Avv.ti Righi e Nesi; “Osservazioni all’ordinanza n°8184 del 6 settembre 2023”

Con ordinanza n. 8184 del 6 settembre 2023 la Sezione VII ha fornito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarimenti sulle questioni sottese alla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla precedente ordinanza della medesima Sezione VII del 15 settembre 2022, n. 8010. L'ordinanza n. 8184/2023 è rilevantissima sotto molteplici profili. Il primo chiarimento richiesto dalla Corte unionale al Consiglio di Stato è stato il seguente: «1. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, nella sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha chiaramente dichiarato la decadenza della SIIB. Quest’ultimo organo giurisdizionale ha infatti evidenziato che «sia il testimoniale del 1958, sia la concessione del 2009, hanno prodotto effetti che si sono consolidati nel tempo, in quanto la [SIIB] mai li aveva contestati in parte qua prima della proposizione dei ricorsi in esame». Orbene, il Consiglio di Stato ha riprodotto la posizione del giudice di primo grado, senza smentire né confermare tale elemento.a. Ciò posto, il Consiglio di Stato considera che la devoluzione al demanio marittimo abbia avuto luogo e, in caso affermativo, in quale data? La determinazione della data in cui le opere non amovibili costruite dal concessionario sono state incamerate nel demanio marittimo è cruciale in quanto comporta determinate conseguenze sul diritto applicabile ratione temporis (si vedano i quesiti 3 e 4).b. La SIIB dispone ancora di un interesse ad agire contro la devoluzione al demanio marittimo delle opere non amovibili da essa costruite? In altri termini, la SIIB è tuttora legittimata a contestare tale devoluzione, in via diretta oppure indiretta, mediante un ricorso avverso la decisione del concedente che le impone il pagamento di canoni maggiorati?».Nel rispondere a tale quesito la Sezione VII ha osservato che l'effetto devolutivo di cui all'art. 49 cod. nav. spiega i suoi effetti «solo e soltanto al momento in cui spira l’efficacia del titolo concessorio medesimo». Pertanto, «l’eventuale ricognizione in via amministrativa o l’accertamento giurisdizionale del diritto di proprietà in capo allo Stato ha effetti soltanto dichiarativi e accertativi di una situazione giuridica già costituitasi per effetto della disposizione di legge». Nondimeno, secondo la Sezione VII, la ricognizione dello stato di consistenza è indispensabile «ai fini della determinazione e quantificazione del canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico». Da qui la tempestività dell'azione di chi insorga contro atti, tra cui quelli di determinazione del canone, che, pur essendo intervenuti molto tempo dopo il verificarsi dell'effetto devolutivo ex art. 49 cod. nav., stabiliscano lo stato di consistenza dei beni incamerati. Il secondo chiarimento richiesto dalla Corte di Giustizia è stato il seguente: «2. La domanda di pronuncia pregiudiziale espone che l'articolo 49 del codice della navigazione «è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria nel senso che l’acquisto, a titolo gratuito, da parte dello Stato, delle opere costruite dal concessionario si verifica ipso iure, al termine del periodo di concessione, e va applicato anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo - a differenza della proroga - una nuova concessione in senso proprio, dopo…

Avv. Ettore Nesi: Parere sulla tutela differenziata delle concessioni demaniali marittime sorte anteriormente alla Direttiva “Bolkestein”

La sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 in causa AGCM-Comune di Ginosa (C 348/2022) conferma i principi del diritto euro-unitario ormai consolidati circa l’applicazione diretta della Direttiva 2006/123/CE e sui quali è inutile ritornare perché ciò significherebbe negare l’evidenza, ma apre una nuova prospettiva che la stessa giurisprudenza nazionale aveva intuito circa le possibilità di tutela per i concessionari ante direttiva 123/2006, il cui regime giuridico di attività deve essere diversificato. A questi fini rileggiamo insieme il punto 73 della sentenza AGCM: «una sentenza pregiudiziale, come la sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a. (C‑458/14 e C‑67/15, EU:C:2016:558), chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma stabilita da detta disposizione della direttiva 2006/123, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore, ossia, conformemente all’articolo 44 di tale direttiva, a decorrere dal 28 dicembre 2009. Ne consegue che detta norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza [v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, punto 16, e del 22 febbraio 2022, RS (Effetto delle sentenze di una corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 77]». Significa che l'interpretazione fornita dalla Corte è quella che va data ad una certa disposizione fin dal giorno in cui quella disposizione è entrata in vigore. Anteriormente alla data della sua entrata in vigore, una fonte semplicemente non esiste e quindi l'interpretazione della Corte non può retroagire ad un'epoca antecedente a tale data. Ed infatti la Corte ha precisato che "detta norma", e cioè l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, "così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza". "Prima di tale sentenza" non significa "prima della Direttiva Servizi", ma appunto che l'interpretazione, che la sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016 ha fornito dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE vale dal 28 dicembre 2009 e che pertanto tale interpretazione si applica a tutti i rapporti sorti e costituiti dopo tale data, come appunto è stato affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza della VII Sez. n. 229 del 13 gennaio 2022 (Nesti-Comune Isola del Giglio). Sappiamo che per il diritto interno i rapporti concessori, che erano regolati prima dall'art. 37 cod. nav, dovevano ritenersi rapporti pluriennali di durata tendenzialmente infinita grazie al meccanismo del diritto di insistenza. Pertanto a tali rapporti, che sono sorti tutti anteriormente alla c.d. Direttiva Servizi, lo ius superveniens non può essere applicato senza ledere quell'aspettativa legittima che, secondo la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 21 maggio 2019, Commissione / Ungheria, C-235/17) e secondo la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sent. 23 settembre 2014 affaire Valle Pierimpiè Soc. Agricola S.p.a. c. Italia), è meritevole di tutela in quanto assurge a "bene". Che la situazione reale dei concessionari abbia tale consistenza e sia quindi riconducibile all’art. 17 della Carta del diritti Fondamentali dell’Unione Europea e…