Sentenza 138/2025 della Corte Costituzionale: Dov’è il riferimento alle concessioni demaniali?

La sentenza n. 138/2025 della Corte Costituzionale italiana, pronunciata il 24 giugno 2025 e depositata il 28 luglio 2025, esamina la legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale norma prevede l'esclusione automatica di un operatore economico da una gara d'appalto se ha commesso violazioni fiscali definitivamente accertate che comportano un omesso pagamento superiore a 5.000 euro (soglia fissata per rinvio all'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973). Contesto e Questione Sollevata Origine del giudizio: Il Consiglio di Stato (sezione terza) ha sollevato la questione in un procedimento incidentale, dubitando della compatibilità della norma con l'articolo 3 della Costituzione italiana, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Secondo il rimettente, la soglia fissa di 5.000 euro appare irragionevole perché non correlata al valore dell'appalto, portando a esclusioni sproporzionate (ad esempio, escludere un'impresa per un debito di 18.000 euro in una gara da 9 milioni di euro). Fattispecie concreta: Nel caso di specie, un'impresa (Dussmann Service srl) era stata esclusa per un debito fiscale di 18.000 euro relativo al contributo unificato, superiore alla soglia, nonostante il valore elevato dell'appalto. La Corte analizza la norma nel contesto del diritto europeo (direttiva 2014/24/UE), che impone l'esclusione obbligatoria per violazioni fiscali definitivamente accertate, salvo deroghe per importi "piccoli" (come i 5.000 euro qui previsti). Ragionamento della Corte La Corte applica un test di proporzionalità per verificare se la norma è: Idonea: Sì, perché garantisce l'integrità e l'affidabilità degli operatori economici, promuove l'adempimento fiscale e tutela la concorrenza leale. Necessaria: Sì, in quanto rispetta l'obbligo UE di esclusione automatica per violazioni accertate, limitando le deroghe a importi bagatellari. Proporzionata: Sì, la soglia di 5.000 euro bilancia la severità richiesta dall'UE con la necessità di non escludere per violazioni insignificanti. Non è irragionevole mutuarla da una norma esattoriale (art. 48-bis d.P.R. 602/1973), anche se le finalità differiscono, poiché esprime un livello significativo di debito fiscale. La Corte distingue questa disciplina da quella per violazioni non definitivamente accertate (soglia del 10% del valore dell'appalto, minimo 35.000 euro), che è facoltativa e più flessibile, non costituendo un termine di paragone valido per giudicare l'irragionevolezza. Decisione Finale La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma è conforme all'articolo 3 Cost., in quanto non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, la Corte suggerisce al legislatore di valutare eventuali modifiche (es. soglie diverse o possibilità di ravvedimento tempestivo), nel rispetto del diritto UE, per favorire una maggiore partecipazione alle gare. Implicazioni Pratiche Per gli operatori economici: L'esclusione resta automatica per debiti fiscali definitivi superiori a 5.000 euro, ma solo se non sanati prima della partecipazione alla gara. Per le stazioni appaltanti: Conferma l'obbligo di applicare la norma senza discrezionalità, salvo deroghe UE per importi minimi. Evoluzione normativa: La sentenza si applica al d.lgs. n. 50/2016, ma principi simili sono nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Questa sentenza rafforza la tutela della regolarità fiscale nelle gare pubbliche, bilanciando rigore e apertura alla concorrenza

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Concessioni idroelettriche, attesa alta: la sentenza UE può riscrivere gare e proroghe

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 161 del 2024 (depositata il 7 ottobre 2024), ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per chiarire l'applicabilità della Direttiva 2006/123/CE (nota come Direttiva Bolkestein) alle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche. Il caso nasce da un ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro l'articolo 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 17 del 2023, che prevede una proroga automatica di queste concessioni (fino a un massimo di 30 anni) per consentire ai concessionari di sfruttare integralmente gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, su richiesta del titolare. La Corte ha sollevato tre quesiti pregiudiziali alla CGUE: Se l'articolo 12 della Direttiva si applichi anche a impianti che producono mera energia elettrica, qualificandola come "servizio" o piuttosto come "produzione di un bene". In caso di applicabilità, se gli Stati membri possano distinguere tra grandi e piccole derivazioni idroelettriche per valutare la scarsità della risorsa naturale, considerando che i piccoli impianti hanno un impatto ambientale limitato e dimensioni ridotte. Se la proroga prevista dalla norma regionale sia compatibile con la Direttiva, purché non superi i 30 anni e sia motivata dall'uso di incentivi per energie rinnovabili. La questione della scarsità è centrale nel secondo quesito. La Corte Costituzionale dubita che per le piccole derivazioni (con potenza nominale media annua inferiore o pari a 3.000 kW) si configuri una situazione di scarsità, a differenza delle grandi derivazioni, già regolate dal legislatore italiano. Richiamando la giurisprudenza della CGUE sulle concessioni balneari (ad esempio, le sentenze Promoimpresa e AGCM), la Corte sottolinea che gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità per adottare criteri generali o caso per caso nella valutazione della scarsità. In particolare: Per le piccole derivazioni, gli impianti sono descritti come a basso impatto e di dimensioni contenute, il che potrebbe escludere la scarsità e rendere inapplicabile l'obbligo di gara previsto dalla Direttiva. La Corte chiede se rientri in tale discrezionalità distinguere tra grandi e piccole derivazioni come criterio astratto per determinare la scarsità delle risorse idroelettriche. Il dibattito si inserisce in un contesto di stallo normativo: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) insiste sull'obbligo di gara per i rinnovi, mentre Regioni e Province attendono norme nazionali uniformi. La pronuncia della CGUE potrebbe avere ripercussioni più ampie, inclusi settori come le concessioni balneari, distinguendo tra impianti piccoli e grandi in base alla tipologia e alla grandezza. Al momento, non ci sono aggiornamenti sulla decisione della CGUE, ma l'ordinanza rappresenta un passo significativo per chiarire se la produzione di energia idroelettrica rientri nella Direttiva Bolkestein e come valutare la scarsità.