Il TAR Liguria respinge il ricorso dell’AGCM contro il Comune di Imperia sulle concessioni balneari: via libera alle gare e agli indennizzi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha emesso una sentenza che segna un punto a favore del Comune di Imperia nella lunga controversia sulle concessioni demaniali marittime. Il ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro le delibere comunali che prorogavano le concessioni fino al 2024 e avviavano le procedure di gara è stato dichiarato improcedibile per il ricorso introduttivo e inammissibile per i motivi aggiunti. Una decisione che rafforza la posizione degli enti locali nel gestire le concessioni balneari in linea con la normativa nazionale, nonostante le pressioni per allinearsi alla direttiva Bolkestein. La vicenda ha origine dal ricorso introduttivo notificato dall'AGCM l'11 luglio 2024, con cui l'Autorità contestava la delibera della Giunta comunale n. 402 del 22 dicembre 2023, che differiva la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive al 31 dicembre 2024. Secondo l'AGCM, tale proroga violava gli articoli 49 e 56 del TFUE e l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, ignorando i principi di concorrenza e imponendo un'estensione automatica senza procedure selettive trasparenti. L'Autorità sosteneva che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le proroghe legislative e bandire gare immediate, criticando l'invocazione di un quadro normativo confuso e l'assenza di decreti di riordino come pretesti ingiustificati. Il Comune di Imperia, difeso dagli avvocati Paolo Gaggero ed Elena Avolio, ha respinto le accuse, eccependo difetti procedurali come l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in virtù del decreto-legge n. 131/2024 (convertito in legge n. 166/2024) che prorogava le concessioni fino al 2027. Inoltre, ha contestato la legittimazione dell'AGCM a ricorrere con avvocati del libero foro invece dell'Avvocatura dello Stato. Nel corso del giudizio, l'AGCM ha presentato motivi aggiunti contro quattro delibere successive della Giunta (nn. 224 e 225 del 25 luglio 2024, nn. 253 e 254 del 5 settembre 2024), che avviavano procedure comparative per diverse categorie di concessioni: stabilimenti balneari, strutture ricettive, dehors e chioschi. Qui, l'Autorità lamentava illegittimità derivate e proprie, accusando il Comune di favorire i concessionari uscenti attraverso criteri premiali sull'esperienza pregressa, termini di presentazione delle istanze differenziati e indennizzi fissati aprioristicamente sul fatturato annuale. Nella sentenza pubblicata il 2 settembre 2025 dalla sezione Prima del TAR Liguria, presieduta dalla relatrice dott.ssa Liliana Felleti, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. Gli atti prorogati hanno cessato i loro effetti al 31 dicembre 2024, e nel frattempo il Comune ha avviato le gare, superando così le contestazioni iniziali. Il TAR ha respinto l'argomento dell'AGCM secondo cui persisteva un interesse istituzionale alla tutela della concorrenza, chiarendo che la legittimazione dell'Autorità non introduce una giurisdizione oggettiva, ma segue i principi ordinari del processo amministrativo: la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il gravame quando un nuovo assetto soddisfa, anche parzialmente, l'interesse azionato. Per i motivi aggiunti, il TAR ha decretato l'inammissibilità per difetto di connessione oggettiva e procedimentale tra i quattro provvedimenti impugnati. Questi atti, indipendenti tra loro, regolano categorie diverse di concessioni con disciplinari specifici, e i vizi dedotti (come i criteri premiali e gli indennizzi) non colpiscono trasversalmente tutti. Il…

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Tar Lecce: No alle gare sulle concessioni senza il piano comunale delle coste e senza quantificazione degli indennizzi

Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del TAR Lecce in data 12 luglio 2025 la complessa e innovativa questione relativa alle procedure di gara bandite dal Comune di Ginosa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative agi stabilimenti balneari presenti sul territorio di Ginosa Marina nonché alla scadenza dei titoli concessori. La vicenda nasce allorquando nell’ottobre 2024 il Comune di Ginosa, con due distinte Delibere di Giunta Comunale, aveva stabilito la scadenza dei titoli concessori in vigore al 31.12.2024 e aveva fornito indirizzo al Dirigente Comunale di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti da adibire a stabilimento balneare ovvero a spiaggia libera con servizi. Aveva, quindi, fatto seguito la Determina Dirigenziale di approvazione dell’Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e Legge Regionale n. 17/2015.Avverso i citati provvedimenti hanno presentato ricorso dodici concessionari balneari, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Lorenzo, i quali hanno impugnato dinanzi al TAR Lecce i predetti provvedimenti, eccependo plurimi motivi di illegittimità. Nelle more della procedura di gara l’Amministrazione Comunale concedeva ai concessionari demaniali di occupare il bene pubblico sino al 15 settembre 2025 al fine di concludere la procedura ad evidenza pubblica; anche tale provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti. Espletata la procedura di gara, con Determina di aggiudicazione n. 733 del 28.03.2025 il Comune di Ginosa approvava la graduatoria definitiva riferita all’Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime; seguivano ulteriori motivi aggiunti da parte dei concessionari demaniali. Le cause venivano trattenute in decisione all’udienza del 25 giugno 2025. Con sentenze pubblicate l’11 luglio 2025 la Prima Sezione del TAR Lecce (Presidente Antonio Pasca, Relatori Silvio Giancaspro, Daniela Rossi ed Elio Cucchiara) ha accolto i motivi di ricorso, pronunciando per la prima volta in materia di durata delle concessioni demaniali e legittimità dei bandi di gara e dei relativi presupposti e contenuti, alla luce della modifica normativa intervenuta a seguito della legge n. 166/2024, e sancendo principi di diritto assolutamente innovativi e idonei a incidere, ancora una volta, sulla particolare e complessa materia afferentel’assegnazione dei beni demaniali. In particolare il TAR Lecce ha accolto pienamente l’eccezione formulata dai concessionari, a mezzo dell’Avv. Danilo Lorenzo, riguardante l’individuazione dei lotti messi a gara in mancanza del Piano Comunale delle Coste in quanto volta a contestare in radice la possibilità stessa di procedere alla indizione della gara. In particolare il TAR Lecce ha stabilito che “L’Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere all’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione di tutte le concessioni demaniali marittime che interessano il territorio comunale in mancanza del PCC, avvalendosi esclusivamente degli elaborati progettuali predisposti in autonomia dall’Ufficio tecnico comunale e quindi approvati dalla Giunta comunale, senza il coinvolgimento della Giunta Regionale e del Consiglio Comunale. È evidente che l'elaborato “planimetrico di aggiornamento redatto dall'Ufficio Tecnico” è cosa ben diversa dal…