L'opinione legale di Danilo Lorenzo

In questa sezione l’avvocato Danilo Lorenzo fornirà un commento alle più importanti sentenze riguardanti il settore balneare

Aree di competenza

“L’avv. Danilo Lorenzo si occupa di tutti i settori del Diritto Amministrativo e offre consulenza e assistenza a privati, aziende e PP.AA.

Ha maturato una ragguardevole esperienza in materia di demanio, soprattutto marittimo, e con specifico riferimento alla materia delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative nonché in materia urbanistica, ambiente, beni culturali, appalti di opere pubbliche, servizi e forniture, disciplina del commercio.

In ordine a questi settori, l’avvocato Lorenzo ha conseguito importanti risultati e innovative pronunce giurisprudenziali a carattere nazionale.

Lo Studio Legale fornisce qualificata assistenza anche in ambito societario e in particolare con riferimento alle operazioni di M&A, operazioni straordinarie societarie nonché consulenza e assistenza per ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e investimenti brownfield e greenfield”

TAR Lecce: Le strutture balneari possono rimanere montate per 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Allo stato attuale, fino al 31.03.2022

Con sentenza nr. 01215/2021 il TAR Lecce ha accolto la innovativa tesi difensiva dell’avv. Danilo Lorenzo. La legge c.d. salva lidi prevedeva la possibilità di mantenere montati i manufatti balneari per tutto l’anno e sino al 31.12.2020. In seguito è stata pubblicata una norma con cui è stato affermato che i permessi e le autorizzazioni in vigore durante lo stato di emergenza da covid 19 e in scadenza durante detto periodo, sono prorogati per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Sebbene il diritto al mantenimento dei manufatti sino al 31.12.2020 sia contenuto in una legge (e non in una autorizzazione amministrativa) che ha già esaurito i suoi effetti, Danilo Lorenzo ha sostenuto innanzi al TAR Lecce che il diritto al mantenimento annuale previsto nella legge anche se oramai scaduta deve essere paragonato ad una vera e propria autorizzazione amministrativa e quindi prorogato per effetto della legge covid. Il TAR Lecce, accogliendo in toto la tesi difensiva, ha sancito che la salva lidi si applica anche dopo il 31.12.2020 e per 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi, stando le cose come ad oggi, sino al 31.03.2022.

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TAR Lecce: Titoli edilizi scaduti durante il periodo di dichiarazione dello stato di emergenza sono validi.

