Concessioni balneari, il TAR boccia l’AGCM: ricorso inammissibile per difetto di patrocinio

Clamorosa battuta d’arresto per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 767/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’Antitrust contro il Comune di Cervia per la proroga delle concessioni demaniali marittime. A determinare la bocciatura non è stato un giudizio sul merito, bensì un vizio formale: l’AGCM si è costituita in giudizio con un avvocato del libero foro, in violazione dell’obbligo di patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato, come previsto dal R.D. n. 1611/1933 e ribadito dallo stesso art. 21-bis della legge n. 287/1990. “La mancanza del parere dell’Avvocato Generale dello Stato, necessario per ricorrere a un difensore esterno in caso di conflitto di interessi, rende il ricorso inammissibile”, si legge nella sentenza, firmata dalla presidente relatore Alessandra Tagliasacchi. Il procedimento nasceva dall’impugnazione della delibera comunale n. 309/2023, con cui Cervia aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024, rinviando l’indizione di gare pubbliche in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE sulla questione degli indennizzi ai concessionari uscenti. L’AGCM aveva denunciato una violazione del diritto europeo, sostenendo che la proroga costituiva un ostacolo alla concorrenza e un’infrazione degli articoli 49 e 56 del TFUE. Il TAR, pur non entrando nel merito della vicenda, ha respinto tutte le eccezioni sollevate dai controinteressati (tra cui la società D.A.M.S. e la Cooperativa Bagnini di Cervia) relative alla giurisdizione e ha ribadito che, in tema di gare per concessioni pubbliche, la giurisdizione resta esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, il vizio procedurale sul patrocinio ha impedito l’esame della fondatezza delle censure dell’Autorità. La sentenza rappresenta un forte segnale per le Autorità indipendenti: anche nel caso di conflitto potenziale tra enti dello Stato, non può essere autonomamente deciso il ricorso a difensori esterni. Occorre sempre il parere dell’Avvocatura generale, pena l’invalidità dell’intero giudizio. Nel frattempo, a rendere ancor più complesso il quadro normativo, è intervenuto il D.L. n. 131/2024, convertito nella legge 166/2024, che ha prorogato ope legis tutte le concessioni demaniali turistiche fino al 30 settembre 2027. Il TAR di Bologna ha dunque stoppato l’iniziativa dell’AGCM, che aveva puntato il dito contro l’inerzia del Comune di Cervia nel dare seguito alla direttiva servizi e alla giurisprudenza europea. Ma la battaglia sulle concessioni balneari, e in particolare sul diritto alla concorrenza nei lidi pubblici, è tutt’altro che conclusa.

Santa Marinella: su concessioni balneari il TAR tutela la legalità e gli attuali concessionari

Riassunto della Sentenza Parti coinvolte: Ricorrente: Bubbi s.r.l., società che chiede l'annullamento di atti comunali relativi alle concessioni demaniali marittime. Resistente: Comune di Santa Marinella, rappresentato dal Sindaco in carica. Controinteressati: Titolari delle concessioni esistenti (Rosetta Angela Righetto, Giuseppe Galli, Ubaldo Brunori e Le Due Baie s.r.l.). Oggetto del ricorso: Bubbi s.r.l. ha richiesto: Annullamento: Della nota comunale prot. n. 30100/2024 dell’11 settembre 2024, con cui il Comune ha risposto alla richiesta di Bubbi di indire gare pubbliche per alcune concessioni demaniali. Di tutti gli atti del Comune che hanno prorogato/rinnovato le concessioni fino al 2033, in presunta violazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e delle delibere comunali correlate. Disapplicazione delle norme nazionali e degli atti comunali che hanno prorogato le concessioni senza procedure competitive. Accertamento e declaratoria che: Le proroghe fino al 2033 sono illegittime e prive di effetto. La validità delle concessioni è limitata al 31 dicembre 2023, o al massimo al 31 dicembre 2024. Il Comune ha l’obbligo di indire gare pubbliche per le concessioni demaniali indicate (es. La Scogliera, Le Due Baie, Ubaldo, Il Marinaio). Questione centrale: Il ricorso verte sulla conformità delle azioni del Comune, che ha prorogato le concessioni demaniali senza gare competitive, con il diritto europeo, in particolare l’art. 49 del TFUE e l’art. 12 della Direttiva Bolkestein, che richiedono procedure trasparenti e competitive per le concessioni pubbliche con rilevanza economica. Azioni del Comune: La nota dell’11 settembre 2024 ha dichiarato che il Comune ha pubblicato avvisi per le proroghe delle concessioni, con un periodo di 20 giorni per osservazioni pubbliche, sostenendo la conformità ai requisiti di trasparenza dell’UE. Il Comune si è basato su atti precedenti (es. delibere del 2019, 2021, 2022, 2024) per estendere le concessioni, seguendo una procedura ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, anziché proroghe automatiche previste dalla Legge 145/2018. Argomentazioni della ricorrente: La nota e gli atti correlati violano il diritto europeo prorogando le concessioni senza gare competitive. La procedura ex art. 18 (pubblicazione delle domande) manca di trasparenza e imparzialità adeguate. Le proroghe contrastano con la delibera comunale n. 45/2024, che imponeva gare entro il 31 dicembre 2024. Difese del Comune e dei controinteressati: La nota dell’11 settembre 2024 è meramente informativa, non provvedimentale, e quindi non impugnabile. Il ricorso è tardivo rispetto agli atti precedenti (es. delibere 2019–2021). Bubbi manca di legittimazione, essendo stata costituita nell’aprile 2024, dopo l’adozione degli atti impugnati. Decisione del Tribunale Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte irricevibile, con i seguenti punti chiave: Natura della nota contestata (11 settembre 2024): La nota è stata ritenuta meramente ricognitiva, in quanto riepiloga le azioni precedenti del Comune senza produrre nuovi effetti giuridici. La sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 del Codice di Procedura Civile, poiché il suo annullamento non apporterebbe benefici concreti a Bubbi. Tardività del ricorso contro gli altri atti: L’impugnazione degli atti precedenti (es. delibere 2019–2024) è stata giudicata irricevibile…