La sentenza della Corte di Giustizia dell’ 11.7.2024 esclude le concessioni demaniali marittime dalla Bolkestein

Di Vincenzo De Michele LA SENTENZA SIIB DELLA CORTE UE E L’ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI Ad interrompere bruscamente gli spettacoli del Consiglio di Stato sull’interpretazione della normativa Ue in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (d’ora innanzi, CDM) sono intervenute in rapida successione l’ordinanza di rinvio pregiudiziale Ue del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 Società Italiana Imprese Balneari srl (EU:C:2024:597, d’ora innanzi, sentenza SIIB), con l’inusuale presenza nel Collegio a cinque della III Sezione del Presidente della Corte Ue, il belga Koen Lenaerts. Come più volte sottolineato e contrariamente alla comune opinione non sostenuta da alcun serio orientamento dottrinale se non da petizioni di principio della Commissione Ue e del Consiglio di Stato, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue [sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301)] è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le CDM dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein. Non a caso, nella recente sentenza SIIB della Corte Ue può agevolmente ricavarsi una risposta anticipata e positiva ai quattro quesiti proposti dal Giudice di pace di Rimini nella commentata ordinanza di rinvio pregiudiziale, a conferma della sostanziale deviazione interpretativa e della non (corretta) applicazione della giurisprudenza comunitaria in subiecta materia nelle decisioni del Consiglio di Stato e nella procedura di infrazione della Commissione Ue conclusa dal parere motivato del 16 novembre 2023, ma anche la correzione di incertezze argomentative sul diritto dell’Unione da parte della Corte Ue nella sentenza SIIB sia rispetto alla sentenza Promoimpresa sia rispetto alla sentenza AGCM, salvo poi ricadere, a sua volta, in contraddizioni ed errori inspiegabili sulla ricognizione della corretta normativa interna. Si premette che le argomentazioni di chi scrive non sono il frutto di fantasie personali ma, da due anni, le riflessioni di un giurista che è partito, condividendola, dall’analisi sistematica della materia proposta da uno dei più autorevoli studiosi italiani di diritto dell’Unione - il prof. Massimo Condinanzi - nella risposta del 4 febbraio 2021 a sua firma che il Governo italiano ha fornito alla Commissione Ue che ha attivato, in piena emergenza Covid 19, la procedura di infrazione INFR(2020) 4118 con la lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020. Dal 7 ottobre 2024 il prof. Massimo Condinanzi sarà il nuovo Giudice italiano in Corte di giustizia Ue al posto della prof.ssa Lucia Serena Rossi. Né il delirio mediatico e il caos interpretativo in danno dei concessionari balneari provocato dalle sconcertanti e spesso contradditorie sentenze del Consiglio di Stato può essere giustificato o avallato dal parere motivato INFR(2020)4118 del 16 novembre 2023 della Commissione Ue, che, diversamente da quello che ritiene l’analfabetica vulgata dei giornali nazionali, non ha nessun valore giuridico trattandosi di atto ispettivo…

Tar Lecce, accolto il ricorso di tre imprese contro il divieto di rimontare le strutture balneari a Fasano

Con sentenze nn. 782, 783, 784 del 14 giugno 2024, il Tar Lecce, I Sezione, Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi, ha accolto tre ricorsi proposti da altrettante diverse imprese operanti nelle marine di Fasano, difese dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, proposti contro i provvedimenti comunali di rigetto al montaggio stagionale dellestrutture e allo svolgimento dell’attività, in ragione dell’approvazione della Variante urbanistica che, secondo il Comune di Fasano, avrebbe determinato l’impossibilità di rimontare le strutture – e, dunque, di svolgere l’attività – per la stagione estiva 2024.In particolare, era avvenuto che il Comune di Fasano e la Regione Puglia avevano approvato la Variante urbanistica che, secondo la tesi comunale, avrebbe determinato l’illegittimità delle strutture realizzate in passato e, dunque, sulla base di tale atto urbanistico, il Comune aveva poi rigettato le numerose istanze tese ad avviare le attività. Il Tar Lecce, in pieno accoglimento delle tesi difensive degli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha ritenuto di accogliere i ricorsi proposti poiché “Il diniego, si fonda su un richiamo analitico delle norme urbanistiche di riferimento e, in particolare, sulla sopravvenuta approvazione della variante urbanistica comunale senza però che dallo stessoemerga, alcuna valutazione specifica dell’intervento e, soprattutto, per quanto riguarda il richiamo alle modificate NTA del PRG, senza alcuna esternazione delle ragioni di concreta incompatibilità della struttura precaria oggetto di istanza di rinnovo del titolo stagionale” Inoltre, “il diniego non si sarebbe dovuto arrestare al mero richiamo di una normativa in corso di approvazione - destinata, pertanto, a valere pro futuro - ma avrebbe richiesto una esplicazione delle ragioni per le quali, in difetto di norme transitorie o di norme di salvaguardia, la normativa preesistente non avrebbe potuto più costituire il parametro di riferimento per la valutazione dell’istanza di rinnovo stagionale proposta da parte ricorrente in data anteriore all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche”. Pertanto, secondo il Tar “La fondatezza, nei termini illustrati, delle doglianze attoree si rilette, in via derivata, sugli impugnati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale oggetto di scia”. Le pronunce rivestono particolare importanza sia perché, a seguito della pubblicazione delle sentenze, i ricorrenti potranno svolgere la propria attività ma soprattutto perché, qualora il Tar non avesse accolto i ricorsi, nessun bar, stabilimento balneare o ristorante situati sulla costa del Comune di Fasano avrebbe potuto aprire in vista della stagione estiva 2024, non consentendo l’offerta di tali servizi in una realtà così importante. Inoltre, le sentenze enunciano il principio per cui la variante urbanistica che non preveda norme transitorie o di salvaguardia non può escludere automaticamente le attività esistenti, in particolare se stagionali e fondate su strutture amovibili