Il TAR Liguria respinge il ricorso dell’AGCM contro il Comune di Imperia sulle concessioni balneari: via libera alle gare e agli indennizzi

Al momento stai visualizzando Il TAR Liguria respinge il ricorso dell’AGCM contro il Comune di Imperia sulle concessioni balneari: via libera alle gare e agli indennizzi
Photo by Lisa van Vliet on Unsplash

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha emesso una sentenza che segna un punto a favore del Comune di Imperia nella lunga controversia sulle concessioni demaniali marittime. Il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro le delibere comunali che prorogavano le concessioni fino al 2024 e avviavano le procedure di gara è stato dichiarato improcedibile per il ricorso introduttivo e inammissibile per i motivi aggiunti. Una decisione che rafforza la posizione degli enti locali nel gestire le concessioni balneari in linea con la normativa nazionale, nonostante le pressioni per allinearsi alla direttiva Bolkestein.

La vicenda ha origine dal ricorso introduttivo notificato dall’AGCM l’11 luglio 2024, con cui l’Autorità contestava la delibera della Giunta comunale n. 402 del 22 dicembre 2023, che differiva la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive al 31 dicembre 2024. Secondo l’AGCM, tale proroga violava gli articoli 49 e 56 del TFUE e l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, ignorando i principi di concorrenza e imponendo un’estensione automatica senza procedure selettive trasparenti. L’Autorità sosteneva che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le proroghe legislative e bandire gare immediate, criticando l’invocazione di un quadro normativo confuso e l’assenza di decreti di riordino come pretesti ingiustificati.

Il Comune di Imperia, difeso dagli avvocati Paolo Gaggero ed Elena Avolio, ha respinto le accuse, eccependo difetti procedurali come l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in virtù del decreto-legge n. 131/2024 (convertito in legge n. 166/2024) che prorogava le concessioni fino al 2027. Inoltre, ha contestato la legittimazione dell’AGCM a ricorrere con avvocati del libero foro invece dell’Avvocatura dello Stato. Nel corso del giudizio, l’AGCM ha presentato motivi aggiunti contro quattro delibere successive della Giunta (nn. 224 e 225 del 25 luglio 2024, nn. 253 e 254 del 5 settembre 2024), che avviavano procedure comparative per diverse categorie di concessioni: stabilimenti balneari, strutture ricettive, dehors e chioschi. Qui, l’Autorità lamentava illegittimità derivate e proprie, accusando il Comune di favorire i concessionari uscenti attraverso criteri premiali sull’esperienza pregressa, termini di presentazione delle istanze differenziati e indennizzi fissati aprioristicamente sul fatturato annuale.

Nella sentenza pubblicata il 2 settembre 2025 dalla sezione Prima del TAR Liguria, presieduta dalla relatrice dott.ssa Liliana Felleti, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. Gli atti prorogati hanno cessato i loro effetti al 31 dicembre 2024, e nel frattempo il Comune ha avviato le gare, superando così le contestazioni iniziali. Il TAR ha respinto l’argomento dell’AGCM secondo cui persisteva un interesse istituzionale alla tutela della concorrenza, chiarendo che la legittimazione dell’Autorità non introduce una giurisdizione oggettiva, ma segue i principi ordinari del processo amministrativo: la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il gravame quando un nuovo assetto soddisfa, anche parzialmente, l’interesse azionato.

Per i motivi aggiunti, il TAR ha decretato l’inammissibilità per difetto di connessione oggettiva e procedimentale tra i quattro provvedimenti impugnati. Questi atti, indipendenti tra loro, regolano categorie diverse di concessioni con disciplinari specifici, e i vizi dedotti (come i criteri premiali e gli indennizzi) non colpiscono trasversalmente tutti. Il Collegio ha aggiunto che, anche ammettendo il primo motivo aggiunto (illegittimità derivata), esso è infondato, poiché le delibere di avvio delle gare prescindono dalla proroga iniziale e la superano.

Questa sentenza si inserisce in un contesto nazionale di tensioni sulle concessioni demaniali, con l’AGCM che ha impugnato proroghe simili in altri comuni italiani, come Taggia e altri in Liguria, spesso invocando la disapplicazione delle proroghe al 2027 per incompatibilità con il diritto UE. Recentemente, decisioni analoghe del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE hanno enfatizzato il divieto di proroghe automatiche, ma hanno lasciato spazio a indennizzi per i gestori uscenti, come confermato qui dal TAR Liguria. Esperti ritengono che questa pronuncia possa fare giurisprudenza, influenzando centinaia di procedure in corso lungo le coste italiane, dove la “scarsità della risorsa” demaniale rimane un nodo centrale.

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha commentato la sentenza con soddisfazione: “Il Comune di Imperia è stato tra i primi ad applicare la Bolkestein, prevedendo un indennizzo di un’annualità per chi avesse perso la concessione. Con mia meraviglia l’Antitrust ha fatto ricorso, la motivazione era che non doveva essere riconosciuto alcun indennizzo. Con questa vittoria proseguiamo con la concessione delle licenze. Avremo anche investimenti privati importanti, ci aspettano un inverno e una primavera di lavori“.

Lascia un commento