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Tar Lecce, accolti i ricorsi dei concessionari di Ginosa: “2027 non è proroga automatica”

In data odierna il TAR Lecce, presidente Antonio Pasca, ha accolto con i decreti cautelari 836 837 838 839 840 841 i ricorsi presentati da alcuni concessionari di Ginosa contro la Centrale Unica di Committenza e il Comune di Ginosa. Questi casi riguardano le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime destinate a scopi turistico-ricreativi. Sono stati seguiti dagli avvocati Andrea Merciari, Nicolo' Maellaro, Vito Fabio Colonna e Danilo Lorenzo. La controversia I ricorsi mirano all'annullamento di vari atti amministrativi, tra cui: La Deliberazione della Giunta Comunale di Ginosa n. 198 del 17 ottobre 2024. La Determinazione Dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024. L'avviso pubblico inerente alla procedura di assegnazione di 20 concessioni di beni demaniali marittimi. Nella fase cautelare, il giudice ha rilevato che le norme introdotte dal D.L. 131/2024 e dalla L. 166/2024 non configurano una proroga automatica delle concessioni in essere, come ipotizzato. È stata evidenziata una discrepanza tra la scadenza prevista delle concessioni al 31/12/2024 e quanto stabilito dall’art. 4 co. VII della L. 118/2022, che prevede la legittimità dell’occupazione fino alla definizione del nuovo rapporto concessori Per quanto riguarda il periculum per il ricorrente è stato riconosciuto solo parzialmente. Sotto tutti gli ulteriori restanti profili (ivi compreso – tra gli altri - quello relativo all’omessa previa determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente) non appare coerente con il ricorso alla cautela monocratica. Il TAR ha fissato la trattazione collegiale per l’8 gennaio 2025, rinviando la valutazione degli ulteriori profili critici alla successiva fase del giudizio.

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di Vincenzo De Michele Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue - sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. - è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue. La legittimazione ad un’affermazione così radicale, che smentisce la vulgata comune e anche (in parte) la disciplina vigente dal 16.9.2024 (di cui agli artt.3 e 4 della legge n.118/2022, nel testo riformato dall’art.1 del d.l. 16 settembre 2024 n.131, convertito con modificazioni dalla legge 14.11.2024 n.166, mi viene da due grandi magistrati ed eccezionali giuristi europei, il dott. Sergio Mattone e il dott. Sergio Mattarella, oltre che dal fatto che, occupandomi da tempi piuttosto recenti (giugno 2022), come dottrina, della problematica della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in mancanza di altra dottrina che si sia occupata di recente della materia, le mie tesi sono diventate dominanti ed esclusive, e, in quanto tali, si impongono alla riflessione degli interpreti e dei giuristi europei. Il compianto dott. Sergio Mattone, già Presidente titolare della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, nel presentare nell’Aula Magna “La Torre” della Suprema Corte di Cassazione la mia relazione al Convegno dal lui presieduto del 14 giugno 2012 sul tema “Il lavoro a termine nelle amministrazioni pubbliche: profili discriminatori”, organizzato da AGI, Magistratura democratica e Rivista giuridica del lavoro precisò davanti all’autorevole parterre dei presenti che lui aveva letto tutto quello che avevo scritto sulla problematica della tutela del precariato pubblico alla luce del diritto eurounitario, che avevo criticato sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione per le decisioni adottate, ma che andavo attentamente ascoltato. Il Presidente della Repubblica prof. Sergio Mattarella, nella qualità di Giudice Relatore in Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale in materia di precariato pubblico scolastico sollevate dai Giudici del lavoro dei Tribunali di Roma, Lamezia Terme e Trento all’udienza pubblica del 27 marzo 2013, ha convinto il Supremo Giudice delle leggi nazionali (Presidente Gallo), all’esito della discussione, con l’ordinanza del 18 luglio 2013 n.207, a sollevare, su sollecitazione scritta e orale dell’avvocatura del libero foro, e in particolare su mio invito, la prima questione pregiudiziale Ue in sede incidentale della Corte costituzionale sull’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa in materia di reclutamento del personale docente e ATA della pubblica amministrazione scolastica. La Corte costituzionale con l’ordinanza “Mattarella” n.207/2012 ha così aperto la strada alla possibilità di risolvere, per tutto il precariato pubblico, sul piano legislativo il problema della sanzione effettiva contro l’abusivo ricorso ai contratti a…