L’AGCM non si ferma: nuovo ricorso al Consiglio di Stato sulle spiagge di Cervia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza n. 847/2025 del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro due delibere del Comune di Cervia in materia di concessioni demaniali. Il TAR aveva negato la possibilità all’Autorità di avvalersi di un avvocato del libero foro, sostenendo che il patrocinio obbligatorio spetta esclusivamente all’Avvocatura dello Stato. Il ricorso originario riguardava le delibere comunali n. 309/2023 e n. 110/2024, con cui il Comune di Cervia prorogava di fatto le concessioni demaniali marittime sulla base della legge n. 118/2022. Secondo l’AGCM, tali provvedimenti violavano l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (“Bolkestein”), impedendo la concorrenza e la libertà di stabilimento nel mercato dei servizi turistico-balneari. Il TAR e la questione dello ius postulandi Con la sentenza impugnata, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Autorità per difetto di patrocinio, ritenendo che non sussistesse un conflitto di interessi tale da giustificare l’incarico a un avvocato del libero foro. Una lettura che, secondo l’AGCM, nega la propria indipendenza funzionale e riduce la possibilità di agire come autorità autonoma a tutela del mercato. I quattro motivi dell’appello Nel ricorso in appello, firmato dall’avv. Filippo Cammelli, l’Autorità contesta il giudizio di primo grado sotto quattro profili principali: Conflitto di interessi potenziale tra l’Autorità e la Presidenza del Consiglio nei casi di contrasto tra diritto interno e diritto UE; Violazione dell’indipendenza dell’AGCM, che opera come soggetto autonomo ex legge n. 287/1990 e non è soggetta al controllo ministeriale previsto dal R.D. n. 1611/1933; Erronea applicazione dell’art. 5 del R.D. 1611/1933, poiché la mancata interlocuzione con l’Avvocatura non comporta l’inammissibilità del ricorso ma solo un’irregolarità formale; Conflitto di interessi strutturale: l’Avvocatura di Stato difende lo stesso ordinamento che l’Autorità deve contestare per violazione del diritto europeo. Nel ricorso, l’AGCM richiama il proprio ruolo costituzionale di garante della libertà di concorrenza (art. 41 Cost.) e l’obbligo per gli Stati membri, sancito dalla Direttiva (UE) 2019/1 (“ECN+”), di assicurare che le autorità antitrust nazionali possano agire in modo indipendente da “ingerenze politiche o altre influenze esterne”. L’obbligo di patrocinio esclusivo da parte dell’Avvocatura di Stato, secondo l’Autorità, vanifica proprio tale indipendenza, compromettendo la possibilità di difendere il diritto dell’Unione in modo autonomo e tempestivo. In via subordinata, l’Autorità chiede al Consiglio di Stato di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione di compatibilità dell’art. 5 del R.D. 1611/1933 con i principi di autonomia e indipendenza fissati dal diritto UE e dalla direttiva ECN+. L’appello dell’AGCM arriva in un momento delicato anche sul piano europeo.La procedura di infrazione contro la Spagna (INFR(2022)4121), aperta nel febbraio 2023 per proroghe analoghe delle concessioni demaniali, è tuttora pendente: a quasi un anno di distanza, Madrid non ha ancora risposto al parere motivato del 16 dicembre 2024. Una situazione che contrasta con la linea adottata verso l’Italia, sottoposta a un monitoraggio serrato e ripetutamente richiamata all’obbligo di conformarsi alla direttiva servizi. Questo diverso trattamento, che molti osservatori definiscono un “doppio passo”…

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Divieto di balneazione ignorato: La Cassazione esclude responsabilità del concessionario

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29182 depositata il 5 novembre 2025, ha escluso la responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare per i danni subiti da un bagnante che ha ignorato un divieto di balneazione, ribadendo i principi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. ​ Il caso esaminato dalla Cassazione nasce da un incidente occorso a un bagnante in una spiaggia attrezzata, dove era stato emesso un divieto di balneazione a causa di condizioni pericolose del mare, come correnti o inquinamento. Nonostante l'avviso, il danneggiato ha deciso di fare il bagno e ha subito lesioni. La vittima ha citato in giudizio il gestore dello stabilimento, sostenendo una responsabilità per mancata vigilanza e omessa informazione sui rischi. Il giudice di merito aveva inizialmente accolto la domanda, liquidando un risarcimento, ma la Corte d'appello ha riformato la sentenza, assolvendo il convenuto. Avverso questa decisione, la parte lesa ha proposto ricorso per cassazione.​ La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'assoluzione del gestore. Secondo i supremi giudici, il divieto di balneazione, una volta adeguatamente segnalato, esonera il concessionario da obblighi di ulteriore controllo, in quanto l'utente assume consapevolmente il rischio. Questo orientamento si allinea con precedenti pronunce che distinguono tra responsabilità oggettiva del gestore e colpa del fruitore che ignora le prescrizioni normative.​ La decisione si fonda sull'art. 2043 del Codice Civile, che richiede un nesso causale tra la condotta colposa e il danno. La Cassazione ha precisato che il gestore di uno stabilimento balneare ha un obbligo di diligenza generica, limitato alla manutenzione dell'arenile e alla segnalazione dei pericoli noti, ma non può essere considerato custode responsabile ex art. 2051 c.c. per comportamenti imprevedibili dell'utente. In particolare, l'ordinanza sottolinea che un divieto di balneazione, imposto dalle autorità sanitarie o ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), trasferisce il rischio al bagnante che lo viola, escludendo la responsabilità del concessionario.​ Questa pronuncia rafforza l'interpretazione restrittiva della responsabilità, evitando di imporre al gestore oneri di sorveglianza continua che potrebbero confliggere con la Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) sulla liberalizzazione dei servizi, inclusi quelli balneari. In un'ottica comparata, simile a quanto avviene in Spagna con le concessioni di "chiringuitos" a Barcellona, dove il gestore è esonerato se adempie agli obblighi informativi, la Cassazione privilegia la prevedibilità del comportamento utente.​ L'ordinanza n. 29182/2025 assume rilevanza nel dibattito sulle concessioni demaniali marittime, specialmente alla luce delle recenti proroghe italiane e delle pressioni UE per una gara aperta. I gestori potranno invocare questo principio per difendersi da pretese risarcitorie, purché dimostrino l'apposizione di cartelli e avvisi chiari, come previsto dalla normativa regionale. Tuttavia, la Corte ha lasciato intravedere margini di responsabilità in casi di divieti non adeguatamente comunicati o di mancata assistenza immediata post-incidente.​ Per gli operatori del settore, questa decisione suggerisce di rafforzare i protocolli di sicurezza, integrando sistemi di monitoraggio digitale per i divieti, al fine di mitigare rischi legali. In termini di politica pubblica, rafforza l'equilibrio tra tutela del consumatore e sostenibilità economica delle concessioni, un tema caldo…