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La Bolkestein non si applica alle concessioni iniziate prima del 2010

Dal combinato disposto delle osservazioni scritte della Commissione europea e del Governo nella causa C-598/22 (la Corte di giustizia ha concluso che l’articolo 49 TFUE non si oppone a una norma nazionale che richiede la cessione gratuita delle opere non amovibili alla scadenza di una concessione, anche in caso di rinnovo, poiché tali disposizioni rientrano in un negoziato contrattuale tra il concedente pubblico e il concessionario), depositate il 2 febbraio 2023, prima della legge 14/2023 e del primo messaggio del Presidente Mattarella contro i balneari del 23.2.2023, si comprende chiaramente che la Bolkestein non si applica ad oltre il 90% delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo iniziate prima del 2010 e che neanche il diritto primario dell’Unione (art.49 TFUE) impone gare ad un settore escluso dal codice dei contratti pubblici Al punto 22 delle osservazioni della Commissione Europea si legge: Siccome il trasferimento della proprietà in questione viene fatto risalire alla fine della concessione (il 31 dicembre 2002) e siccome tale trasferimento è stato accertato con decisione del Comune datata 20 novembre 2007, la direttiva Servizi non risulta applicabile ratione temporis perché la scadenza per la trasposizione di tale direttiva è fissata al 28 dicembre 2009 ai sensi del suo articolo 44, paragrafo 1. Osservazioni della Commissione Osservazioni dell'Avvocatura dello Stato

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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del Giudice di Pace di Rimini (di cui nessuno parla)

IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI ORDINANZA alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art.267 del T.F.U.E. resa, a scioglimento della riserva all’udienza del 14 giugno 2024, nel giudizio ex art. 281 sexies c.p.c. iscritto al n.967/2024 R.G. in data 3 aprile 2024 promosso da: “BALNEARE RIMINI” (d’ora innanzi, B.R.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, elettivamente domiciliato nel loro studio in Foggia alla via Ricciardi n.42 e, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di legge, agli indirizzi pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx giusta procura in calce al ricorso - ricorrente c o n t r o COMUNE DI RIMINI, con sede a Rimini in Piazza Cavour n.27, c.f. 00304260409, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetta Ricci e Marco Carulli, domiciliato presso l’Avvocatura civica a Rimini in Piazza Cavour n.27 e, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di legge, agli indirizzi di posta certificata xxxxx xxxxxxx resistente ********* 1. FATTI DI CAUSA 1. I fatti di causa sono pacifici e comunque non contestati tra le parti nell’evoluzione storico-ricostruttiva anche sotto il profilo delle implicazioni giuridiche e riguardano un’azione di risarcimento dei danni non patrimoniali promossa davanti a questo giudice da “B.R.” nei confronti del COMUNE di RIMINI che sarebbero stati provocati dall’Ente pubblico resistente per aver individuato alla data del 31.12.2023, con delibera di Giunta comunale n.504 del 22 dicembre 2023, il termine di scadenza di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativa (d’ora innanzi, “concessioni balneari” oppure “CDM”) insistenti sul territorio comunale ma di proprietà del demanio statale, compresa quella di cui è titolare la società ricorrente il cui nome è stato anonimizzato come in epigrafe, salvo una proroga tecnica dapprima fino al 31.9.2024 poi estesa al 31.12.2024 per consentire al Comune concedente di espletare gare per assegnazione ad altri titolari delle nuove concessioni. 2. Il Comune di Rimini ha giustificato l’azione amministrativa innanzi descritta invocando l’autorità delle sentenze nn.17 e 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e la successiva giurisprudenza amministrativa e l’effetto diretto nell’ordinamento nazionale dell’art.12 paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (d’ora innanzi anche direttiva Bolkestein o direttiva autorizzazioni) che sarebbe stato accertato dalle due sentenze di codesta Corte del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 “Promoimpresa e Melis” (EU:C:2016:558) (d’ora innanzi, sentenza Promoimpresa) e del 20 aprile 2023 nella causa C-348/22 “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” del 20 aprile 2023 (EU:C:2023:301) (d’ora innanzi, sentenza AGCM). 3. L’azione giudiziaria della parte attrice muove dal ricorso ex art.281 sexies c.p.c. depositato in data 22.4.2024, con cui “B.R.” ha adito davanti a questo Giudice di pace il Comune di Rimini per sentire adottare le seguenti conclusioni: «1. dichiarare il diritto della società ricorrente, come in epigrafe individuata, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Comune di Rimini a seguito dell’illegittimità dell’azione amministrativa descritta…