L’ultima Ordinanza della Corte di Giustizia sul caso “Balneari Rimini” ci costringerà a riavvolgere il nastro della vicenda delle concessioni balneari?

Di Prof. Avv. Stefano Zunarelli L’Ordinanza della Corte di Giustizia del 10 luglio (ma resa pubblica il 22 luglio scorso) sul caso “Balneari Rimini II” potrebbe avere un impatto rilevante sul mondo delle concessioni balneari (e anche della portualità turistica) e forse costringere il governo ad intervenire nuovamente in materia. Il punto di maggiore rilievo è la statuizione della Corte che la “scarsità della risorsa” (presupposto essenziale per l’applicazione della Direttiva Bolkestein) deve essere accertata dall’autorità nazionale competente. Avendo il Governo italiano già formalmente accertato, con una Nota del 6 ottobre 2023, che (su base nazionale) l’insieme delle coste marine tuttora disponibili rendono la risorsa “non scarsa”, secondo la Corte solo se il comune competente accerta che, a livello locale, la risorsa è in effetti “scarsa” trovano applicazione l’obbligo di gara pubblica e il divieto di rinnovo automatico della concessione previsti dalla Direttiva Bolkestein. Da quanto sopra, oltre che la possibilità di un nuovo intervento legislativo, discende una ulteriore importante conseguenza, finora non considerata. I concessionari che, nel vigore della Legge n. 145/2018, avevano ottenuto il formale riconoscimento dal comune della estensione del titolo concessorio fino al 31 dicembre 2033 possono infatti attivarsi, nei confronti dell’amministrazione comunale ed anche in sede giudiziaria, per vedersi riconosciuta tale estensione della durata della concessione. L’inefficacia della proroga, infatti, è stata giustificata (dalle amministrazioni e dai giudici amministrativi) sulla base della necessità di disapplicare la norma di cui all’articolo 1, commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018 in quanto in contrasto con la Direttiva Bolkestein. Tale disapplicazione, alla luce della nuova ordinanza della Corte di Giustizia, appare ingiustificata qualora non sia intervenuto un preciso (e motivato) atto di accertamento da parte dell’ente locale circa la scarsità della risorsa naturale (vale a dire di aree demaniali marittime idonee) disponibile nel territorio di competenza. Ciò, naturalmente, farebbe in molti casi rivivere le proroghe fino al 2033 delle concessioni e quindi venire meno la necessità di procedere all’assegnazione mediante gara di tali concessioni. Fonte originaria: Studio Zunarelli

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Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Colpo di scena dalla Corte di giustizia europea: gare solo se le spiagge sono scarse.

A rendere nota l’ultima decisione della Corte lussemburghese è l’avv. Vincenzo De Michele, che ieri si è visto notificare assieme all’avv.Gabriella Guida, un’ordinanza dirompente che risale però al 10 luglio 2026. ‘La decisione - spiega il legale pugliese - rappresenta una smentita plateale per la Commissione UE, l’Antitrust e il Consiglio di Stato. Queste istituzioni, infatti, avevano liquidato la nota del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2023 — che dichiarava la "non scarsità" delle spiagge italiane — come un documento basato su dati errati o astratti. La Corte di Lussemburgo adesso ha invece stabilito che spetta esclusivamente al Governo mappare il territorio, mentre al giudice nazionale spetta solo un controllo di coerenza. Crolla così il castello accusatorio di chi voleva le gare subito, basandosi su una presunta rarità del bene spiaggia mai scientificamente provata”. Il cuore della notizia dunque sarebbe che l’obbligo di messa a gara scatta solo, e soltanto, in presenza di una comprovata "scarsità delle risorse naturali". “Il caso "Balneari Rimini II", nato dal contenzioso tra un chiosco riminese e il Comune davanti al Giudice di Pace, ha permesso di blindare l’applicazione dell’Articolo 12 della Direttiva Bolkestein. Nei punti 55-57 dell’ordinanza, – spiega ancora l’avv. De Michele - la Corte affida ai magistrati italiani quattro "compiti a casa" precisi e sequenziali: Verificare che il Consiglio dei Ministri sia l’autorità legittimata a effettuare la valutazione della risorsa; Accertare che i criteri usati nella nota del 2023 siano astratti, generali, proporzionati e non discriminatori; Assicurarsi che tale nota abbia carattere vincolante nell'ordinamento interno; e infine verificare se il diritto nazionale consenta ai singoli Comuni (come Rimini) di discostarsi dai dati nazionali solo laddove esistano evidenze locali di scarsità e solo se abbiano la competenza a derogare, che per legge non possiedono avendo solo funzioni amministrative delegate dalle regioni nell’ambito della competenza costituzionale sul Governo del territorio”. “Mentre il Governo incassa il punto e viene ringraziato da ITB Italia con la trasmissione dell’ordinanza della Corte Ue a completamento dell’iter consultivo iniziato il 13 luglio 2026 con le osservazioni scritte al tavolo tecnico al MIT sul bando-tipo, il vero vulnus resta però la paralisi delle 15 Regioni costiere. Quasi nessuna ha adottato il PUADM (Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime) ai sensi del DL 400/1993. Regioni come l’Emilia-Romagna e la Toscana si trovano oggi in una posizione indifendibile: non hanno pianificato l'arenile né hanno mai stabilito il rapporto tra aree in concessione e spiagge libere, obbligo previsto dalla Legge 296/2006. Questa ignavia amministrativa ha alimentato per anni il caos dei bandi locali, privi di una cornice di riferimento certa.“In questo scacchiere, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha giocato d’anticipo. L’atteggiamento "attendista" mostrato nell’incontro del 13 luglio scorso sul bando-tipo - conclude l’avv. De Michele - era tutt’altro che indecisione: era la consapevolezza che l'ordinanza UE, arrivata tre giorni prima, avrebbe cambiato tutto. Ad oggi, la bussola resta l’Articolo 10 comma 1 della Legge 88/2001, che garantisce autorizzazioni a tempo indeterminato. Il futuro è chiaro: le gare si facciano sulle spiagge libere secondo le regole storiche del Codice…