Bacoli, il Consiglio di Stato sospende gli sgomberi dei balneari: 17 appelli accolti, ora la parola al TAR

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Foto da L'iniziativa

L’ordinanza n. 4294/2026 ferma temporaneamente gli effetti delle diffide contestate e rinvia la decisione definitiva al giudizio di merito. Alba Flegrea parla di un’importante vittoria per le imprese del territorio, mentre i giudici richiamano la necessità di verificare la coerenza dell’azione amministrativa comunale.

Gli sgomberi delle concessioni demaniali marittime a Bacoli sono, per il momento, sospesi. Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con l’ordinanza n. 4294/2026, pubblicata il 9 ottobre 2026, ha accolto 17 appelli cautelari presentati da altrettanti concessionari contro il Comune, disponendo la sospensione degli effetti delle diffide impugnate e chiedendo al TAR Campania di fissare con priorità l’udienza per la decisione di merito. Il provvedimento rappresenta un passaggio importante per le imprese balneari e nautiche coinvolte, ma la vicenda giudiziaria non è ancora conclusa. Il Consiglio di Stato non ha annullato definitivamente le diffide e non ha riconosciuto una proroga generalizzata delle concessioni scadute. Ha tuttavia ritenuto necessario approfondire la legittimità e la ragionevolezza delle modalità con cui il Comune ha chiesto la liberazione delle aree demaniali.

Le contraddizioni contestate all’amministrazione

Al centro dell’ordinanza vi è la situazione amministrativa del Comune di Bacoli. Da una parte, attraverso il Piano di utilizzazione del demanio marittimo (PAD), non ancora approvato, l’amministrazione sembrava orientata a destinare a spiaggia libera la quasi totalità delle aree interessate, senza che fosse ancora chiaro quali sarebbero state effettivamente sottoposte a gara. Dall’altra, il Comune aveva intimato ai concessionari uscenti di liberare integralmente le aree occupate, imponendo la rimozione di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro il termine di 60 giorni.

Il Consiglio di Stato ritiene necessario verificare la «logicità e ragionevolezza» di questa condotta. In particolare, evidenzia la necessità di accertare quali strutture insistano sul demanio, quali opere possano eventualmente essere acquisite al patrimonio pubblico e quali debbano invece essere rimosse, stabilendo tempi e modalità compatibili con gli adempimenti richiesti. L’ordinanza richiama anche le possibili difficoltà legate alle autorizzazioni ambientali, i cui tempi di rilascio potrebbero risultare incompatibili con quelli assegnati per lo sgombero. Non è quindi soltanto la scadenza delle concessioni a essere rilevante, ma anche il modo in cui l’amministrazione organizza la restituzione delle aree, tenendo conto della pianificazione demaniale e delle caratteristiche delle strutture esistenti.

Il regolamento comunale e la permanenza fino ai bandi

Tra gli elementi richiamati dai giudici figura anche il regolamento per la gestione del demanio marittimo approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 22 luglio 2026. L’articolo 15, comma 15, prevede che, fino alla pubblicazione del bando di gara, l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente sia comunque legittima, anche con riferimento all’articolo 1161 del Codice della navigazione. Il comma successivo disciplina invece la possibilità di ordinare, con provvedimento motivato e alle condizioni previste, la demolizione delle opere non amovibili autorizzate e realizzate dal concessionario uscente. Il richiamo a queste disposizioni contribuisce a evidenziare la necessità di chiarire il rapporto tra le scelte regolamentari del Comune e le diffide con cui era stata richiesta l’immediata liberazione delle aree. Occorre, tuttavia, precisare che il Consiglio di Stato non ha definitivamente convalidato la norma comunale sulla permanenza degli uscenti. Il suo richiamo costituisce un elemento della valutazione complessiva e non equivale al riconoscimento di un diritto generalizzato a occupare il demanio fino alla pubblicazione dei bandi.

Alba Flegrea: «Un’importante vittoria per le imprese del territorio»

L’associazione Alba Flegrea ha accolto con soddisfazione la decisione, definendola un risultato importante per le imprese, i lavoratori e l’economia locale. Nel commentare l’ordinanza, l’associazione sottolinea come i giudici abbiano evidenziato le contraddizioni dell’azione amministrativa: la prospettiva di destinare quasi tutte le aree a spiaggia libera attraverso un piano ancora non approvato e, contemporaneamente, la richiesta di liberarle immediatamente senza un’adeguata verifica delle strutture presenti e delle procedure necessarie. «Non chiediamo privilegi né rendite di posizione. Chiediamo che ogni scelta amministrativa sia rispettosa delle regole, delle imprese, dell’occupazione e della storia economica di Bacoli», afferma Alba Flegrea nel proprio comunicato. L’associazione considera la sospensione degli sgomberi un risultato essenziale per evitare che le operazioni di liberazione delle aree producano conseguenze difficilmente reversibili prima della decisione definitiva del giudice. La battaglia giudiziaria, precisa, proseguirà nella fase di merito.

Nessuna proroga automatica: resta l’obbligo di procedere alle gare

La portata dell’ordinanza deve essere letta anche alla luce dei principi che il Consiglio di Stato ribadisce nella motivazione. Il Collegio richiama infatti l’incompatibilità con il diritto europeo delle proroghe delle concessioni quando contrastanti con la disciplina dell’Unione, la necessità di procedere alle gare e l’esclusione dell’ultrattività delle concessioni ormai scadute. Viene inoltre ricordato che il 30 settembre 2027 costituisce un termine ultimo per il completamento delle procedure, non una data fino alla quale i Comuni sono necessariamente tenuti ad attendere. Se le gare vengono concluse prima, l’amministrazione può e deve disporre lo sgombero in tempi congrui con il subentro dei nuovi concessionari. Il Consiglio di Stato richiama come ammissibile la sola proroga tecnica nelle more dello svolgimento delle gare. La decisione su Bacoli non introduce quindi una proroga generalizzata né stabilisce che tutti i concessionari scaduti possano continuare a occupare le aree fino alla pubblicazione dei bandi. Il principio che emerge è un altro: la scadenza della concessione e la legittimità delle modalità di sgombero sono questioni distinte. Anche quando il titolo è scaduto, i provvedimenti adottati dall’amministrazione devono essere coerenti, ragionevoli e adeguatamente coordinati con la pianificazione e con gli adempimenti necessari per la liberazione delle aree.

Ora la decisione passa al TAR Campania

Con l’ordinanza pubblicata il 9 ottobre, il Consiglio di Stato ha accolto i 17 appelli cautelari e disposto che gli atti siano trasmessi al TAR Campania per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito. Sarà quindi il giudice di primo grado a esaminare definitivamente la legittimità delle diffide comunali. Per i concessionari coinvolti, la sospensione rappresenta nell’immediato una tutela importante. Per il Comune resta invece aperta la necessità di chiarire le scelte di pianificazione, la destinazione delle aree e le modalità operative con cui gestire le strutture esistenti. La vicenda di Bacoli conferma così che il contenzioso balneare non riguarda soltanto le proroghe e le scadenze, ma anche la corretta gestione amministrativa della transizione verso le nuove assegnazioni.

Gli sgomberi sono temporaneamente sospesi, ma la partita non è chiusa: la decisione definitiva spetterà al TAR, mentre l’ordinanza del Consiglio di Stato impedisce che le diffide contestate producano i loro effetti nelle more del giudizio.

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