Cassazione, anche cabine amovibili soggette a imu

Le strutture precarie e amovibili degli stabilimenti balneari sono soggette al pagamento dell’IMU. Questo recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione ha un impatto significativo su molti stabilimenti balneari e strutture ricettive, che ora devono considerare queste costruzioni nel calcolo dell’acconto IMU 2024, proprio all’inizio della stagione estiva. La questione riguarda i fabbricati privi di strutture murarie e amovibili, come cabine, bagni rimuovibili e gazebo. La Cassazione, con le decisioni n. 7769/2023 e n. 12638/2024, ha stabilito che le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se precarie e amovibili, hanno comunque una capacità reddituale e sono rilevanti ai fini dell’imposizione fiscale in quanto unità accatastabili. L’articolo 2 del DM 2 gennaio 1998 considera unità immobiliari anche le costruzioni ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, così come gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali. Anche i manufatti prefabbricati, ancorché semplicemente appoggiati al suolo, sono considerati unità immobiliari se stabili nel tempo e presentano autonomia funzionale e reddituale. Secondo la Cassazione, la precarietà della struttura non ne esclude la rilevanza ai fini IMU. È indifferente la loro eventuale rimozione provvisoria, poiché ciò che conta è la possibilità di costruire e mantenere una struttura. L’eventuale rimozione provvisoria di una struttura precaria e amovibile non esclude la possibilità della sua ricollocazione e, quindi, è irrilevante ai fini dell’IMU, a differenza di una rimozione definitiva che sfocia in una variazione catastale. Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale, sono soggette al pagamento dell’imposta anche le aree scoperte indispensabili al concessionario per lo svolgimento della sua attività, in quanto considerate autonome unità immobiliari potenzialmente produttive di reddito (Cassazione n. 10031/2017). La precarietà della struttura e la stagionalità dell’attività possono essere dedotte in sede di determinazione della rendita catastale. In definitiva, le strutture precarie e amovibili degli stabilimenti balneari devono essere incluse nel calcolo dell’IMU. La Cassazione conferma che, dal punto di vista tributario, ciò che conta è la possibilità di mantenere una struttura, indipendentemente dalla sua precarietà o dalla possibilità di rimozione temporanea. Questo orientamento impone ai concessionari di considerare tutte le strutture utilizzate nell’ambito della loro attività nel calcolo dell’imposta, contribuendo a una maggiore chiarezza e uniformità nella tassazione del settore balneare.

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La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, che sono fuori dalla Bolkestein

1. Come più volte sottolineato1, la Commissione europea ha provocato una gravissima crisi dell’ordinamento interno per lo scontro tra le più alte istituzioni politiche e giudiziarie nazionali, con il paradosso di alcuni Comuni (Jesolo, Rimini, Genova, Venezia, ad esempio) o di alcune Regioni (Sardegna e Basilicata) che, invasi dallo spirito di crociata antibalneari promosso prima dalla Cassazione penale e poi dal Consiglio di Stato in nome di una libertà di concorrenza che in Europa nessuno applica nel settore hanno giocato o giocano a sostituirsi al legislatore nazionale come neocostituite Repubbliche sul modello di quella di San Marino. 2. La vigente legislazione nazionale prevede che le gare per l’affidamento di nuove concessioni balneari non sono previste dal codice dei contratti pubblici e dal codice della navigazione e vietate dall’art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022 anche per la durata indeterminata delle concessioni balneari, che beneficiano comunque della proroga automatica fino al 31.12.2024 di cui all’art.3 comma 1 della legge n.118/2022. 3. La non condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato dapprima con la sentenza del 27 dicembre 2023 n.11200 e poi con le sentenze del 19 marzo 2024 nn.2662, 2664 e 2669 ha ribadito la cessazione ope iudicis della durata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative al 31.12.2023, come disposto dall’art.3 comma 1 della legge n.118/2022 nel testo previgente. 3. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, in violazione del principio di legalità e di irretroattività della norma più sfavorevole o della sua ultrattività, le concessioni balneari sono cessate di validità il 31 dicembre 2023 e, in base alla giurisprudenza attuale dei Giudici di Palazzo Spada (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza di rinvio pregiudiziale n.8010/2022 nella causa C-518/22), vi sarebbe l’immediato incameramento al demanio statale delle opere non amovibili già di proprietà dei concessionari “uscenti” ex art.49 cod.nav., e dal 1° gennaio 2024 si avrebbe un’occupazione abusiva di suolo pubblico, salvo che il Comune competente abbia disposto la proroga tecnica di cui all’art.3 comma 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente. 4. Questa posizione interpretativo-legislativa - incostituzionale e insensata – del Supremo Giudice amministrativo che non ha alcun potere normativo e impositivo di regole primarie a tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti gli operatori economici del settore provocherebbe, paradossalmente, se per assurda ipotesi fondata, provoca soltanto l’effetto di restituire senza soluzione di continuità e sempre a tempo indeterminato il legittimo possesso del demanio marittimo agli attuali concessionari (“uscenti” ma già “rientranti”), in virtù dell’applicazione dell’art.37 commi 1 e 2 del cod.nav., che testualmente ancora dispongono in materia di “concorso di più domande di concessione”: «1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 2. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.». 5.…