Il principio della continuità nelle concessioni: la posizione del Tribunal Supremo spagnolo

Torniamo su un argomento caldo. Nel momento in cui in Italia si continua a discutere di gare come passaggio inevitabile, dalla Spagna arriva una decisione che costringe a rimettere in ordine i concetti di base. La sentenza n. 1043/2025 del 17 luglio 2025 del Tribunal Supremo, Sezione Quinta, non si limita a risolvere un caso concreto, ma chiarisce in modo netto come devono essere lette le concessioni demaniali marittime nel tempo. E lo fa partendo da un punto che cambia completamente prospettiva: non tutte le concessioni sono uguali. Il Tribunal Supremo spiega infatti che esistono “dos tipos bien diferenciados de concesiones”, cioè due categorie ben distinte di concessioni. Da una parte ci sono quelle che affondano le loro radici in diritti anteriori alla Ley de Costas del 1988 o comunque rientrano nel suo regime transitorio; dall’altra ci sono le concessioni nate nel sistema più recente. Questa distinzione non è formale, ma sostanziale, perché solo le prime vengono considerate espressione di situazioni giuridiche consolidate, meritevoli di continuità. Ed è qui che entra in gioco la proroga. La sentenza chiarisce che queste concessioni storiche, quelle cioè “concesiones… otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley” – quindi concessioni rilasciate prima della riforma – possono essere prorogate all’interno di un sistema che non le tratta come qualcosa di nuovo, ma come rapporti già esistenti che continuano nel tempo. Ma il vero punto di svolta è un altro, ed è tecnico solo in apparenza. Il Tribunal Supremo afferma che “El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud”, cioè che il termine della proroga si calcola dalla data della richiesta, e aggiunge un inciso decisivo: “con independencia del plazo que reste”, indipendentemente dal tempo residuo della concessione originaria. Questo significa che la proroga non è una semplice estensione di ciò che resta, ma un vero e proprio nuovo arco temporale che si apre a partire dalla proroga stessa. In altre parole, la concessione non viene considerata come un rapporto esaurito che deve essere rimesso sul mercato, ma come una situazione che può essere proiettata in avanti, mantenendo la propria identità. E infatti la sentenza insiste anche su questo aspetto: la proroga avviene “manteniendo el mismo régimen de usos y aprovechamientos”, cioè mantenendo lo stesso regime di utilizzo e di attività. Non cambia la funzione, non cambia la destinazione, non nasce un nuovo rapporto. Si continua esattamente quello che già esisteva. Questo passaggio è fondamentale, perché rompe l’equazione – molto diffusa nel dibattito italiano – tra scadenza della concessione e necessità di rimettere tutto in discussione. Nel modello che emerge dalla sentenza, la scadenza non è un punto di rottura, ma un momento di verifica all’interno di un rapporto che può proseguire. Naturalmente, la proroga non è automatica in senso assoluto. Il Tribunal Supremo richiama la necessità di un controllo, che però non è di tipo concorrenziale. Il filtro è ambientale: è richiesto infatti l’“informe del órgano ambiental autonómico”, cioè il parere dell’autorità ambientale competente. Non si tratta…

TAR Catania sulle concessioni ambulanti svela il trucco: altro che obbligo UE, decide tutto lo Stato

Nella vicenda dei chioschi di Catania, la sentenza n. 3577/2025 del TAR Sicilia – Catania legge la delibera comunale come applicazione di una disciplina transitoria interna, non come esecuzione diretta della direttiva Bolkestein. È un passaggio che non ribalta da solo il contenzioso balneare, ma indebolisce la tesi dell’automatismo europeo come spiegazione totale del sistema. C’è un punto, nella sentenza n. 3577/2025 del TAR Sicilia – Catania, che merita molta più attenzione delle polemiche sul 2032. Il tema decisivo non è un rinnovo generalizzato delle concessioni, perché l’art. 11 della legge 214/2023 distingue tra concessioni riconducibili al comma 5, concessioni già riassegnate e concessioni che restano nel regime transitorio del comma 6. Proprio questa architettura conferma che la materia, almeno nel commercio su aree pubbliche, è oggi governata da una disciplina interna dettagliata e differenziata. Il passaggio più interessante della pronuncia n. 3577/2025 è un altro: nella ricostruzione già emersa nella precedente sentenza n. 1851/2025, il TAR afferma che il Comune non stava applicando direttamente la direttiva Bolkestein, ma stava dando attuazione a una disciplina nazionale contenuta nelle leggi annuali per il mercato e la concorrenza. Anche il riferimento alla Bolkestein presente nella delibera comunale viene letto come generico e improprio, non come vera base giuridica del provvedimento. La tenuta dell’atto, quindi, viene riportata sul terreno del diritto interno e della funzione transitoria costruita dall’art. 11 della legge 214/2023. È qui che la sentenza n. 3577/2025 diventa interessante anche oltre il caso dei chioschi. Non perché basti da sola a cambiare l’orientamento già consolidato sulle concessioni balneari, visto che per il demanio marittimo restano centrali le Adunanze plenarie (o meglio, la nr. 17) del 2021 e la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato contraria alle proroghe automatiche generalizzate. Ma perché mostra, ancora una volta, che il momento decisivo passa sempre attraverso norme statali, atti amministrativi e valutazioni concrete, non attraverso un meccanismo europeo che operi da solo senza mediazioni. La lezione che arriva dalla sentenza n. 3577/2025 del TAR Sicilia – Catania è quindi più sottile, ma anche più forte, dello slogan “ce lo chiede l’Europa”. Quando la controversia arriva davanti a un giudice, il nodo reale diventa la norma italiana applicabile, il contenuto dell’atto amministrativo e la correttezza della scelta compiuta dall’amministrazione. Per questo la decisione non apre automaticamente una via d’uscita per tutte le concessioni, ma incrina una narrazione semplificata: anche dentro una cornice europea, la partita concreta si gioca sul piano interno.