Concessioni balneari, il Consiglio di Stato prende tempo: niente rinvio alla Corte UE e ritorno al TAR

La sentenza n. 2223/2026 del Consiglio di Stato non è una decisione come le altre. A prima lettura potrebbe sembrare un semplice intervento processuale – l’annullamento con rinvio della sentenza del TAR Bologna n. 847/2025 – ma in realtà rappresenta un passaggio molto più significativo nella complessa e ancora instabile vicenda delle concessioni demaniali marittime. Palazzo Spada, infatti, ha scelto una strada precisa: non decidere il merito. Il Collegio ha accolto l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rilevando una violazione del diritto di difesa, e per questo ha rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. . Una decisione tecnicamente corretta, ma che ha un effetto molto chiaro: tutte le questioni più delicate – dalla compatibilità delle proroghe con il diritto europeo alla stessa applicazione della direttiva Bolkestein – restano completamente sullo sfondo. E proprio qui sta il punto. Nel giudizio erano state sollevate in modo esplicito questioni pregiudiziali europee, sia da parte dell’AGCM sia dal concessionario coinvolto. Il Consiglio di Stato, in quanto giudice di ultima istanza, avrebbe potuto – e secondo alcuni, dovuto – attivare il rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. E invece non lo ha fatto. La ragione formale è semplice: non essendoci stata una decisione sul merito, ma solo un annullamento con rinvio, non sussisteva l’obbligo di rimettere la questione alla Corte UE. Il Collegio ha ritenuto che la causa potesse essere definita su un piano esclusivamente interno, individuando nel vizio processuale un motivo “dirimente” capace di assorbire ogni altra questione. Ma fermarsi a questa spiegazione sarebbe riduttivo. Per comprendere davvero la portata della sentenza, bisogna guardare al contesto in cui è maturata. Quando il Consiglio di Stato decide, il sistema è attraversato da una serie di giudizi pendenti davanti alle Sezioni Unite della Cassazione che mettono in discussione l’intero impianto costruito dalla giurisprudenza amministrativa negli ultimi anni. È fissata, in particolare, per il 12 maggio 2026 l’udienza sul ricorso n. 5010/2024 , che investe direttamente la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza plenaria. A questo si aggiungono altri ricorsi per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e, soprattutto, un regolamento di giurisdizione pendente proprio nello stesso contesto processuale . Il rischio, tutt’altro che teorico, è che le Sezioni Unite possano intervenire in modo radicale: annullando la Plenaria o, addirittura, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla durata delle concessioni. Se uno scenario del genere dovesse concretizzarsi, l’effetto sarebbe dirompente. Verrebbe meno il presupposto stesso su cui si fondano molte delle decisioni amministrative in materia e, soprattutto, qualsiasi valutazione anticipata sul diritto europeo rischierebbe di risultare prematura, se non del tutto inutile. È in questo quadro che la scelta del Consiglio di Stato assume un significato preciso. Evitare il merito, non affrontare la questione europea, non attivare il rinvio pregiudiziale: tutto converge verso una decisione che potremmo definire di “attesa consapevole”. Palazzo Spada non si sottrae al proprio ruolo, ma sceglie di non cristallizzare una posizione in un momento in cui il quadro giuridico…

Concessioni, gare subito? Il Consiglio di Stato lascia spazio alle proroghe fino al 2027

Negli ultimi mesi molti Comuni – in particolare in Liguria – stanno avviando con grande rapidità le procedure di gara per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, ritenendo ormai definitivamente chiusa la stagione delle proroghe. Questa impostazione viene spesso giustificata richiamando alcune decisioni dei TAR che affermano la cessazione delle concessioni al 31 dicembre 2023 e la conseguente necessità di bandire immediatamente le gare previste dalla direttiva Bolkestein. Tuttavia, una lettura più attenta della giurisprudenza recente mostra che il quadro è molto più articolato di quanto venga spesso rappresentato nel dibattito pubblico. Alcune pronunce del Consiglio di Stato aprono spazi interpretativi che rendono discutibile l’avvio immediato delle gare senza una fase transitoria adeguata, soprattutto in presenza di provvedimenti amministrativi che prevedono proroghe tecniche o regimi temporanei fino al 2027 o al 2028. Il punto centrale è che la giurisprudenza amministrativa, pur censurando le proroghe automatiche generalizzate previste dalla normativa nazionale, non ha affermato che ogni forma di proroga o regime transitorio sia impossibile. Un esempio significativo arriva dalla sentenza n. 2368 del 2025 del Consiglio di Stato, relativa al Comune di Ventotene, in cui l’amministrazione ha disposto una proroga generalizzata delle concessioni fino al 30 settembre 2027, con possibile estensione al 2028 per l’avvio delle procedure comparative. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, lasciando pienamente operativa la proroga comunale senza entrare nel merito della legittimità UE. Questo passaggio dimostra che le proroghe motivate a livello locale possono essere strumenti amministrativi legittimi nella fase di transizione verso le gare. Lo stesso orientamento emerge anche da alcune importanti decisioni del 2024 del Consiglio di Stato, in particolare Sezione VII, sentenze n. 4479/2024, n. 4480/2024 e n. 4481/2024, che hanno ribadito l’illegittimità delle proroghe automatiche generalizzate ma hanno chiarito che le amministrazioni possono adottare misure transitorie e proroghe tecniche strettamente funzionali all’organizzazione delle procedure di gara, garantendo continuità economica e servizi turistici. A questo quadro si aggiunge ora un elemento normativo recente: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 11 marzo 2026 n. 32, è stato introdotto l’obbligo di predisporre un bando tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni demaniali. Il Ministero delle Infrastrutture dovrà sottoporre alla Conferenza Unificata lo schema di bando tipo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, definendo in modo uniforme criteri di selezione, punteggi, valorizzazione degli investimenti dei concessionari uscenti e riconoscimento degli eventuali indennizzi. Questa novità rende prudente evitare procedure comunali anticipate: bandi emanati prima dello schema nazionale potrebbero essere impugnati per violazione dei principi di uniformità, imparzialità e buon andamento, con rischi concreti di annullamento. Nonostante questo quadro giurisprudenziale e normativo complesso, alcune amministrazioni locali, soprattutto in Liguria hanno o stanno comunque avviando le gare sostenendo che le concessioni sono scadute nel 2023. Tale impostazione si basa sulle recenti pronunce del TAR Liguria sui ricorsi promossi dall’AGCM, con cui il Tribunale ha dichiarato cessati gli effetti delle proroghe comunali in specifici contenziosi, ma queste decisioni non esauriscono il quadro giuridico generale, lasciando aperta la possibilità di misure transitorie…