La risposta del vicepresidente esecutivo francese Stéphane Séjourné all’interrogazione di Roberto Vannacci: la procedura europea resta fondata e Bruxelles attende che le selezioni siano completate in tutta Italia entro il 30 settembre 2027.
La Commissione europea non accoglie la richiesta dell’europarlamentare Roberto Vannacci di archiviare la procedura d’infrazione sulle concessioni balneari italiane. Al contrario, Bruxelles ribadisce la validità della propria impostazione e manifesta «soddisfazione» per il «numero significativo e crescente» di Comuni italiani nei quali sono già state organizzate procedure di gara aperte. La posizione è contenuta nella risposta all’interrogazione E-003143/2026, depositata da Vannacci il 27 luglio 2026 e successivamente contrassegnata dal Parlamento europeo come risposta il 18 settembre 2026. Il documento reca la data del 15 settembre ed è firmato, a nome della Commissione, dal vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné, responsabile per la Prosperità e la strategia industriale e titolare anche del portafoglio Mercato unico.
La richiesta di Vannacci
Con l’interrogazione, Vannacci aveva chiesto alla Commissione se intendesse procedere «all’immediata archiviazione» della procedura INFR(2020)4118. La richiesta si fondava sull’ordinanza della Corte di giustizia del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25, Balneari Rimini II, interpretata dall’europarlamentare come conferma della competenza dello Stato membro nell’accertamento della scarsità della risorsa naturale. Secondo questa impostazione, la valutazione nazionale svolta dall’Italia nel 2023, che aveva escluso una scarsità generalizzata delle spiagge, avrebbe dovuto privare di fondamento la prosecuzione della procedura europea. La pronuncia della Corte, tuttavia, non ha certificato né l’abbondanza né la scarsità generale delle coste italiane: ha rimesso la verifica all’autorità nazionale competente, sotto il controllo del giudice, richiedendo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e la considerazione della dimensione comunale.
La risposta di Bruxelles
Nella risposta, Séjourné afferma che l’ordinanza C-574/25 conferma la giurisprudenza europea sull’applicabilità della direttiva servizi alle concessioni balneari. Quando il numero delle autorizzazioni è limitato per la scarsità delle risorse naturali, queste devono essere assegnate mediante procedure non discriminatorie e non possono essere rinnovate automaticamente. La Commissione sostiene quindi che la procedura INFR(2020)4118 «si basa pienamente su tali principi giuridici». In altri termini, Bruxelles non considera l’ordinanza della Corte un motivo sufficiente per chiudere il fascicolo aperto contro l’Italia: la richiesta formulata da Vannacci non viene accolta.
Il passaggio politicamente più significativo riguarda i Comuni. La Commissione dichiara di prendere atto «con soddisfazione del numero significativo e crescente di comuni italiani in cui sono già state organizzate procedure di gara aperte» e aggiunge di attendere il completamento delle procedure sull’intero territorio nazionale entro il 30 settembre 2027. La scadenza richiamata è quella introdotta dalla legge 166/2024. Il quadro nazionale prevede l’avvio delle procedure selettive entro il 30 giugno 2027 e il completamento del passaggio alle nuove assegnazioni entro il 30 settembre dello stesso anno, salvo impedimenti oggettivi e motivati.
Infrazione ancora aperta
La risposta di Séjourné non utilizza una formula autonoma del tipo «la richiesta è respinta», ma il significato sostanziale è netto: la Commissione difende la base giuridica della procedura e indica come obiettivo l’estensione e il completamento delle gare, anziché l’archiviazione chiesta dall’europarlamentare. La stessa linea è stata confermata pubblicamente a fine settembre dalla portavoce della Commissione per il Mercato interno, Siobhan McGarry: la procedura d’infrazione è tuttora in corso, Bruxelles monitora l’attuazione della legge italiana e i Comuni possono già organizzare le selezioni per le singole concessioni. La posizione europea segna dunque un nuovo punto fermo nel confronto sulle concessioni demaniali marittime. L’ordinanza Balneari Rimini II riconosce alle autorità nazionali il compito di valutare la scarsità, ma non convalida automaticamente la mappatura italiana del 2023 e non impone alla Commissione di archiviare l’infrazione.
