Commissione Europea: No deroga alla Bolkestein per le Concessioni in Aree Natura 2000

La Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) continua a far discutere in Italia, specialmente nel settore delle concessioni balneari. Una recente petizione presentata al Parlamento Europeo ha cercato di ottenere una deroga per le aree protette Natura 2000, ma la Commissione Europea ha risposto in modo chiaro e negativo. Basandoci sul documento ufficiale "PETI-CM-774552_EN_250929_070247.pdf" datato 12 giugno 2025, analizziamo i punti principali della risposta, che ribadisce l'applicazione universale della direttiva senza eccezioni unilaterali. La petizione n. 0191/2025, presentata dall'italiana Coralba Bonazza, evidenzia un presunto conflitto tra la Direttiva Bolkestein e le norme UE sulla biodiversità. Secondo la petente, la direttiva impone gare pubbliche per l'assegnazione di concessioni su terreni demaniali, ignorando gli obblighi ambientali delle aree Natura 2000. Queste zone, protette dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), richiedono valutazioni di impatto ambientale e piani di gestione per preservare gli ecosistemi. La petente sostiene che le gare prioritarizzano criteri economici, rischiando di compromettere la sostenibilità e violando l'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, che privilegia la protezione ambientale. Bonazza propone una deroga specifica, introducendo criteri di sostenibilità nelle procedure di assegnazione e un modello di concessione focalizzato sulla qualità ambientale piuttosto che sul mero profitto. In sintesi, chiede che la liberalizzazione del mercato non prevalga sulla conservazione della biodiversità. La petizione è stata dichiarata ammissibile il 2 maggio 2025, con richiesta di chiarimenti alla Commissione ai sensi della Regola 233(5) del Parlamento Europeo. Nella sua replica del 12 giugno 2025, la Commissione Europea respinge fermamente la richiesta. Ecco i punti salienti: Applicazione Universale della Direttiva: La Direttiva sui Servizi si applica a tutto il territorio UE e a tutti i settori non espressamente esclusi dall'articolo 2. Né la Commissione né gli Stati membri possono modificare unilateralmente il suo ambito. Le concessioni balneari, che conferiscono un uso esclusivo di beni pubblici per servizi turistici, rientrano nella definizione di "autorizzazioni" soggette alla direttiva, come confermato da sentenze della Corte di Giustizia UE (es. Promoimpresa del 2016 e Comune di Ginosa del 2023). Obbligo di Gare Trasparenti: Dove le autorizzazioni sono limitate per scarsità di risorse (come i terreni demaniali), l'articolo 12 impone procedure di selezione imparziali e trasparenti, vietando proroghe automatiche. Questo garantisce parità di accesso e libera concorrenza, migliorando la qualità dei servizi. Compatibilità con Norme Ambientali: La Commissione nega qualsiasi incompatibilità con le Direttive Habitat e Uccelli. La classificazione come area Natura 2000 non giustifica deroghe: nuovi operatori possono rispettare vincoli ambientali rigorosi attraverso gare che includono criteri di sostenibilità. L'articolo 12(3) permette esplicitamente di considerare la protezione ambientale, il patrimonio culturale e altri interessi pubblici nelle regole di selezione. Riferimenti al Diritto Italiano: La legge italiana (art. 4(9) della L. 118/2022, modificata dalla L. 166/2024) già incorpora criteri come la protezione ambientale e la conservazione del patrimonio culturale nelle valutazioni delle offerte, in linea con i principi UE di parità e proporzionalità. In conclusione, la Commissione afferma che l'applicazione della Bolkestein alle concessioni in aree Natura 2000 è pienamente compatibile con gli obblighi ambientali UE. Non è necessario mantenere lo stesso…

Scopri di più sull'articolo Sentenza TAR Liguria su concessioni balneari ad Albenga: Proroghe illegittime 
"Albenga" by cercamon is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Sentenza TAR Liguria su concessioni balneari ad Albenga: Proroghe illegittime 

La sentenza del TAR Liguria n. 1001/2025 ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime ad Albenga, accogliendo il ricorso dell'AGCM e affrontando anche un'eccezione di carenza originaria di legittimazione processuale, sanata mediante l'articolo 182 del codice di procedura civile. In un'importante ma  "contro corrente" decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, pubblicata il 15 settembre 2025, è stata dichiarata illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi nel Comune di Albenga. La sentenza, emessa dalla Sezione Prima del TAR, accoglie il ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro il Comune e alcuni concessionari privati, evidenziando anche la sanatoria di una carenza originaria di legittimazione processuale legata all'intervento dell'Avvocatura dello Stato. Il Contesto: Le Proroghe delle Concessioni Balneari Le concessioni demaniali marittime riguardano l'uso di aree costiere per attività come stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici. In Italia, queste concessioni sono state spesso prorogate automaticamente, ma le norme europee (in particolare l'articolo 49 del TFUE e la Direttiva Servizi 2006/123/CE) impongono che vengano assegnate tramite gare pubbliche aperte alla concorrenza, per garantire trasparenza e imparzialità. Nel 2021, il Consiglio di Stato (con le sentenze "gemelle" n. 17 e 18) ha fissato il 31 dicembre 2023 come termine ultimo per le vecchie concessioni, obbligando i Comuni a indire procedure selettive entro quella data. Solo in casi eccezionali, come ritardi oggettivi in una gara già avviata, è possibile una "proroga tecnica" fino al 31 dicembre 2024, secondo la legge n. 118/2022 (nella sua versione originale). Cosa Ha Fatto il Comune di Albenga? A fine 2023, il Comune di Albenga ha adottato due atti contestati: La delibera di Giunta n. 519 del 28 dicembre 2023, che dava indirizzo per prorogare le concessioni fino al 31 dicembre 2024, citando incertezze normative e la necessità di una ricognizione delle concessioni esistenti. La determinazione dirigenziale n. 3539 del 29 dicembre 2023, che applicava questa proroga a concessionari specifici, come Bagni Gallinara, Bagni Albenga e altri. Il Comune ha motivato la decisione con l'incertezza del quadro legale e l'impossibilità di indire gare immediate, ma non ha avviato alcuna procedura selettiva entro il termine del 2023. Il Ricorso dell'AGCM e la Decisione del TAR L'AGCM ha impugnato questi atti, sostenendo che violassero le norme europee sulla concorrenza. Dopo un parere precontenzioso ignorato dal Comune, l'Autorità ha portato la questione in tribunale. Il TAR Liguria, nella sentenza n. 1001/2025 (registro generale 599/2024), ha dato ragione all'AGCM per questi motivi principali: Applicazione di una Norma Abrogata: Il Comune ha citato la versione originale dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022, ma questa era già stata modificata dalla legge n. 14/2023, rendendo la proroga al 2024 non più valida. Mancata Proroga "Tecnica": La proroga non era "tecnica" perché non era legata a una gara già indetta e in corso. Il TAR sottolinea che le proroghe sono ammesse solo per completare procedure avviate, non per rimandare indefinidamente le gare, e nota che altri Comuni liguri hanno invece proceduto con le selezioni pubbliche. Violazione…