L'entrata in vigore della legge 2/2013, del 29 maggio, sulla protezione e l'uso sostenibile del litorale e la modifica della legge 22/1988, sulle coste, e del regolamento generale costiero, approvato con regio decreto 876/2014, dell'ottobre 10, ha introdotto una serie di modifiche nella prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, che dovranno essere opportunamente inserite nella scheda delle condizioni generali che regolano l'affidamento delle concessioni oggetto di detta disposizione. La suddetta modifica normativa ha fatto sì che il precedente documento, approvato con l'ordinanza MAM/2035/2007, e che è applicato fin dalla sua entrata in vigore il 31 luglio 2007, presenti, in parte del suo contenuto, alcune contraddizioni con la normativa di settore in vigore. Questo fatto, unitamente all'interpretazione di varie clausole della stessa effettuata più volte dai tribunali, alterandone o annullandone il contenuto, ha motivato la redazione di un nuovo elenco di condizioni generali adattato a tali circostanze; Vengono inoltre introdotte alcune modifiche che, al fine di realizzare i principi di efficacia ed efficienza che devono disciplinare l'attività della Pubblica Amministrazione, si ispirano all'esperienza maturata nell'elaborazione delle procedure di affidamento delle concessioni ai sensi della prima disposizione transitoria del d.lgs. n. la legge costiera. L'articolo 73 della Legge Costiera stabilisce che l'Amministrazione competente approverà le condizioni generali per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, prevedendo all'articolo 151.3 del Regolamento Generale Costiere che prima dell'approvazione del disciplinare sarà richiesta la relazione del Ministero Ministero del Tesoro e delle Pubbliche Amministrazioni nei termini previsti dalla normativa sul Patrimonio dello Stato. L'articolo 91.2 della legge 33/2003, del 3 novembre, sul patrimonio delle pubbliche amministrazioni stabilisce che in assenza di condizioni generali, le concessioni e le autorizzazioni saranno conformi a quelle stabilite dal ministro responsabile del dipartimento in cui si trovano i beni interessati o da cui dipendono gli enti pubblici che ne sono titolari o che li vincolano. Tali condizioni potranno avere portata generale, per specifiche categorie di autorizzazioni e concessioni di competenza del dipartimento, ovvero essere stabilite per casi specifici, e la loro approvazione richiederà, in ogni caso, una previa relazione favorevole del Ministro delle Finanze, che provvederà a essere altrettanto inderogabile e vincolante quando si intenda stabilire deroghe alle condizioni da essa generalmente approvate. In sua virtù, ed a seguito di relazione favorevole del Ministero delle Finanze e della Funzione Pubblica, ho: Oggetto unico. Approvazione delle condizioni generali per le concessioni pubbliche sulle spiagge, sulla zona marittimo-terrestre e sul mare territoriale da concedere in conformità con le disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste. Le condizioni generali per le concessioni pubbliche sulle spiagge, sulla zona marittimo-terrestre e sul mare territoriale da concedere in conformità con le disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste, che è inserita di seguito. Disposizione transitoria unica. Regime transitorio. Le procedure in corso per l'assegnazione di concessioni sotto la tutela della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste, avviate prima della data di entrata, saranno disciplinate dalle disposizioni della…