Con sentenza n. 1215/2021 la Prima Sezione del TAR Lecce – Presidente ed Estensore Antonio Pasca – ha interpretato per la prima volta l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss. mm.ii., ritenendo detta normativa applicabile anche ai titoli edilizi a carattere stagionale, anche se scaduti.
La vicenda riguarda uno stabilimento balneare sito nella marina del Comune di Lecce il cui manufatto è stato assentito, nel corso degli anni, con singoli titoli edilizi a carattere stagionale e con scadenza fissata al 31 ottobre di ogni anno.
Invero, in data 13 maggio 2020 veniva emesso l’ultimo Permesso di Costruire con il quale l’Amministrazione Comunale rilasciava il titolo edilizio riferito al manufatto funzionale all’attività dello stabilimento balneare in questione, con validità sino al 31.10.2020.
L’amministrazione Comunale ometteva, però, di rilasciare il titolo edilizio anche per la stagione balneare 2021 e, in data 30 marzo 2021 veniva notificata al concessionario Ordinanza di Demolizione, con conseguente ingiunzione alla rimozione di tutti i manufatti presenti sull’area demaniale nel termine di giorni novanta dalla data di notifica della stessa. Nella medesima
Ordinanza veniva specificato che “l’accertamento della inottemperanza alla presente ordinanza comporta la decadenza della CDM come disposto dall’art. 47 del Codice della Navigazione”.
Avverso il predetto provvedimento il titolare dello stabilimento balneare denominato “StelMar” proponeva ricorso al TAR Lecce con il patrocinio dell’Avv. Danilo Lorenzo. Nel corpo dell’atto giudiziario l’Avv. Lorenzo evidenziava che l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Veniva specificato che la citata norma merita attenzione sotto un duplice profilo: 1) con riferimento alla sua portata applicativa; 2) con riferimento alla sua ratio. Quanto alla portata applicativa, è evidente che il legislatore ha voluto estendere la validità di tutte le situazioni giuridiche soggettive comunque legittimate e in scadenza tra la data del 31.01.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente fissata al 31.12.2021). Quanto alla ratio legis, è altrettanto evidente che la stessa vada individuata nella situazione di carattere sicuramente eccezionale e straordinaria collegata alla pandemia in essere, che ha reso necessario “preservare” le situazioni giuridiche soggettive “a scadenza”, nelle more della straordinarietà della situazione sociale, economica e pandemica in essere.
In applicazione della citata norma, l’Avv. Lorenzo sosteneva che anche il Permesso di Costruire nella titolarità del concessionario, pur avente scadenza al 31.10.2020, doveva ritenersi prorogato nei suoi effetti e nella sua validità per un termine di 90 gg successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da covid-19. Pertanto, il titolo edilizio che legittimava la permanenza del manufatto balneare doveva ritenersi valido ed esistente anche per il periodo successivo al 31.10.2020, attesa la proroga ex lege disposta dal legislatore nella norma sopra indicata.
Con la citata sentenza il TAR Lecce, in accoglimento delle tesi difensive, ha annullato i
provvedimenti impugnati, sostenendo che “premesso il buon diritto del ricorrente di mantenere i manufatti fino alla data del 31.12.2020, deve evidenziarsi che tale disposizione (art 103, comma 2, D.L. 18/2020), legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi – e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti – rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti”.
La pronuncia in commento, afferma l’Avv. Danilo Lorenzo, è particolarmente interessante sia perché sancisce la portata omnicomprensiva dei principi stabiliti dall’art. 103, comma 2, citato, sia perché ritiene che la moratoria prevista dal legislatore trova applicazione anche con riferimento a quei titoli edilizi che, sebbene abbiano esaurito i loro effetti in ragione della limitata valenza temporale, continuano ad essere efficaci anche oltre il termine di scadenza laddove tale termine venga in essere nel periodo successivo al 31.01.2020 e durante la situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19.

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IL TAR LECCE BOCCIA L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO: LEGITTIMA LA PROROGA DIPSOSTA DALLA LEGGE 145/2018.

