La sentenza n. 138/2025 della Corte Costituzionale italiana, pronunciata il 24 giugno 2025 e depositata il 28 luglio 2025, esamina la legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale norma prevede l’esclusione automatica di un operatore economico da una gara d’appalto se ha commesso violazioni fiscali definitivamente accertate che comportano un omesso pagamento superiore a 5.000 euro (soglia fissata per rinvio all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973).
Contesto e Questione Sollevata
- Origine del giudizio: Il Consiglio di Stato (sezione terza) ha sollevato la questione in un procedimento incidentale, dubitando della compatibilità della norma con l’articolo 3 della Costituzione italiana, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Secondo il rimettente, la soglia fissa di 5.000 euro appare irragionevole perché non correlata al valore dell’appalto, portando a esclusioni sproporzionate (ad esempio, escludere un’impresa per un debito di 18.000 euro in una gara da 9 milioni di euro).
- Fattispecie concreta: Nel caso di specie, un’impresa (Dussmann Service srl) era stata esclusa per un debito fiscale di 18.000 euro relativo al contributo unificato, superiore alla soglia, nonostante il valore elevato dell’appalto.
La Corte analizza la norma nel contesto del diritto europeo (direttiva 2014/24/UE), che impone l’esclusione obbligatoria per violazioni fiscali definitivamente accertate, salvo deroghe per importi “piccoli” (come i 5.000 euro qui previsti).
Ragionamento della Corte
La Corte applica un test di proporzionalità per verificare se la norma è:
- Idonea: Sì, perché garantisce l’integrità e l’affidabilità degli operatori economici, promuove l’adempimento fiscale e tutela la concorrenza leale.
- Necessaria: Sì, in quanto rispetta l’obbligo UE di esclusione automatica per violazioni accertate, limitando le deroghe a importi bagatellari.
- Proporzionata: Sì, la soglia di 5.000 euro bilancia la severità richiesta dall’UE con la necessità di non escludere per violazioni insignificanti. Non è irragionevole mutuarla da una norma esattoriale (art. 48-bis d.P.R. 602/1973), anche se le finalità differiscono, poiché esprime un livello significativo di debito fiscale.
La Corte distingue questa disciplina da quella per violazioni non definitivamente accertate (soglia del 10% del valore dell’appalto, minimo 35.000 euro), che è facoltativa e più flessibile, non costituendo un termine di paragone valido per giudicare l’irragionevolezza.
Decisione Finale
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma è conforme all’articolo 3 Cost., in quanto non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, la Corte suggerisce al legislatore di valutare eventuali modifiche (es. soglie diverse o possibilità di ravvedimento tempestivo), nel rispetto del diritto UE, per favorire una maggiore partecipazione alle gare.
Implicazioni Pratiche
- Per gli operatori economici: L’esclusione resta automatica per debiti fiscali definitivi superiori a 5.000 euro, ma solo se non sanati prima della partecipazione alla gara.
- Per le stazioni appaltanti: Conferma l’obbligo di applicare la norma senza discrezionalità, salvo deroghe UE per importi minimi.
- Evoluzione normativa: La sentenza si applica al d.lgs. n. 50/2016, ma principi simili sono nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).
Questa sentenza rafforza la tutela della regolarità fiscale nelle gare pubbliche, bilanciando rigore e apertura alla concorrenza