TCE fino al 30.11.2009 e dal 1.12.2009 dall’art.345 TFUE. La problematica della riserva alla sola legge nazionale rispetto ai principi comunitari della gestione delle attività economiche connesse alla proprietà pubblica è affrontato mirabilmente dalla Corte costituzionale con l’ordinanza del 7 ottobre 2024 n.161 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna, che ha contestato la giurisprudenza “Bolkestein” delle sentenze Promoimpresa e AGCM della Corte di giustizia sulle concessioni balneari e ha proposto domande pregiudiziali alla Corte Ue per escludere le piccole concessioni idroelettriche, come concessioni di beni pubblici, dal campo di applicazione della direttiva servizi proprio facendo leva sulla scissione, ai fini della non ingerenza del diritto Ue, tra proprietà pubblica del bene e attività economica di sfruttamento del bene pubblico, che segue il regime nazionale esclusivo della proprietà. Come vedremo, con la sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-653/24 la Corte di giustizia Ue accoglierà le argomentazioni della Corte costituzionale e chiuderà definitiva l’epopea Bolkestein e della pessima giurisprudenza comunitaria di Promoimpresa. In buona sostanza, le concessioni autostradali (come quella assegnata ai Benetton senza gara prima nel 1999 e poi nel 2007 con la convenzione unica), le concessioni di telecomunicazioni, termali, idriche, idroelettriche, balneari, ecc., quali concessioni (anche) di beni pubblici di proprietà dello Stato sono fuori del campo di applicazione del diritto comunitario ora diritto dell’Unione, il cui intervento sugli ordinamenti nazionali è condizionato dal principio di sussidarietà dell’ordinamento comunitario di cui all’art.5 paragrafo 3 del TUE. Concessioni autostradali, di telecomunicazioni, idriche, idroelettriche, balneari, ecc. non sono (e non sono state) regolamentate dal diritto comunitario ora diritto dell’Unione in base all’art.51 TFUE (ex art.45 TCE), che non estende…

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Concessioni, il Consiglio di Stato chiude il contenzioso su Santa Marinella: Legittime le assegnazioni fino al 2033

Respinto integralmente il ricorso di Bubbi s.r.l. contro il Comune e i concessionari. Il Consiglio di Stato riconosce la legittimità della procedura adottata dall’Amministrazione: non una proroga automatica, ma un procedimento pubblico e trasparente. Maurelli: “Sentenza storica e in controtendenza, può rappresentare un riferimento per altri Comuni” Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposta la società Bubbi s.r.l. al Comune di Santa Marinella e ai titolari di alcune delle più note concessioni balneari del litorale laziale. Con la sentenza n. 6835 del 7 settembre 2026, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello presentato da Bubbi s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 12743/2025, confermando la legittimità dell’operato del Comune e la stabilità delle concessioni assegnate. La controversia nasceva dalla contestazione della procedura attraverso la quale il Comune di Santa Marinella aveva esteso fino al 2033 alcune concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. Secondo la società ricorrente, si sarebbe trattato di una proroga automatica, adottata in violazione dell’art. 49 TFUE e dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/ CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, senza una preventiva gara pubblica. Il Consiglio di Stato ha però escluso questa ricostruzione, riconoscendo che il Comune non si è limitato a prorogare automaticamente le concessioni, ma ha seguito una vera procedura pubblica e selettiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza previsti dalla normativa europea. Già nel 2019, infatti, l’Amministrazione aveva avviato una “procedura pubblica e trasparente” con la delibera n. 237/2019, pubblicando l’avviso sull’albo pretorio e sul sito istituzionale per garantire la più ampia partecipazione. Le domande erano state quindi esaminate secondo quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e, nei casi in cui fossero arrivate più richieste per la stessa concessione, erano state avviate procedure competitive tra gli operatori interessati. Per il Consiglio di Stato, dunque, le estensioni fino al 2033 sono il risultato di un procedimento selettivo legittimo, e non di proroghe automatiche. Gli atti con cui le concessioni sono state assegnate, inoltre, risalgono a diversi anni fa e sono ormai consolidati, non essendo più possibile contestarli attraverso un nuovo giudizio. La sentenza chiarisce anche un altro aspetto di particolare rilievo per il settore. Nel caso in cui un atto amministrativo sia ritenuto in contrasto con il diritto europeo, questo non diventa automaticamente nullo, ma può essere annullato solo se viene impugnato nei termini previsti dalla legge, che in questo caso sono di sessanta giorni. Un principio che assume particolare importanza nella vicenda di Santa Marinella, dal momento che gli atti di assegnazione delle concessioni erano stati adottati anni prima della costituzione stessa della società ricorrente, avvenuta soltanto nell’aprile 2024. Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la società non avesse la legittimazione per contestare quegli atti e che non fosse possibile utilizzare un’azione di accertamento per aggirare i termini ormai scaduti per la loro impugnazione. “Siamo soddisfatti di questo importante traguardo raggiunto che mette finalmente la parola fine a un contenzioso che, per le tempistiche con…