Con sentenza n. 981/2021 pubblicata oggi 29 giugno, la Prima Sezione del TAR Lecce – Presidente ed Estensore Antonio Pasca, scrive un nuovo innovativo capitolo nella materia delle concessioni demaniali marittime, respingendo l’iniziativa giudiziaria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva impugnato la Delibera di Giunta del Comune di Manduria (TA) con la quale era stata disposta la proroga delle concessioni demaniali al 31.12.2033, in ossequio a quanto sancito dalla legge n 145/2018.
Nel giudizio proposto dalla citata Autorità Indipendente i concessionari Sirio Srl, Bonadea Srl, Lo Scivolo sas, Caraccio Giancarlo e Lacavalla Angela si sono rivolti alla difesa dell’Avv. Danilo Lorenzo il quale ha evidenziato da un lato la natura di Legge Provvedimento della 145/2018; dall’altro la natura non self executing della Direttiva Bolkestein e la conseguente prevalenza della normativa nazionale rispetto ad altre fonti del diritto non direttamente applicabili nello Stato Italiano e gerarchicamente subordinate alla Legge nazionale.
Con la sentenza innanzi citata il TAR Lecce, non solo conferma la natura di Legge provvedimento della 145/2018 (“Qualificata la normativa di cui all’art. 1 commi 682, 683 L. 145/18 come legge provvedimento), ma va ancora oltre sentenziando la inammissibilità del gravame proposto da AGCM “perchè l’impugnazione non è supportata dalla deduzione del motivo dell’incostituzionalità della normativa presupposta, onere di deduzione cui non è possibile derogare, vertendosi pur sempre nell’ambito di un giudizio impugnatorio caducatorio”, così introducendo ancora una volta un innovativo principio di diritto nel panorama giurisprudenziale riferito alla materia demaniale.
Di particolare rilievo si presenta, altresì, la questione riferita alla natura non self executing della Direttiva Bolkestein, laddove il TAR Lecce argomenta ulteriormente in merito a tale aspetto: “Appare evidente che la direttiva servizi non risulti immediatamente applicabile proprio con riferimento alla disciplina positiva, atteso che la stessa richiede allo stato nazionale di completare le astratte previsioni della direttiva con norme di dettaglio e disposizioni attuative. Così ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l’esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale, in ordine al tipo d gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc. Anche con riferimento alla scarsità delle risorse disponibili e soprattutto all’interesse transfrontaliero, appare evidente che la direttiva abbia inteso demandare tali presupposte valutazioni all’amministrazione competente ed appare altrettanto evidente come una trasparente valutazione della sussistenza o meno dell’interesse transfrontaliero con riferimento a ciascuna concessione demaniale non possa essere rimessa alla valutazione o all’arbitrio del singolo dirigente comunale, ma presupponga la previa fissazione da parte dello Stato di criteri uniformi e predefiniti”.
Particolare soddisfazione è espressa dall’Avv. Lorenzo per l’esito del giudizio: “La sentenza del Tar Lecce rappresenta una innovativa statuizione laddove altri TAR nazionali avevano viceversa accolto le tesi dell’A.G.C.M., anche se il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso l’efficacia della sentenza del TAR Toscana emessa nella specifica materia. I Giudici Amministrativi Salentini, con dovizia argomentativa e impeccabile approfondimento logico-giuridico oltre che dottrinale, hanno confermato la piena validità ed esecutività della legge n. 145/2018, l’unica applicabile nella materia della proroga dei titoli concessori. Sono anche contento che il TAR Lecce abbia confermato la natura di Legge Provvedimento della 145/2018, introducendo un innovativo principio nella materia e ritenendo corretta una mia specifica tesi difensiva, laddove nella memoria era stata rimarcata e sottolineata la peculiare natura della normativa che dispone la proroga delle concessioni demaniali marittime, tale da rendere ogni atto amministrativo che dispone detta proroga meramente ricognitivo di quanto statuito dal Legislatore”.   29 giugno 2021  Riproduzione Riservata