Per Bruxelles, inoltre, la valutazione non può limitarsi a un dato nazionale aggregato: deve riguardare le aree effettivamente sfruttabili economicamente e tenere conto del fatto che le concessioni vengono rilasciate a livello comunale. È su questa base che la Commissione guarda con favore alle gare già avviate dagli enti locali e attende che il processo venga portato a termine in tutta Italia.
La risposta integrale
L’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-574/251 conferma la giurisprudenza della CGUE2, la quale ha chiarito che la direttiva sui servizi3 è applicabile a situazioni quali le “concessioni balneari” italiane: le autorizzazioni il cui numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali devono essere concesse mediante procedure di selezione non discriminatorie e non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico. La procedura di infrazione INFR(2020)41184 si basa pienamente su tali principi giuridici. Per quanto riguarda la valutazione della scarsità delle risorse naturali, la CGUE ha già chiarito che, sebbene gli Stati membri possano scegliere l’approccio migliore per effettuare tale valutazione, è necessario che i criteri “si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”5. Inoltre, la valutazione deve fare riferimento alle “aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico”6 e tenere conto del fatto che tali autorizzazioni sono concesse a livello comunale. Nel prendere atto con soddisfazione del numero significativo e crescente di comuni italiani in cui sono già state organizzate procedure di gara aperte, la Commissione attende il completamento di tali procedure su tutto il territorio nazionale entro il 30 settembre 2027, come previsto dalla legge 166/2024 e dalla sua attuazione, a seguito delle ampie discussioni svolte e della comprensione reciproca registrata con le autorità italiane.
La risposta della Commissione UE non poteva essere diversa, per il fatto che il diritto comunitario è corretto, se è applicato dagli Stati membri sulla sua interpretazione.
Altrimenti dovrebbe giustificare le motivazioni scritte nelle sue procedure di infrazione inviate allo Stato italiano, in merito alle norme italiane applicate alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, delle disposizioni delle sentenze di Promoimpresa, di Ginosa e delle Ordinanze della Corte di Giustizia Europea, motivate su una sua interpretazione NON CORRETTA delle sentenze citate.
La Corte di giustizia europea nelle sentenze sopra citate, in merito alla applicazione dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein sulla scarsità delle risorse naturali utilizzabili, ha sempre precisato che la sua applicazione doveva essere conseguente alla verifica del requisito della scarsità delle risorse eseguita dai Comuni interessati e dello Stato italiano.
L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali riguarda il caso specifico in cui tutte le spiagge balneabili marittime, lacuali e fluviali sono occupate da concessioni balneari.
Dato che la direttiva Bolkestein si applica soltanto alle AUTORIZZAZIONI per l’esercizio delle attività nelle aree demaniali (per l’esercizio di affitto ombrelloni, sdraio e lettini, di bar, di ristorante, ecc.) NON sui contratti di locazione, quali sono le concessioni, l’articolo 12, sì applica soltanto al caso specifico citato, per il fatto che le AUTORIZZAZIONI sono limitate alle concessioni in essere.
In questo caso specifico sì applicano le evidenze pubbliche.
Se sono disponibili delle spiagge libere, l’articolo 12 non è applicabile, quindi NON c’è L’OBBLIGO delle evidenze pubbliche ed è possibile il RINNOVO automatico delle concessioni demaniali. (Sentenza Corte UE, di Ginosa del 20 aprile 2023).
Questo è il diritto comunitario che deve essere applicato alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in applicazione della Ordinanza della Corte UE del 10 luglio 2026.
Possiamo tirare fuori tutte le interpretazioni che vogliamo che in linea di massima sono corrette ma si scontrano poi con i burocrati politicizzati di Bruxelles a cui poco importa la giusta interpretazione della legge ma interessa soltanto fare gli interessi di chi li “manovra” e li foraggia💶💶💶
Il burocrate francese fa parte di quella commissione che secondo il giudice europeo non si può e non si deve occupare di questa materia. Quindi deve tacere. Ma evidentemente deve assecondare qualche padrone che gli scrive le cose che poi lui deve leggere. Una puzza di malaffare che si sente da lontano. Intanto Grecia e Spagna interpretando correttamente il quadro normativo generale, se ne fregano altamente di questi tentativi di condizionamento e vanno dritti verso le loro scelte. Con buona pace della commissione europea e di questo burocrate francese, che si unisce agli amici e parenti del tale Gentilone che fino a quando ha potuto ha fatto di tutto per togliere agli italiani per dare agli “europei”. Vergognoso pure lui….