“TAR Lecce, concessioni: “Necessaria l’autorizzazione preventiva per l’affidamento a terzi”

La sentenza TAR Lecce n. 00469/2025 del 24/03/2025 in materia di concessioni demaniali marittime assume un rilievo significativo nell’ambito del diritto amministrativo e della gestione del demanio marittimo. La decisione, basata sull’interpretazione dell’articolo 45-bis del Codice della Navigazione, affronta il delicato equilibrio tra interesse pubblico e tutela degli operatori economici che gestiscono le concessioni. Il Contesto Normativo L’articolo 45-bis del Codice della Navigazione disciplina l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a soggetti terzi, regolando la possibilità di subconcessione e l'uso del bene pubblico. La norma prevede che l'affidamento a terzi di servizi all'interno delle concessioni debba essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione competente. Il Merito della Sentenza Il TAR Lecce ha esaminato la legittimità dell'affidamento a terzi della gestione dei servizi di bar-ristorazione all'interno di uno stabilimento balneare, evidenziando come la mancanza di una preventiva autorizzazione renda tale affidamento non conforme alle disposizioni dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione. In particolare, il TAR ha rilevato che "nella specie difetta il necessario requisito formale della preventiva autorizzazione all’affidamento a terzi dei servizi di cui trattasi" e che "l’eventuale presunta conoscenza da parte dell’Amministrazione concedente del predetto affidamento a terzi della gestione dei servizi non può surrogare la carenza del requisito". Tuttavia, dagli atti di causa è emerso che "l’amministrazione comunale era a conoscenza dell’affidamento a terzi della gestione dei servizi di bar-ristorazione dello stabilimento balneare condotto dall’associazione ricorrente, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti annualità, per le quali l’autorizzazione ai sensi della sopra richiamata disposizione di legge era stata rilasciata". Le Implicazioni Giuridiche La sentenza chiarisce che la preventiva autorizzazione amministrativa rappresenta un requisito essenziale per la validità dell’affidamento a terzi di servizi all’interno di concessioni demaniali. La mera conoscenza da parte dell’amministrazione concedente non è sufficiente a sanare la mancanza di un atto autorizzativo formale. In questo senso, la pronuncia del TAR Lecce pone l’attenzione sulla necessità per i concessionari di conformarsi rigorosamente alle prescrizioni normative, evitando affidamenti informali che potrebbero risultare illegittimi. Gli enti locali, d’altro canto, sono chiamati a vigilare sul rispetto delle norme, assicurando che ogni affidamento a terzi avvenga nel rispetto delle procedure previste.

La Corte Costituzionale deciderà il 9 aprile 2025 sulla (non) applicazione della Bolkestein alle imprese balneari

di Vincenzo De Michele Dopo la importantissima sentenza del Tar Toscana del 10 marzo 2025 n.431, che ha escluso le concessioni balneari iniziate prima del 28 dicembre 2009 dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE e dal diritto Ue, distruggendo le sentenze dell’Adunanza plenaria nn.17 e 18 del 2021 grazie all’utilizzazione della stessa giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (la sentenza n.229/2022), anche la VII Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 21 marzo 2025 n.2368 ha sostanzialmente legittimato la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative fino al 30 settembre 2027 (proroga automatica) / 31 marzo 2028 (proroga tecnica), applicata alle proprie imprese balneari dal Comune di Ventotene con delibera n.80 del 30.9.2024, come previsto dall’art.3 comma 1 della legge n.118/2022, nel testo modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024, convertito dalla legge n.166/2024. La sentenza n.2368/2025 del Consiglio di Stato non ha affrontato la problematica delle concessioni balneari ante 2010 escluse dalla Bolkestein, perché non dedotto come motivo di appello dal concessionario di Ventotene che si era visto annullare dal Comune la proroga al 31.12.2033 prevista dall’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 con delibera che applicava la nuova scadenza al 31.12.2023 imposta dall’Adunanza plenaria, impugnata invano davanti al TAR Latina che aveva rigettato il ricorso con la sentenza n.883/2023. Tuttavia, la sentenza n.2368/2025 del Consiglio di Stato si è dissociata dai precedenti della stessa VII Sezione, che con le sentenze del 16 dicembre 2024 nn.10131 e 10132 e dell’11 febbraio 2025 nn. 1128 e 1129, ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Monopoli ed ha confermato la disapplicazione della proroga al 31.12.2033 già concessa a concessionari balneari con atti pubblicati all’albo pretorio dell’Ente locale ai sensi dell’art.37 del codice della navigazione, norma definita «arcaica» dal Supremo Giudice amministrativo con conseguente disapplicazione in favore della immediata efficacia di procedure di gara come quelle introdotte nel nuovo testo dell’art.4 della legge 118/2022 a prescindere dalla pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la cessazione anticipata della durata al 31.12.2023 disposta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e sostanzialmente disapplicando anche la proroga triennale fino al 30 settembre 2027 prevista dall’art.3 comma 1 della stessa legge n.118/2022, che viene considerata mera «proroga tecnica» in attesa dell’espletamento da parte degli Enti concedenti delle procedure di gara. Il cambio di orientamento della VII Sezione del Consiglio di Stato sulla legittimità della nuova proroga legislativa è utile sicuramente a limitare il ricorso all’azione di risarcimento dei danni nei confronti del Governo per responsabilità civile dei magistrati ai sensi dell’art.2 ss. della legge n.117/1988 a causa delle sentenze del Consiglio di Stato che, a partire dall’Adunanza plenaria del 2021, hanno stabilito erga omnes per il 31 dicembre 2023 il termine di scadenza delle concessioni balneari. Azione già promossa da alcuni concessionari del Comune di Chiavari davanti al Tribunale civile di Roma con ricorso n.13068/2025 R.G., dal momento che l’ente locale costiero ligure ha espletato procedure selettive che hanno portato…