TAR Lazio: valide le concessioni balneari al 2033 rilasciate con procedura comparativa

Per i giudici non possono essere trattate come semplici proroghe automatiche le concessioni formate all’esito di un procedimento con avviso pubblico, pubblicazione degli atti e possibilità di domande concorrenti. Una pronuncia di grande rilievo per il comparto balneare arriva dal TAR Lazio, Sezione V-ter, che, con sentenza resa il 10 marzo 2026 nel giudizio iscritto al n. 1427/2025, ha accolto il ricorso proposto dalla società Havana Beach s.r.l. contro il Comune di Fiumicino, annullando la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione aveva dichiarato ‘inesistente’ l’atto del 31 dicembre 2020 e, in sostanza, i titoli concessori estesi fino al 31 dicembre 2033. La sentenza affronta un nodo decisivo per tutto il settore: capire se tutte le concessioni con scadenza al 2033 debbano essere considerate automaticamente illegittime alla luce dei principi europei, oppure se debba essere fatta una distinzione tra le proroghe automatiche vietate e i titoli rilasciati dopo una procedura amministrativa effettiva. Il TAR sceglie con chiarezza la seconda strada. I giudici ricordano anzitutto che le proroghe automatiche disposte per legge, in contrasto con l’art. 49 del TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono effetti giuridici e devono essere considerate tamquam non essent, secondo il solco già tracciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ma precisano subito che il caso esaminato non riguarda una mera proroga automatica. Secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, il Comune di Fiumicino non si era limitato a “spostare” in avanti la scadenza delle concessioni già esistenti, ma aveva attivato una vera procedura evidenziale. In particolare, erano stati approvati e pubblicati una determina, un avviso pubblico, gli avvisi relativi alle domande pervenute e, successivamente, gli schemi-tipo delle nuove concessioni, con pubblicazione sia sull’albo pretorio online sia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Per il TAR, questi passaggi dimostrano che non si era in presenza di un titolo meramente ricognitivo della proroga legislativa, ma di un nuovo assetto concessorio formato attraverso un procedimento amministrativo dotato di una propria struttura competitiva e trasparente. È qui il passaggio più importante della decisione. Il Collegio afferma infatti che quella procedura, svolta secondo l’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e accompagnata da forme di pubblicità idonee ad assicurare conoscibilità generale degli atti, è compatibile con il diritto unionale. La pubblicazione non era rimasta confinata a un circuito chiuso o meramente interno, perché gli atti risultavano accessibili online attraverso l’albo pretorio e il sito istituzionale dell’ente, modalità che il TAR considera sufficienti, nel caso concreto, a garantire trasparenza e apertura al confronto concorrenziale. Il giudice amministrativo respinge quindi l’equiparazione operata dal Comune tra queste concessioni e le proroghe automatiche bocciate dalla giurisprudenza europea e nazionale. In altre parole, la sentenza dice che non tutto ciò che arriva al 2033 è, per definizione, una proroga illegittima: bisogna verificare come quel titolo si è formato. Se il rapporto concessorio nasce o si rinnova attraverso una procedura amministrativa con pubblicità, trasparenza e possibilità di concorrenza, non può essere cancellato come se fosse una semplice estensione automatica disposta dalla legge. Il…

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Foto di Carlo Dani

Concessioni demaniali, il Mit chiarisce: il canone non può essere criterio preponderante nelle gare

La nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 marzo 2026 richiama le Autorità di sistema portuale a non appiattire le procedure comparative sul solo rialzo economico e valorizza invece qualità, servizi ed esperienza dell’offerente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene con una nota interpretativa destinata alle Autorità di sistema portuale per chiedere un’applicazione uniforme della disciplina sulle concessioni demaniali marittime. Il punto centrale del documento è netto: il canone, essendo un corrispettivo predeterminato dalla legge, non può essere trasformato “surrettiziamente” in criterio di selezione preponderante tra istanze concorrenti. Si tratta di un chiarimento di grande rilievo anche per il comparto balneare, perché il Mit richiama espressamente, accanto all’articolo 37 del Codice della navigazione e al D.P.R. 509/1997, anche l’articolo 4 della legge 118/2022. Il messaggio del Ministero è che il legislatore non assegna al canone un ruolo esclusivo o dominante nelle procedure selettive, ma impone una valutazione più ampia della proficua utilizzazione del bene demaniale. Nella nota vengono indicati con chiarezza i parametri che devono entrare nella comparazione: qualità degli impianti, dei manufatti e delle strutture, offerta di servizi ed esperienza tecnica e professionale dell’offerente. Per i balneari questo è il passaggio più favorevole, perché sposta il baricentro della selezione dalla semplice offerta economica alla qualità complessiva della gestione. Il Mit aggiunge poi un altro elemento significativo: una valutazione costruita soltanto sul profilo economico rischierebbe di tradire le funzioni di governo del territorio e di produrre effetti distorsivi e potenzialmente speculativi.In altre parole, la logica del massimo rialzo non garantisce di per sé la migliore valorizzazione del bene pubblico. La conclusione operativa della nota è altrettanto chiara. Le Autorità di sistema portuale vengono invitate a non attribuire un ruolo preponderante alla misura del canone e a preferire l’istanza che offra le migliori garanzie di proficua utilizzazione del bene e di coerenza con la pluralità degli interessi pubblici coinvolti. Questo orientamento rafforza la tesi secondo cui le future procedure non dovrebbero premiare automaticamente chi offre di più, ma chi presenta un progetto migliore sotto il profilo tecnico, funzionale e di interesse pubblico. Per le imprese balneari già strutturate, con servizi consolidati, esperienza gestionale e investimenti reali sul bene, il chiarimento del Mit rappresenta dunque un passaggio favorevole da non sottovalutare. Va tenuto fermo un punto di precisione: la nota è indirizzata alle Autorità di sistema portuale, non ai Comuni costieri in generale. Tuttavia il richiamo esplicito alle fattispecie balneari e all’articolo 4 della legge 118/2022 rende il documento politicamente e interpretativamente rilevante anche nel dibattito sulle concessioni balneari.