Dopo la legge regionale n. 15/2026, la Regione punta a uniformare le verifiche dei Comuni costieri. La valutazione dovrà riguardare anche l’interesse transfrontaliero e basarsi su criteri oggettivi e verificabili.
La Calabria prosegue il percorso avviato per definire le modalità con cui stabilire se le spiagge disponibili sul territorio siano effettivamente scarse ai fini dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Il 7 ottobre, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, il vicepresidente della Giunta e assessore competente per il demanio, Filippo Mancuso, ha presieduto una nuova riunione del Comitato tecnico regionale, dedicata alle procedure di affidamento e agli strumenti necessari per accompagnare i Comuni nella loro applicazione.
L’incontro si inserisce nel confronto avviato a luglio con ANCI Calabria e le associazioni rappresentative del settore balneare. Tra gli obiettivi emersi figura la definizione di un metodo comune per valutare due aspetti distinti ma entrambi rilevanti ai fini delle concessioni: la disponibilità effettiva della risorsa spiaggia e la presenza di un interesse transfrontaliero certo. La Regione intende inoltre aggiornare la propria normativa, raccordando il lavoro con quello in corso a livello nazionale per la predisposizione del bando-tipo.
Il comunicato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Calabria precisa che il Comitato ha condiviso la necessità di arrivare rapidamente alla pubblicazione delle linee guida. Il documento, dunque, rappresenta un passaggio ancora in corso: la sua effettiva portata dipenderà dai criteri che saranno individuati e dalle modalità con cui verranno utilizzati nelle istruttorie comunali.
Il tema assume particolare rilievo alla luce della legge regionale 14 maggio 2026, n. 15, già entrata in vigore. L’articolo 1 affida agli enti locali costieri il compito di verificare, nei rispettivi territori, se sussistano i presupposti della scarsità della risorsa naturale oppure dell’interesse transfrontaliero certo, richiamando l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La norma richiede che l’accertamento sia condotto sulla base di parametri oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, prevedendo anche un’attività regionale di indirizzo e supporto ai Comuni. Qualora venga riscontrata la scarsità della risorsa o un interesse transfrontaliero certo, è prevista l’attivazione di procedure a evidenza pubblica. La disciplina contempla invece, in assenza di entrambi i presupposti, modalità differenti per l’assegnazione delle nuove concessioni e la proroga di quelle in essere.
Il testo integrale è consultabile nella banca dati del Consiglio regionale della Calabria.
È proprio nell’applicazione concreta di questa disposizione che si giocherà una parte importante della partita. Stabilire che una regione possiede un’estesa fascia costiera, o che una quota consistente del litorale non è occupata da stabilimenti, costituisce un elemento di valutazione, ma non esaurisce necessariamente l’analisi richiesta per ogni territorio. Occorre comprendere quali aree siano realmente utilizzabili, quale sia la situazione locale e come venga individuata la disponibilità effettiva della risorsa rispetto alle concessioni richieste.
Le future linee guida dovranno quindi chiarire quali dati utilizzare, quale ambito territoriale assumere come riferimento e come rendere verificabile il percorso che porta alla conclusione sulla scarsità o sulla sua assenza. La loro utilità dipenderà anche dalla capacità di evitare che Comuni vicini adottino valutazioni divergenti senza una motivazione tecnica adeguata.
Scarsità e interesse transfrontaliero non sono, inoltre, la stessa cosa. Anche quando la disponibilità di spiaggia non risulti limitata, resta necessario esaminare separatamente l’eventuale interesse transfrontaliero, che la legge calabrese richiama come ulteriore presupposto per l’attivazione delle procedure competitive. Una linea guida efficace dovrà quindi occuparsi di entrambe le verifiche, senza ridurre la questione alla sola quantità di arenile libero.
Su questo terreno si inserisce anche l’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026, causa C-574/25, Balneari Rimini II. La Corte ha ricordato che gli Stati membri dispongono di un margine di scelta nell’individuare i criteri per verificare la scarsità delle risorse naturali: l’accertamento può avvenire attraverso un’analisi generale oppure attraverso esami riferiti alle singole realtà locali, o combinando i due approcci. In ogni caso, i criteri devono essere oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, mentre l’esistenza della scarsità deve essere determinata dall’amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale. Il testo è disponibile su EUR-Lex.
L’ordinanza offre dunque un riferimento importante per il lavoro calabrese, ma non certifica automaticamente che tutte le spiagge della regione siano prive di scarsità, né anticipa l’esito delle singole istruttorie. La questione dovrà essere affrontata sulla base delle regole applicabili e degli elementi raccolti dalle amministrazioni competenti.
La linea politica regionale, del resto, è già nota. Nel maggio 2024 il presidente Roberto Occhiuto aveva sostenuto che in Calabria la risorsa spiaggia non fosse scarsa, richiamando dati riferiti al dicembre 2023 secondo i quali circa l’87% delle spiagge risultava libero da concessioni, comprese alcune aree assegnate ma non attive. Quel dato, riportato allora dall’ANSA, rappresenta un precedente del dibattito regionale, ma non sostituisce l’accertamento richiesto oggi dalla legge nei territori comunali.
Un altro passaggio istituzionale è arrivato nel luglio scorso, quando Mancuso ha accolto positivamente la decisione del Governo di non impugnare le leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2026 davanti alla Corte costituzionale. La Regione ha interpretato la scelta come un riconoscimento della correttezza del percorso intrapreso. Sul piano giuridico, tuttavia, la mancata impugnazione non equivale a una pronuncia della Corte sulla compatibilità della disciplina con il diritto europeo e non esclude eventuali contestazioni nell’applicazione concreta delle norme.
La fase che si apre è quindi decisiva. Per gli operatori balneari, le linee guida potranno rappresentare uno strumento utile a introdurre maggiore chiarezza in una materia che da anni produce incertezza e contenziosi. Per i Comuni, dovranno costituire un riferimento operativo capace di rendere le decisioni motivate e difendibili. La prova concreta non sarà soltanto la pubblicazione del documento, ma la qualità del metodo adottato: dati aggiornati, criteri comprensibili e valutazioni territoriali documentate.
La Calabria mira a proporre un’impostazione utilizzabile anche oltre i propri confini. La sua capacità di diventare un modello per altre regioni dipenderà però da quanto le indicazioni annunciate sapranno tradursi in strumenti applicabili, coerenti con il quadro normativo europeo e adeguati alle caratteristiche dei singoli litorali.