Avv. Ettore Nesi: Parere sulla tutela differenziata delle concessioni demaniali marittime sorte anteriormente alla Direttiva “Bolkestein”

  1. La sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 in causa AGCM-Comune di Ginosa (C 348/2022) conferma i principi del diritto euro-unitario ormai consolidati circa l’applicazione diretta della Direttiva 2006/123/CE e sui quali è inutile ritornare perché ciò significherebbe negare l’evidenza, ma apre una nuova prospettiva che la stessa giurisprudenza nazionale aveva intuito circa le possibilità di tutela per i concessionari ante direttiva 123/2006, il cui regime giuridico di attività deve essere diversificato.
  2. A questi fini rileggiamo insieme il punto 73 della sentenza AGCM: «una sentenza pregiudiziale, come la sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a. (C‑458/14 e C‑67/15, EU:C:2016:558), chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma stabilita da detta disposizione della direttiva 2006/123, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore, ossia, conformemente all’articolo 44 di tale direttiva, a decorrere dal 28 dicembre 2009. Ne consegue che detta norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza [v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, punto 16, e del 22 febbraio 2022, RS (Effetto delle sentenze di una corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 77]».
  3. Significa che l’interpretazione fornita dalla Corte è quella che va data ad una certa disposizione fin dal giorno in cui quella disposizione è entrata in vigore.
  4. Anteriormente alla data della sua entrata in vigore, una fonte semplicemente non esiste e quindi l’interpretazione della Corte non può retroagire ad un’epoca antecedente a tale data.
  5. Ed infatti la Corte ha precisato che “detta norma”, e cioè l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, “così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza”.
  6. “Prima di tale sentenza” non significa “prima della Direttiva Servizi”, ma appunto che l’interpretazione, che la sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016 ha fornito dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE vale dal 28 dicembre 2009 e che pertanto tale interpretazione si applica a tutti i rapporti sorti e costituiti dopo tale data, come appunto è stato affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza della VII Sez. n. 229 del 13 gennaio 2022 (Nesti-Comune Isola del Giglio).
  7. Sappiamo che per il diritto interno i rapporti concessori, che erano regolati prima dall’art. 37 cod. nav, dovevano ritenersi rapporti pluriennali di durata tendenzialmente infinita grazie al meccanismo del diritto di insistenza.
  8. Pertanto a tali rapporti, che sono sorti tutti anteriormente alla c.d. Direttiva Servizi, lo ius superveniens non può essere applicato senza ledere quell’aspettativa legittima che, secondo la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 21 maggio 2019, Commissione / Ungheria, C-235/17) e secondo la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sent. 23 settembre 2014 affaire Valle Pierimpiè Soc. Agricola S.p.a. c. Italia), è meritevole di tutela in quanto assurge a “bene”.
  9. Che la situazione reale dei concessionari abbia tale consistenza e sia quindi riconducibile all’art. 17 della Carta del diritti Fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione EDU è fuori discussione, poiché tale realità è sempre stata affermata dalla giurisprudenza nazionale (non a caso i concessionari balneari pagano l’IMU) e presto verrà confermata dalla stessa Corte di Giustizia nella causa pregiudiziale di cui all’ordinanza di rinvio della VII Sez. del Consiglio di Stato n. 8010 del 15 settembre 2022 (S.I.I.B. S.r.l. / Comune di Rosignano Marittimo).
  10. Con tale ordinanza la Sezione VII del Consiglio di Stato ha messo in discussione la legittimità “euro-unitaria” dell’art. 49 del Codice della Navigazione, sul quale non a caso la sentenza AGCM del 20 aprile 2023 ha ritenuto di non doversi esprimere poiché la questione non era rilevante nella controversia oggetto del rinvio pregiudiziale.
  11. Secondo la Sezione VII del Consiglio di Stato, infatti, sull’area data in concessione l’operatore concessionario è titolare, oltre che di una proprietà superficiaria, di un’azienda (“…complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare…”).
  12. Il Consiglio di Stato dubita quindi che l’incameramento senza indennizzo di tale complesso di beni sia compatibile con il diritto primario dell’Unione.
  13. Il primo precipitato di ordine generale, che consegue da tale impostazione interpretativa, è l’affermazione del principio secondo cui sul demanio marittimo insiste un’azienda privata.
  14. Il che vale per tutti i concessionari, incamerati (c.d. pertinenziali) e non incamerati.
  15. Il secondo precipitato è che l’apprensione di tali beni non può avvenire senza indennizzo e in difetto di causa di pubblica utilità.
  16. Può lo Stato apprendere beni privati per sostituire un imprenditore ad un altro?
  17. La risposta non può che essere negativa. Ciò in quanto, secondo la Corte di Giustizia, un imprenditore non può essere espropriato dei propri beni per ragioni meramente economiche.
  18. Se la Corte di Giustizia facesse proprio il principio secondo cui sul demanio marittimo insiste un’azienda di proprietà esclusiva del concessionario, avremmo pertanto trovato la chiave di volta “europea” per sostenere che l’azienda “balneare”, trattandosi di un bene di proprietà privata, non può andare a gara.
  19. In altri termini, il riconoscimento unionale della proprietà privata dell’azienda balneare obbligherà tutte le Istituzioni dell’Unione, Commissione Europea compresa, a rispettarla conformemente ai Trattati e alla Carta di Nizza.
  20. In conclusione, nel frammentato e incerto contesto normativo e giurisprudenziale – paradossalmente – appare quanto mai fondata la domanda di tutela “specifica” di tutti quei rapporti concessori che siano sorti anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva Bolkestein.
  21. La Commissione Europea, Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato e la Presidenza della Repubblica censurano infatti l’automatismo delle proroghe che il legislatore riconosce alle concessioni in essere indipendentemente però da qualsiasi valutazione “caso per caso” e riguardante: specificità dell’affidamento vantato dai singoli operatori; peculiarità locali; presenza o meno di un interesse transfrontaliero certo.
  22. Come è stato invece ricordato al punto 73 della sentenza AGCM l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, nei termini che sono stati precisati dalla sentenza Promoimpresa, può applicarsi soltanto ai rapporti “sorti e costituiti” prima della medesima sentenza, ma dopo l’entrata in vigore della medesima Direttiva.
  23. In sede giudiziale la c.d. espérance légitime, di cui ciascun concessionario è portatore, potrà così emergere sino al punto di dimostrare l’illegittimità – proprio dal punto di vista del diritto unionale – della legge provvedimento, con cui è stato soppresso il diritto di insistenza. – Avv. Roberto Righi Avv. Edoardo Brusco Avv. Ettore Nesi

