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IMU su concessioni demaniali: il concessionario è l’unico soggetto passivo

Con la sentenza Cass. civ., Sez. V, n. 27259 del 14 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilievo per il settore portuale: chi è tenuto al pagamento dell’IMU sui beni demaniali compresi in un porto turistico quando il concessionario cede a terzi i punti d’ormeggio? La Suprema Corte ha stabilito che resta soggetto passivo d’imposta il concessionario, anche se parte delle aree o dei posti barca vengono temporaneamente ceduti ad altri utilizzatori. Un Comune aveva notificato un avviso di accertamento IMU nei confronti della società concessionaria di un porto turistico, ritenendola possessore qualificato dei beni demaniali.La società aveva eccepito che l’imposta dovesse essere corrisposta dai singoli titolari dei punti d’ormeggio, poiché questi ultimi godevano di un diritto di utilizzo esclusivo sulle singole porzioni. La Commissione Tributaria aveva dato ragione alla società, ma l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione La Cassazione ha ribaltato le pronunce di merito, affermando che: “In materia di IMU, per i beni demaniali ricompresi in un porto turistico oggetto di concessione, soggetto passivo d’imposta resta il concessionario, anche qualora conceda a terzi l’uso esclusivo di punti d’ormeggio o altre aree, in quanto detiene il complessivo potere di gestione e sfruttamento economico del compendio demaniale.” Il ragionamento della Corte si fonda sull’art. 3 del D.Lgs. 504/1992 e sull’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, i quali individuano come soggetto passivo il titolare del diritto reale di godimento sul bene.Nel caso del porto turistico, il concessionario detiene una posizione di dominio sull’intero complesso, che gli consente di percepire corrispettivi per le sub-concessioni e di organizzare la gestione del porto nel suo insieme. La cessione dei posti barca a terzi, spiega la Corte, non spezza il vincolo concessorio originario, ma si traduce in una sub-utilizzazione commerciale che non esclude la responsabilità tributaria principale del concessionario verso il Comune. Il principio di diritto “In tema di IMU, i beni demaniali compresi in un porto turistico rientrano nella disponibilità economica del concessionario, che ne conserva la soggettività passiva anche se concede a terzi l’uso esclusivo di singoli punti d’ormeggio o spazi, permanendo in capo allo stesso la titolarità del rapporto concessorio e il controllo del compendio demaniale.” La decisione incide direttamente sui gestori di porti turistici e approdi, chiarendo che: il concessionario è l’unico soggetto passivo IMU per l’intero compendio; le sub-concessioni o cessioni di punti d’ormeggio non trasferiscono l’obbligo d’imposta ai singoli utilizzatori; i Comuni possono richiedere l’IMU direttamente al concessionario, anche per aree date in uso a terzi. Le sanzioni: accolto il principio della continuazione Una parte importante della decisione riguarda il trattamento sanzionatorio.La Corte, pur confermando la legittimità dell’imposizione, ha accolto il principio della continuazione previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, secondo cui più violazioni della stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi ma prima della contestazione, devono essere considerate come un’unica violazione ai fini sanzionatori. Ciò significa che, se il concessionario non ha versato l’IMU per più annualità consecutive, le sanzioni non possono essere sommate integralmente per ciascun anno, ma devono…

La sentenza Crispoltoni: un pilastro contro la retroattività nel diritto UE

Nel 1991 la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in una causa che avrebbe segnato un punto fermo nella tutela della certezza del diritto: la C‑368/89, Crispoltoni. Il caso nasce in Italia, dove Antonio Crispoltoni, coltivatore di tabacco, si trovò coinvolto in una controversia con la Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello. Al centro della disputa vi erano due regolamenti comunitari che modificavano le condizioni di produzione e commercializzazione del tabacco. Il problema? Le nuove regole incidevano su contratti e attività già avviate, mettendo in discussione decisioni prese dai coltivatori sulla base della normativa precedente. Il giudice italiano chiese quindi alla Corte di giustizia se tali regolamenti potessero avere effetti retroattivi. La risposta fu netta: no. La Corte affermò che il diritto dell’Unione si fonda sul principio di certezza del diritto e sulla tutela dell’affidamento legittimo. I cittadini devono poter contare sulla stabilità delle norme vigenti al momento in cui prendono decisioni economiche o giuridiche. La sentenza stabilì che: le norme UE non possono applicarsi retroattivamente in modo sfavorevole, eventuali effetti retroattivi devono essere chiaramente previsti e giustificati, la retroattività è ammissibile solo se non lede i diritti acquisiti o se risulta favorevole al soggetto interessato. Implicazioni Prima della trasposizione, lo Stato deve evitare atti che compromettano gli obiettivi della direttiva, ma non può applicarla direttamente ai privati né incidere retroattivamente su posizioni consolidate.​ Dopo la trasposizione, le regole si applicano per il futuro secondo il diritto attuativo e l’interpretazione della Corte, senza travolgere fatti anteriori in assenza di una clausola chiara e giustificata di retroattività Con Crispoltoni, la Corte consolidò un principio che ancora oggi guida l’interpretazione delle direttive e dei regolamenti: il diritto europeo guarda al futuro, non al passato. La Corte collega il divieto di retroattività alla certezza del diritto e al rispetto dell’affidamento nei confronti degli atti normativi dell’Unione. Di seguito sono riportate citazioni testuali della Corte di giustizia che esprimono il principio di non retroattività, specialmente come corollario della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.​ "Although in general the principle of legal certainty precludes a Community measure from taking effect from a point in time before its publication, it may exceptionally be otherwise where the purpose to be achieved so demands and where the legitimate expectations of those concerned are duly respected".​ "It must therefore be accepted that those regulations had retroactive effect... [and] the Court has consistently held... that, although in general the principle of legal certainty precludes a Community measure from taking effect from a point in time before its publication, it may exceptionally be otherwise where the purpose to be achieved so demands and where the legitimate expectations of those concerned are duly respected".​ "The retroactivity of those two regulations... is at variance with the principle of legal certainty and can be permitted only in exceptional cases".​ "That case-law also applies where the retroactivity is not expressly laid down by the measure itself but is the result of its content".