Concessioni balneari, svolta del Consiglio di Stato nel caso Ginosa: proroga tecnica legittima

Di Danilo Lorenzo Con distinte sentenze depositate in data 19.05.2026 con riferimento al c.d. “caso Ginosa”, il Consiglio di Stato ha introdotto innovativi e fondamentali principi in materia di durata delle concessioni demaniali marittime, rendendo pronunce di notevole importanza per l’intero territorio nazionale, in un momento storico di grande incertezza sia per gli operatori balneari e sia per le amministrazioni comunali. Le sentenze dei Giudici di Palazzo Spada nascono a seguito dell’appello proposto dal Comune di Ginosa avverso le sentenze del TAR Lecce con le quali, in accoglimento dei ricorsi presentati da un gruppo di concessionari del predetto Comune, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Danilo Lorenzo, era stata dichiarata la natura di proroga tecnica del termine di scadenza delle concessioni demaniali al 30.09.2027, così come previsto dalla legge n. 118/2022 nel testo modificato dalla legge n. 166/2024, ed era stata impugnata la scadenza al 15 settembre 2025 prevista dal citato Civico Ente. Nelle citate pronunce il Consiglio di Stato afferma che il termine del 30 settembre 2027 previsto dall’art 3 della legge n. 118/2022, nel testo modificato dal D.L. n. 131/2024, rappresenta una proroga tecnica e quindi in linea con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein e con l’art. 48 del TFUE, a condizione che detto termine sia finalizzato e correlato con l’obbligo delle Amministrazioni Comunali di avviare (entro il 30.06.2027) e concludere (entro il 30.09.2027) le procedure di gara. Pertanto, la tesi sostenute sino ad ora da una parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado che considerava il 30.09.2027 quale mera proroga e pertanto illegittima perché contraria ai principi comunitari, è smentita dalla giurisprudenza di secondo grado. Nelle sentenze si legge che “è erroneo affermare che la normativa interna sopravvenuta debba essere automaticamente disapplicata con specifico riferimento alla fase antecedente allo svolgimento delle gare, fermo - è lo stesso Tar a ricordarlo – l’obbligo di procedere al loro avvio e la possibilità di disporre l’anticipata cessazione [id est: dell’efficacia della proroga] in caso di conclusione antecedente al termine massimo previsto dalla legge”. Sempre il Consiglio di Stato, poi, affronta l’interpretazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 il quale stabilisce che “fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’art. 1161 del codice della navigazione”. Tale norma, a detta del massimo Giudice Amministrativo, dispone la sanatoria dell’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla data di stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio in esito all’affidamento mediante gara. In questo caso, per la scadenza della preesistente concessione non vi è alcuna data fissa, ma se ne prevede la cessazione contestualmente all’avvio del nuovo rapporto. Secondo il Consiglio di Stato, “per come finora configurato l’assetto normativo riflette il bilanciamento tra l’interesse pubblico primario all’attuazione degli assetti concorrenziali nel settore di cui si discute e la tutela dei rapporti preesistenti”. Significativo è poi l’espresso richiamo del Consiglio di Stato alla propria precedente sentenza n. 4480/2024, il cui principio viene ribadito e…

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Ginosa, Palazzo Spada conferma la proroga tecnica al 2027 delle concessioni balneari

La sentenza n. 04037/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 20 maggio 2026 nel ricorso n. 07427/2025, si inserisce in un quadro di forte incertezza applicativa, nel quale alcuni giudici di primo grado, e in particolare il TAR Liguria, hanno sino ad ora disapplicato in modo sistematico la proroga tecnica prevista dalla legge n. 118/2022, come modificata dalla legge n. 166/2024, con evidenti ricadute problematiche sulla gestione della fase transitoria delle concessioni demaniali marittime. Il contenzioso nasce dagli atti con cui il Comune di Ginosa ha disciplinato la durata temporanea delle concessioni, fissandone la scadenza al 15 settembre 2025, in contrasto con la diversa lettura offerta da un gruppo di concessionari, secondo i quali la disciplina sopravvenuta consentiva la prosecuzione fino al 30 settembre 2027. La pronuncia in esame si colloca all’interno di un più ampio filone giurisprudenziale riguardante il regime transitorio delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative. Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, l’appello è stato proposto dal Comune di Ginosa avverso le sentenze del TAR Lecce che, accogliendo i ricorsi di alcuni concessionari, avevano qualificato come proroga tecnica il termine di scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027, previsto dalla legge n. 118/2022, come modificata dalla legge n. 166/2024, contestando al contempo la scadenza al 15 settembre 2025 fissata dal Comune. La vicenda si inserisce in un contesto segnato da orientamenti non sempre uniformi, nei quali la fase transitoria è stata spesso interpretata in senso restrittivo dai giudici di primo grado. Proprio per questo la sentenze di Palazzo Spada assume rilievo non solo per il caso concreto, ma anche per la portata sistematica nella ricostruzione dell’assetto normativo applicabile. Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che è erroneo ritenere che la normativa interna sopravvenuta debba essere automaticamente disapplicata con specifico riferimento alla fase antecedente allo svolgimento delle gare, restando fermo, come lo stesso TAR ricorda, l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’avvio delle procedure e la possibilità di disporre l’anticipata cessazione dell’efficacia della proroga in caso di conclusione antecedente al termine massimo previsto dalla legge. In questa prospettiva, il termine finale non viene inteso come una proroga automatica e generalizzata, ma come un meccanismo temporaneo e strumentale rispetto all’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica. Il passaggio è rilevante perché consente di distinguere tra una disciplina transitoria funzionale al passaggio di regime e una proroga indiscriminata, che resterebbe invece incompatibile con i principi concorrenziali di matrice europea. La stessa pronuncia valorizza altresì il profilo dell’occupazione legittima dell’area demaniale sino alla stipulazione del nuovo atto concessorio, richiamando l’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, secondo cui “fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’art. 1161 del codice della navigazione”. Ne discende che la fase transitoria non può essere letta in termini di vuoto normativo, ma come un segmento ordinato del procedimento concessorio, destinato a garantire il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’attuazione dei principi concorrenziali e la tutela dei…