Commissione Europea: No deroga alla Bolkestein per le Concessioni in Aree Natura 2000

La Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) continua a far discutere in Italia, specialmente nel settore delle concessioni balneari. Una recente petizione presentata al Parlamento Europeo ha cercato di ottenere una deroga per le aree protette Natura 2000, ma la Commissione Europea ha risposto in modo chiaro e negativo. Basandoci sul documento ufficiale “PETI-CM-774552_EN_250929_070247.pdf” datato 12 giugno 2025, analizziamo i punti principali della risposta, che ribadisce l’applicazione universale della direttiva senza eccezioni unilaterali.

La petizione n. 0191/2025, presentata dall’italiana Coralba Bonazza, evidenzia un presunto conflitto tra la Direttiva Bolkestein e le norme UE sulla biodiversità. Secondo la petente, la direttiva impone gare pubbliche per l’assegnazione di concessioni su terreni demaniali, ignorando gli obblighi ambientali delle aree Natura 2000. Queste zone, protette dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), richiedono valutazioni di impatto ambientale e piani di gestione per preservare gli ecosistemi. La petente sostiene che le gare prioritarizzano criteri economici, rischiando di compromettere la sostenibilità e violando l’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, che privilegia la protezione ambientale.

Bonazza propone una deroga specifica, introducendo criteri di sostenibilità nelle procedure di assegnazione e un modello di concessione focalizzato sulla qualità ambientale piuttosto che sul mero profitto. In sintesi, chiede che la liberalizzazione del mercato non prevalga sulla conservazione della biodiversità.

La petizione è stata dichiarata ammissibile il 2 maggio 2025, con richiesta di chiarimenti alla Commissione ai sensi della Regola 233(5) del Parlamento Europeo.

Nella sua replica del 12 giugno 2025, la Commissione Europea respinge fermamente la richiesta. Ecco i punti salienti:

  • Applicazione Universale della Direttiva: La Direttiva sui Servizi si applica a tutto il territorio UE e a tutti i settori non espressamente esclusi dall’articolo 2. Né la Commissione né gli Stati membri possono modificare unilateralmente il suo ambito. Le concessioni balneari, che conferiscono un uso esclusivo di beni pubblici per servizi turistici, rientrano nella definizione di “autorizzazioni” soggette alla direttiva, come confermato da sentenze della Corte di Giustizia UE (es. Promoimpresa del 2016 e Comune di Ginosa del 2023).
  • Obbligo di Gare Trasparenti: Dove le autorizzazioni sono limitate per scarsità di risorse (come i terreni demaniali), l’articolo 12 impone procedure di selezione imparziali e trasparenti, vietando proroghe automatiche. Questo garantisce parità di accesso e libera concorrenza, migliorando la qualità dei servizi.
  • Compatibilità con Norme Ambientali: La Commissione nega qualsiasi incompatibilità con le Direttive Habitat e Uccelli. La classificazione come area Natura 2000 non giustifica deroghe: nuovi operatori possono rispettare vincoli ambientali rigorosi attraverso gare che includono criteri di sostenibilità. L’articolo 12(3) permette esplicitamente di considerare la protezione ambientale, il patrimonio culturale e altri interessi pubblici nelle regole di selezione.
  • Riferimenti al Diritto Italiano: La legge italiana (art. 4(9) della L. 118/2022, modificata dalla L. 166/2024) già incorpora criteri come la protezione ambientale e la conservazione del patrimonio culturale nelle valutazioni delle offerte, in linea con i principi UE di parità e proporzionalità.

In conclusione, la Commissione afferma che l’applicazione della Bolkestein alle concessioni in aree Natura 2000 è pienamente compatibile con gli obblighi ambientali UE. Non è necessario mantenere lo stesso concessionario per garantire la protezione: le gare aperte possono imporre i requisiti necessari.

Questo articolo ha un commento

  1. Coralba Bonazza

    Salve, in questo articolo avete omesso parte importante della risposta, ovvero che i Comuni nel redigere il bando DEVONO tenere conto della “meritocrazia ambientale” dei gestori, in questo modo l’offerta economica non è dominante. CORALBA BONAZZA

Lascia un commento