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Concessioni balneari, nuove regole per le spiagge in Sardegna

 È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera per disciplinare meglio l’uso del demanio in linea con il superamento dello stato di emergenza da Covid che ancora vigeva per lo scorso anno. Con la delibera si fa maggiore chiarezza per gli albergatori che vogliono richiedere l’uso del demanio per posare lettini e ombrelloni. È stata inoltre confermata la possibilità di celebrare matrimoni e autorizzare attività sporadiche legate a manifestazioni sportive. Viene data anche l’opportunità a chi ha il chiosco sulla spiaggia senza lettini e ombrelloni di poter usufruire di un’area fino a 50 mt quadri di superficie dove mettere tavolini e sedie. La Giunta ha anche deciso di stipulare con Ois, Opere e Infrastrutture della Sardegna, una convenzione che ha la finalità di fotografare la situazione relativamente all’occupazione dell’area demaniale in tutta la Sardegna utile anche per capire quali siano i margini per consentire nuove autorizzazioni e verificare lo stato di salute degli arenili. Tra le misure, viene anche consentito il prelievo di acqua di mare, a titolo gratuito e in caso di frequenza quindicinale (con prelievo dalle ore 20.00 alle 7.00 del mattino).

“Si tratta di una misura molto attesa dagli operatori, che abbiamo considerato urgente in virtù dell’approssimarsi della stagione balneare – spiega l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, che ha proposto la delibera approvata nella seduta di oggi – Entrando nello specifico delle diverse autorizzazioni da rilasciare agli operatori, abbiamo inoltre ritenuto opportuno fornire indirizzi tesi a uniformare, per la stagione 2023, il procedimento amministrativo da seguire, tra i vari Servizi territoriali, per l’istruttoria delle diverse tipologie. L’obiettivo finale – ha concluso l’Assessore – è quello di chiarire gli ambiti tematici entrando nello specifico dei diritti e dei doveri degli operatori (anche in termini economici), semplificare quanto più possibile le procedure per facilitare proprio l’operatività diretta di chi lavora nell’ambito del turismo”.

A questa delibera seguirà l’ordinanza balneare predisposta sempre dall’Assessorato degli Enti locali e una nuova delibera che approverà le linee guida dei Pul, in base alle quali le Amministrazioni potranno poi predisporre proprio il Piano di utilizzo dei litorali.

Concessioni stagionali per alberghi e strutture sanitarie nei Comuni senza Pul. In assenza di Pul è consentito il rilascio di concessioni a strutture ricettive e sanitarie (alberghi o case per anziani o, per esempio, strutture che fanno assistenza sanitaria) che devono essere localizzate a distanza dei 1000 mt dal mare, calcolati dalla struttura ricettiva o sanitaria all’arenile in cui si richiede e si posiziona la concessione.

