Il Tar dice no agli ambulanti di Roma: dopo il 2023 via ai nuovi bandi

Il Tar del Lazio rigetta il ricorso di un operatore contro la decisione dell’amministrazione Raggi di far decadere le licenze e avviare un avviso pubblico per l’aggiudicazione delle postazioni

In materia di commercio ambulante Roma Capitale deve applicare la normativa europea e procedere ai bandi per l’aggiudicazione dei posteggi su area pubblica. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, che con una sentenza ha rigettato il ricorso presentato da un operatore contro la decisione dell’amministrazione capitolina, presa all’epoca della ex sindaca Virginia Raggi sulla scorta di un parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di far decadere le licenze e avviare un avviso pubblico per l’aggiudicazione delle postazioni.

Nella sentenza i giudici di via Flaminia stabiliscono anche che il commercio su area pubblica rientra nella direttiva Bolkestein, così come deciso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2021: “La risposta deve essere affermativa – si legge nel dispositivo – sulla scorta di quanto affermato dalla Plenaria: ‘La tutela della concorrenza (e l’obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d’altronde, una ‘materia’ trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l’Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di ‘sostegno’: anche in tali settori, quando acquisiscono risorse strumentali all’esercizio delle relative attività (o quando concedono il diritto di sfruttare economicamente risorse naturali limitate), gli Stati membri sono tenuti all’obbligo della gara, che si pone a monte dell’attività poi svolta in quella materia’”.

In altri termini, così ancora il Tar, “la direttiva impone l’indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia ‘trasversale’ che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell’ordinamento nazionale, tra cui deve senz’altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per altro caratterizzati anch’essi, come già detto, dalla scarsità delle concessioni assentibili”. Ricordando la scadenza già prevista al 31 dicembre 2020 poi individuata dal Cds in regime transitorio fino al 31 dicembre 2023, i giudici amministrativi decidono che “la concessione oggetto del giudizio mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Ue e fermo restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente”.

Appare sempre più chiaro che la Plenaria nella sua devastante pronuncia non abbia solo colpito i balneari ma tutte le categorie che lavorano sul suolo pubblico. Avere chiari questi concetti può comunque portare ad una unità di intenti di tutte le categorie interessate da una pronuncia che comunque verrà presto impugnata, come annunciato in una recente conferenza stampa da Giorgia Meloni e Riccardo Zucconi.

 

Fonte: Agenzia DiRE www.dire.it

 

Consiglio di Stato legittima doppio binario: “direttiva servizi inapplicabile ai rapporti sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa (28 dicembre 2009)”

 
Con la sentenza n. 229 del 13 gennaio 2022 della Sezione VI il Consiglio di stato,  rigettando l’appello dell’Agenzia del Demanio ha dichiarato importanti principi fondamentali:
 
1) Anzitutto, è stato ribadito che l’art. 49 cod. nav. non si applica fintantoché il rapporto concessorio venga rinnovato, senza soluzione di continuità: “sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione: per essi non è dovuto un canone ulteriore”;
 
2) Anche nelle ipotesi di subentro, mortis causa o per atto inter vivos, la continuità del rapporto concessorio non viene meno, trattandosi di una novazione meramente soggettiva;
 
3) Il diritto di proprietà dei concessionari sui beni da loro realizzati sulla zona demaniale ha rilevanza costituzionale, in quanto: “investita della questione relativa all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006, recante la modifica dell’art. 3 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con l. 4 dicembre 1993, n. 494, fondandosi sull’orientamento giurisprudenziale qui condiviso, e fatto proprio dalla sentenza appellata, la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 29 del 2017) ha premesso che “al fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale””.
 
4) l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa.
 
Infatti, la Sezione VI fa proprio l’orientamento della Corte di Giustizia secondo cui “il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Tögel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione / Francia, C-337/98)”
 
In buona sostanza, con la sentenza n. 239 del 13 gennaio 2022, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha legittimato il doppio binario e cioè la doverosità di un trattamento differenziato delle concessioni sorte anteriormente al 28 dicembre 2009 rispetto a quelle rilasciate successivamente a tale data.