La Bolkestein non è un dogma: il TAR Bologna smonta l’automatismo delle gare balneari
All'inizio del nuovo anno arriva dal TAR Emilia-Romagna una sentenza che, apparentemente, parla di baseball e fiumi, ma che nasconde un paradosso giuridico dirompente per l'intera questione balneare. La decisione sullo Stadio di Rimini, nel tentativo di salvare una concessione pubblica, finisce per scontrarsi frontalmente con il testo stesso della legge che pretende di interpretare. La vicenda è nota: un'associazione sportiva gestiva uno stadio di baseball sul fiume Marecchia. Scaduta la concessione, il Comune ha chiesto il rinnovo diretto. L'associazione si è opposta invocando la Legge 118/2022 (quella sulla Concorrenza): "serve la gara per tutti". Il TAR ha detto no, salvando il Comune. Ma è il perché a lasciare sbigottiti. Il cuore del problema è un passaggio della sentenza che farà discutere. I giudici scrivono testualmente che le norme sulle gare riguardano "le concessioni del demanio marittimo ed in particolare quelle balneari". Peccato che l'art. 4 della Legge 118/2022 dica l'esatto opposto. La norma cita testualmente le concessioni: "demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e SPORTIVE". Siamo di fronte a un'acrobazia logica sorprendente: pur citando la legge, il TAR decide che la parola "fluviali" non conta, o conta solo se il fiume tocca il mare (appellandosi all'art. 28 del Codice della Navigazione). In pratica, i giudici hanno riscritto la geografia normativa: un'attività "sportiva" su demanio "fluviale" (come il baseball sul Marecchia) viene esclusa dalla legge sulla concorrenza, nonostante la legge stessa la includa letteralmente. A smentire ulteriormente la costruzione giuridica del TAR interviene la fonte primaria del nostro ordinamento, che i giudici sembrano aver dimenticato. L 'articolo n. 822 - Demanio pubblico - del Codice Civile, vigente dal 19.04.1942, recita testualmente: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale." Il Codice Civile mette dunque sullo stesso identico piano giuridico ("fanno parte del demanio pubblico") sia "il lido del mare" che "i fiumi, i torrenti, i laghi". Creare una distinzione oggi per sottrarre i fiumi alle regole della concorrenza, quando il Codice li unifica nel medesimo articolo e la Legge 118 li cita entrambi espressamente, appare come un evidente errore di diritto. La contraddizione esplode se guardiamo alla giurisprudenza europea. La famosa sentenza "Ginosa" della Corte di Giustizia UE non fa distinzioni tra acqua salata e dolce quando si tratta di risorse scarse e attività economiche. L'affermazione del TAR appare quindi come una forzatura per creare un doppio binario: Per i Balneari: Applicazione rigorosissima ed estensiva della Direttiva (anche dove la scarsità non è provata). Per gli Enti Pubblici: Interpretazione creativa per escluderli dalle gare, ignorando che la legge cita espressamente le attività "sportive" su demanio "fluviale". Viene spontaneo chiedersi: chi emette queste sentenze conosce davvero il perimetro della norma che sta applicando? Dire che la Bolkestein riguarda "solo il mare" quando la norma di recepimento elenca fiumi e laghi denota una confusione preoccupante. Tuttavia, in questo caos…