Sempre in assenza di PUL approvato, sono fatte salve da questa limitazione, per l’annualità 2023, le strutture ricettive e sanitarie già in possesso negli anni precedenti di concessioni a carattere stagionale. Queste concessioni, che sono per soli lettini e ombrelloni, devono essere annuali, a carattere stagionale (con validità riferita alla sola stagione in corso).

Chioschi di somministrazione di cibo e bevande sulla spiaggia che non hanno lettini e ombrelloni. La Regione per la prima volta va in aiuto delle piccole strutture posizionate sulla spiaggia che intendono avere tavolini e sedie per consentire la fruizione di cibi e bevande nel chiosco stesso. Il chiosco potrà predisporre per la sola stagione balneare 2023 un’area che non superi la superficie complessiva di 50 metri quadri.

Infine, i bar e i ristoranti che sono fuori dalla spiaggia ma davanti alla spiaggia potranno mettere, dalle 20.00 della sera alle 7.00 del mattino, tavolini per la clientela utili sempre alla somministrazione di cibi e bevande per un’area limitata, al massimo di 200 metri quadri e sempre per la sola stagione estiva.

Autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati. Si tratta di autorizzazioni relative alla sicurezza per salvaguardare l’incolumità dei bagnanti. Non comportano l’occupazione esclusiva del demanio marittimo e sono destinati al pubblico utilizzo per consentire l’atterraggio e la partenza dei natanti. Per il posizionamento di corridoi di lancio e atterraggio o cavi tarozzati (boe che delimitano la balneazione in mare) è necessaria l’autorizzazione da parte dei Servizi territoriali della Regione, previo parere dell’autorità marittima, nel rispetto delle modalità tecniche dettate dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto.

I corridoi di lancio vengono autorizzati a 200 metri tra una corsia e l’altra, ma nel caso di concessioni esistenti o previste dal PUL, di noleggio a terra di natanti (canoe o pedalò, per esempio), le autorizzazioni verranno rilasciate davanti alla concessione.

Concessioni per celebrazione di matrimoni su arenile. Le celebrazione di matrimoni dovranno svolgersi previo rilascio di concessione in cui siano individuate, da ogni Comune, una o più aree apposite (che dovrà allestirle). Le concessioni potranno essere rilasciate anche in assenza di Piano di Utilizzo di Litorali, quindi in aree di spiaggia libera. Il Comune potrà celebrare il matrimonio anche in aree demaniali già oggetto di concessione.

Resta inibita l’assegnazione a soggetti privati di aree demaniali sul litorale per lo svolgimento di feste, manifestazioni o cerimonie a carattere personale.

Riprese fotografiche o cinematografiche. È crescente l’interesse della Sardegna come meta privilegiata per riprese fotografiche o cinematografiche che spesso comportano l’occupazione, anche esclusiva, di tratti di specchio acqueo o di arenile. “Se da un lato è evidente l’opportunità di non rinunciare a queste occasioni che tra l’altro suscitano notevole impatto pubblicitario per la Sardegna – spiega l’Assessore Salaris – dall’altro emerge la necessità che l’uso del demanio marittimo risulti comunque compatibile con l’interesse ad assicurare la pubblica e libera fruizione delle spiagge, nell’interesse dei cittadini sardi e dei turisti”.

Aree in spiaggia a supporto delle concessioni sugli specchi acquei. Si tratta dell’occupazione stagionale di aree a terra di estensione limitata (tre metri per tre metri) che consentono di svolgere le fasi di contrattazione, bigliettazione, vigilanza, eventuale soccorso, relative alla concessione (turistica o di nautica) esercitata sul vicino specchio acqueo.

Sulle aree potranno essere sistemati arredi da spiaggia (sedie, tavolino, ombrellone gazebo) o, se consentito, di sicurezza (es. salvagente) da rimuovere interamente al termine della giornata.

Aree sugli specchi acquei a supporto delle attività funzionali ai campi di ormeggio (navetta) La Regione dà la possibilità ai titolari di concessione per campi boe per ormeggio, di avere a disposizione uno specchio d’acqua, che non superi i 30 metri quadri, dove posizionare un natante da utilizzare esclusivamente come navetta. La nuova area sarà da individuarsi, preferibilmente, lateralmente a corridoi di lancio già autorizzati co l’obiettivo di ridurre al minimo le interferenze con la balneazione.

Aree per utilità sociale. Si disciplinano meglio le regole per le aree cani; aree per l’installazione di strutture a supporto delle persone diversamente abili; aree ludiche per i bambini. In questo caso, in assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto all’istituzione appunto di queste aree di utilità sociale, potranno affidarle in gestione (con autorizzazione stagionale) ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Le aree devono comunque rimanere accessibili a tutti.