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L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del Tar Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime

di Vincenzo De Michele 1. Con ordinanza cautelare dell’11 marzo 2024 n.86 il TAR Bologna – II Sezione ha ribaltato completamente la posizione della giurisprudenza amministrativa sulla nota e complessa vicenda della durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, abbandonando la strada tracciata dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021 nn.17 e 18, a cui la legge Draghi sulla concorrenza aveva dato applicazione con gli artt.3 e 4 della l.118/2022, normativa profondamente modificata dalla legge n.14/2023. 2. Infatti, la legislazione nazionale, dopo l’entrata in vigore a decorrere dal 27.2.2023 di un normativa interna (introdotta con la legge n.14/2023 di conversione del decreto legge n.198/2022), prevede la durata a tempo indeterminato delle concessioni demaniali marittime in corso con il blocco definitivo delle gare da parte dei Comuni (si tratta dell’art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022, introdotto dall’art.1 comma 8 lettera b) della legge n.14/2023, in combinato disposto con l’art.10-quater comma 3 del d.l. n.198/2022), non essendo stata adottata entro il 27.2.2023 la decretazione legislativa prevista dall’art.4 comma 1 della legge n.188/2022, che avrebbe dovuto stabilire i criteri per bandire le gare entro il 31 dicembre 2023 (termine prorogato al 31 dicembre 2024 con la modifica dell’art.3 commi 1 e 2 della legge n.118/2022) e gli indennizzi previsti per i concessionari uscenti. 3. Come sostenuto da chi scrive in progress in più occasioni1, dopo la sentenza AGCM della Corte di giustizia Ue del 20 aprile 2023 nella causa C-378/22, la legislazione nazionale, che ha recentemente trasformato a tempo indeterminato la durata delle concessioni demaniali marittime con la legge n.14/2023 di conversione del d.l. n.198/2022 - diversamente da quanto opinato dal Consiglio di Stato in più occasioni dopo le sentenze della Plenaria nn.17 e 18 del 2021 (cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 1° marzo 2023, n. 2192, del 19 aprile 2023 n. 3964, del 7 luglio 2023 n. 6675, del 28 agosto 2023 n. 7992 e del 27 dicembre 2023 n.11200) - non può essere disapplicata se non incorrendo in una violazione della Costituzione nazionale e della legislazione ordinaria interna vigente del codice della navigazione, perché l’art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022 e l’art.10-quater comma 3 del d.l. n.198/2022, nonché il nuovo testo dell’art.3 commi 1 e 3 della legge n.118/2022 sono norme assolutamente conformi al diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 4. Infatti, come è noto, con la sentenza n.32559/2023 del 23 novembre 2023 delle Sezioni unite della Cassazione è stata cassata con rinvio per eccesso di potere giurisdizionale la sentenza n.18 del 2021 dell’Adunanza plenaria del CdS e la pretesa del giudice amministrativo di appello di dettare norme generali di rango legislativo primario (e anche regolamentare) applicabili a tutti gli operatori economici del settore e a tutte le pubbliche amministrazioni che intervengono a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali. 4.1. Per le Sezioni unite della Cassazione la celebrazione del nuovo processo davanti all’Adunanza plenaria dopo la cassazione della sentenza n.18/2021 dovrà essere orientata a fissare…

Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e stabilimento

di Vincenzo De Michele INDICE a) Considerazioni preliminari sulla vicenda delle proroghe delle concessioni balneari. - b) Il quadro normativo primario e derivato dell’Unione europea in subiecta materia. - c) La compatibilità del codice della navigazione nella versione originaria con il diritto Ue fino al 31 dicembre 2006 con la reiterazione illimitata delle concessioni balneari e l’esclusione del settore dal codice degli appalti o contratti pubblici. - d) La inaccettabile applicazione da parte del Governo Prodi dal 1.1.2007 della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari, escluse, secondo l’Avvocato generale Capeta, dal campo di applicazione sia del diritto primario che della normativa derivata dell’Unione. - e) La procedura di infrazione della Commissione Ue sui balneari italiani prima della entrata in vigore della Bolkestein e l’exequatur Governo/Regione Emilia Romagna dinanzi alla Corte costituzionale sull’abrogazione del diritto di insistenza. - f) La sentenza Promoimpresa del 2016 della Corte di giustizia Ue. - g) La Commissione Ue esclude le concessioni balneari dal campo di applicazione della Bolkestein dopo la sentenza Promoimpresa della Corte Ue. - h) La legge n.145/2018 proroga fino al 31.12.2033 le concessioni demaniali marittime e la normativa emergenziale del 2020 blocca le procedure amministrative di devoluzione dei beni e proroga le concessioni demaniali lacuali e fluviali fino al 31.12.2033. - i) Il colpo di Stato della Commissione europea con l’avvio della nuova procedura di infrazione della Commissione europea del 3.12.2020 in piena epidemia Covid, dopo la pregiudiziale Ue della Cassazione a Sezioni unite contro il Consiglio di Stato. - l) Il colpo di Stato del Consiglio di Stato con le sentenze nn.17-18/2021 dell’Adunanza plenaria su fattispecie di concessioni demaniali marittime antecedenti il 28.11.2009. - m) La Corte costituzionale con la sentenza n.46/2022 del 14.1.2022 non condivide la posizione assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla violazione del diritto Ue dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018. - n) Gli artt.3 e 4 della legge sulla concorrenza n. 118/2022 del Governo Draghi. - o) L’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato sull’indennizzo al concessionario uscente che non c’è nella normativa vigente, ma ci sarà con i decreti legislativi emanandi e non più emanati. - p) La legge n.14/2023 di conversione del decreto legge n.198/2022 c.d. milleproroghe ha trasformato a tempo indeterminato la durata delle concessioni balneari. - q) La sentenza AGCM del 20.4.2023 della Corte di giustizia Ue. - r) Il Tavolo governativo sulla mappatura attesta la non scarsità della risorsa naturale. - s) Il discriminatorio e illegittimo parere motivato della Commissione Ue del 16.11.2023 contro i concessionari demaniali marittimi italiani. - t) La sentenza n.32559/2023 della Cassazione a Sezioni unite riforma per eccesso di potere la sentenza n.18/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. - u) La risposta anomala del Governo del 16.1.2024 al parere motivato della Commissione europea: la confusione regna sovrana grazie anche all’autarchia dell’Antitrust. - v) L’avvocato generale Capeta con l’esclusione dalla Bolkestein delle concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 risolve il falso problema della mancanza di indennizzo al concessionario uscente per le opere non amovibili. - z)…