Avv. Danilo Lorenzo

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INNOVATIVA SENTENZA DEL TAR LECCE: E’ INAMMISSIBILE, OLTRE CHE INFONDATO, IL RICORSO PROPOSTO DA UN TERZO CHE IMPUGNA IL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CHIEDENDO L’ATTIVAZIONE DI UNA GARA PUBBLICA

E’ inammissibile, oltre che infondato, il ricorso proposto da un cittadino che impugna la proroga della concessione demaniale marittima disposta da una Amministrazione Comunale in applicazione dell’art. 1, comma 682 e 683, della legge n. 145/2018, chiedendo l’attivazione di una gara ad evidenza pubblica.
La sentenza del TAR Lecce, Presidente e relatore dott. Antonio Pasca, pubblicata in data odierna (7 giugno 2021) rappresenta un’altra pietra miliare nel panorama della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto demaniale e conferma le tesi difensive sostenute dalla società titolare della concessione demaniale, rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo.
La vicenda nasce da una iniziativa con la quale un imprenditore salentino, nel dicembre del 2020, proponeva formale diffida al Comune di Ugento affinché, disapplicando l’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018, non riconoscesse la proroga della concessione demaniale in scadenza al 31.12.2020 riferita ad un noto stabilimento balneare del luogo, diffidando al contempo l’Amministrazione comunale ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo concessionario.
Il Comune di Ugento comunicava di aver già formalmente preso atto della proroga fino al 2033 della concessione demaniale marittima in questione; da qui il ricorso al Tar dell’imprenditore che riteneva frustata sul nascere la sua aspettativa al conseguimento del bene demaniale previo esperimento di gara pubblica nella quale fosse in ipotesi risultato aggiudicatario, ed eccepiva la illegittimità del provvedimento di proroga per contrasto ai principi comunitari ed all’art. 12 della Direttiva Servizi, c.d. Bolkestein.
La società Fontanelle Srl, titolare dello stabilimento balneare, si costituiva nel giudizio con il patrocinio legale dell’Avv. Danilo Lorenzo il quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse connesso alla natura non provvedimentale e non lesiva degli atti impugnati; e tanto in considerazione della natura di legge-provvedimento dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, da cui discende che il provvedimento impugnato, con cui è stata disposta la proroga della concessione demaniale, non poteva considerarsi come atto lesivo, poiché mero atto ricognitivo di quanto sancito dal legislatore ed emesso in assoluta carenza di ogni attività di carattere discrezionale da parte della P.A.
Sempre l’Avv. Lorenzo, a difesa della società titolare dello stabilimento balneare, evidenziava la inammissibilità del ricorso poiché la tutela, nei confronti di una legge provvedimento, doveva essere individuata nella Corte Costituzionale e per specifici vizi della stessa in merito alla sua specifica natura.
La difesa della società controinteressata sosteneva anche la inammissibilità del ricorso poiché l’imprenditore, che ambiva all’annullamento della disposta proroga, non avrebbe potuto ottenere alcun risultato utile e concreto dall’azione giudiziaria intrapresa, in considerazione del fatto che il legislatore nazionale, con l’art. 182, comma 2, della legge n. 77/2020, ha espressamente vietato alle Pubbliche Amministrazioni competenti di avviare o proseguire, procedimenti amministrativi per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto Decreto.
Con la sentenza innanzi citata il TAR Lecce, Presidente e Relatore dott. Antonio Pasca, ha fornito una ulteriore e del tutto innovativa pronuncia nel panorama giurisprudenziale in materia di demanio marittimo.
Invero, i Giudici Amministrativi Salentini hanno, innanzi tutto e per la prima volta, riconosciuto alla legge n. 145/2018 la natura di legge/provvedimento (pronuncia assolutamente innovativa nella materia e ben nota nella sua rilevanza agli operatori de diritto).
Inoltre è stato sostenuto che “l’atto con il quale un Dirigente comunale esprima un diniego in ordine alla proroga ex lege ha evidente natura provvedimentale, in quanto espressione di volontà negoziale volta a impedire l’effetto proroga previsto dalla norma di legge, incidendo in tal modo sull’assetto degli interessi, l’atto con cui l’amministrazione comunale abbia recepito la proroga disposta direttamente dalla legge in via automatica non ha natura di provvedimento, in quanto privo di contenuto volontaristico o negoziale, trattandosi di mero atto ricognitivo o di presa d’atto della proroga disposta in via automatica direttamente dalla legge”.
Ulteriore importante principio sostenuto dai TAR Lecce rileva laddove il ricorso viene dichiarato inammissibile con riferimento al difetto di legittimazione in capo alla persona del ricorrente il quale aveva sostenuto di essere un “imprenditore locale” che ambiva alla concessione demaniale; tale qualificazione non è stata ritenuta sufficiente ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa, occorrendo viceversa che il soggetto sia titolare di una posizione qualificata e differenziata. Conclude la sentenza in commento sostenendo che “Nel caso di specie il ricorrente, sedicente imprenditore locale, non versa in una situazione giuridica o fattuale differenziata rispetto al resto della collettività e non risulta pertanto legittimato alla proposizione del ricorso, non essendo riconosciuta in favore di quisque de populo la legittimazione ad agire a tutela di interessi diffusi o a garanzia di una legittimità dell’azione amministrativa avulsa da uno specifico interesse”.
La sentenza in questione, commenta l’Avv. Danilo Lorenzo difensore della società titolare della concessione demaniale, presenta importanti elementi di novità assoluta nel panorama giurisprudenziale italiano riferito alla materia della proroga delle concessioni demaniali.
Infatti, contrariamente alle precedenti pronunce del Tar Lecce riferite ai casi di omessa proroga delle concessioni demaniali marittime, la presente statuizione (anche differenziandosi dalla recente sentenza del TAR Palermo) affronta per la prima volta una questione totalmente diversa, ovvero quella riferita alla impugnazione proposta da un “qualsiasi” cittadino avverso il provvedimento con cui è stata disposta la proroga del titolo concessorio, poiché interessato al bene demaniale e, pertanto, interessato alla indizione di una gara pubblica per l’assegnazione del bene.
Nella sentenza in commento, prosegue l’Avv. Lorenzo, il TAR Lecce ha per la prima volta affrontato la questione relativa alla natura di legge-provvedimento della L. n. 145/2018, e tale aspetto rappresenta una significativa novità poiché attrae tale norma in un ambito giuridico del tutto peculiare, con la conseguenza che “individuata la norma di legge come fonte diretta ed immediata della dedotta lesione della sfera giuridica del ricorrente, l’accoglimento del ricorso avverso un mero atto, di per sé sfornito del tutto di qualsivoglia profilo di lesività, non risulterebbe in linea con le chiare indicazioni che emergono dal peculiare sistema di tutela delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato”.

Avv. Danilo Lorenzo

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Ddl concorrenza: audizione in senato della Base Balneare