Sezioni Unite n. 14568/2026: il precedente dell’Adunanza Plenaria rileva solo in via di fatto e non preclude, in diverso giudizio, una rimeditazione dei principi affermati

Con l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da concessionari balneari riminesi avverso la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021, rilevando anzitutto il difetto di legittimazione all’impugnazione in capo a soggetti rimasti estranei al giudizio concluso con la decisione gravata. La Corte ribadisce infatti che il ricorso per cassazione, quale potere processuale e non azione, può essere proposto soltanto da chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio, indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso. Particolarmente significativo è il passaggio nel quale le Sezioni Unite qualificano il pregiudizio allegato dai ricorrenti come pregiudizio di mero fatto, poiché non discendente dalla diretta incidenza della sentenza impugnata sulla loro posizione giuridica, ma dalla sola “capacità persuasiva” dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria rispetto a futuri giudizi amministrativi aventi ad oggetto questioni analoghe. In tal modo, la Corte esclude che la sentenza n. 17/2021 possa essere considerata, nei confronti di terzi estranei al relativo processo, fonte di un vincolo giuridico immediatamente lesivo e perciò autonomamente impugnabile in sede di legittimità. Il nucleo teorico più rilevante dell’ordinanza è però contenuto nell’ulteriore precisazione secondo cui “il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto”, con la conseguenza che esso “non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene”. La formulazione adottata dalle Sezioni Unite ridimensiona, sul piano sistematico, la tesi della sostanziale efficacia erga omnes della Plenaria n. 17/2021, almeno nella misura in cui tale efficacia venga intesa come idonea a chiudere in via definitiva ogni spazio di rivalutazione giudiziale nelle controversie successive. Sotto il profilo processuale, la Corte aggiunge inoltre che, ove un terzo assuma di essere pregiudicato da una decisione resa inter alios, il rimedio astrattamente esperibile è l’opposizione di terzo ex artt. 108 e 109 c.p.a., non il ricorso per cassazione, che resta riservato alle parti del giudizio definito dalla sentenza impugnata. L’inammissibilità viene poi ulteriormente fondata sulla tardività dell’impugnazione, essendo stata la sentenza della Plenaria pubblicata il 9 novembre 2021 e il ricorso notificato solo il 29 febbraio 2024, dunque oltre il termine lungo di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a. “Tradotto in termini semplici, la Cassazione afferma che la Plenaria n. 17/2021 resta un precedente molto autorevole, ma non una decisione capace di chiudere definitivamente ogni spazio di discussione nei giudizi futuri. I concessionari che non erano parti di quel processo non possono impugnarla in cassazione solo perché temono che altri giudici la seguano. Questo perché il pregiudizio lamentato non deriva direttamente dalla sentenza, ma solo dalla sua forza persuasiva. Ed è proprio qui il punto più interessante dell’ordinanza: per le Sezioni Unite, il precedente giudiziale vincola solo in via di fatto, sicché in un diverso giudizio può essere rimeditato e persino disatteso. Ne deriva che l’ordinanza n. 14568/2026, pur senza incidere nel merito sui principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021, esclude che quest’ultima produca nei confronti dei terzi estranei al relativo giudizio un vincolo giuridico diretto…

Vademecum sulla scelta delle fonti di copertura del fabbisogno per le concessioni demaniali

Di Paolo Gervasi Conviene che non sia sostituito il finanziamento strutturale Nei Piani economico-finanziari dei bandi per le concessioni demaniali marittime l’apertura di credito può figurare fra le fonti di copertura, ma usarla in luogo del mutuo come finanziamento strutturale costa fino al doppio, erode il flusso di cassa della gestione operati va (cosiddetto Free cash flow from operations) degli esercizi iniziali e priva il piano degli indicatori Llcr e Plcr (rispettivamente l’indicatore di bancabilità durante il periodo di sussistenza del debito e quello che invece considera i flussi di cassa per tutto il periodo di concessione). La raccomandazione professionale è una scala graduata di soluzioni che colloca il fido entro il 20% degli investimenti in immobilizzazioni durevoli (Capex) e con rientro entro il punto di pareggio economico. Sono alcune delle considerazioni frutto di casi pratici di operatori di settore, alle prese con valutazioni sul ricorso massiccio all’apertura di credito come fonte di finanziamento. A fare da sfondo normativo e di prassi in merito alla verifica dell’equilibrio finanziario ci sono, invece, sia il Codice dei contratti pubblici (il dlgs 36/2023, agli artt. 182, c. 5 e 185, c. 5), sia le Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario nelle procedure di partenariato pubblico-privato, diffuse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc). Piani economici strutturati. Le nuove procedure di evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime (dlgs 36/2023) im pongono Piani economico-finanziari (Pef) sempre più strutturati. Fra le scelte cruciali figura quella delle fonti di copertura del fabbisogno e capita di ascoltare richieste del tenore: «non voglio impegnarmi con un mutuo, preferisco un’apertura di credito». La preferenza è comprensibile, il fido sembra flessibile e leggero, ma riposa su una percezione che non regge alla quantifi cazione e merita un esame attento prima di tradursi nella struttura finanziaria del piano. L’apertura di credito in conto corrente è uno strumento revolving: la banca mette a disposizione una somma, l’impresa la utilizza secondo le esigenze, gli interessi maturano sull’utilizzato e la commissione di disponibilità fondi (Cdf) grava sull’intero accordato. Non vi è piano di ammortamento né scadenza fissa e la linea è revocabile. Funzione propria dello strumento è la copertura di squilibri di natura congiunturale: differenziali fra incassi e pagamenti, anticipazione dell’Iva, picchi stagionali tipici di un’attività balneare. Non è pensato per sostenere investimenti pluriennali e ogni utilizzo prolungato nel tempo ne snatura la funzione. Ammissibilità e costo. Il fido può comparire fra le fonti di copertura di un investimento iniziale, il Capex (Capital Expenditure, gli investimenti in immobilizzazioni durevoli), a una condizione precisa: che sia programmato un rientro rapido attraverso i flussi operativi dei primi esercizi. È la logica dello strumento ponte, oltre la quale il fido diventa finanziamento strutturale improprio. Su un investimento di 180.000 euro coperto da 100.000 di equity (capitale proprio) e 80.000 di fido utilizzato (linea accordata 100.000, tasso 8% sull’utilizzato e 1% di Cdf), con rientro lineare quinquennale, il costo finanziario complessivo è di21.000 euro, circa il doppio…