Tar Toscana: “le concessioni balneari ante 2010 non sono soggette a gara, ripristinato il 2033”
Con la sentenza 431/2025 pubblicata oggi, il Tar Toscana ha chiarito che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di applicare retroattivamente la Direttiva Servizi su concessioni rilasciate prima della sua trasposizione. La società concessionaria era titolare di un atto formale rilasciato nel 2018 con scadenza fissata al 2037. Inoltre risultava titolare di altre concessioni, tutte rilasciate prima del 2009. Nel contesto di un progetto per la realizzazione di una piscina, la società ha richiesto l’accorpamento delle concessioni pre-2009 a quella principale. Il Comune ha approvato l’accorpamento, ma ha ridotto la durata di tutte le concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo di dover applicare i principi della Direttiva Bolkestein e della sentenza Plenaria del Consiglio di Stato. Il ricorso: concessioni valide fino al 2033 e al 2037 La società ha impugnato la decisione comunale, basando il proprio ricorso su due punti fondamentali: L’atto formale del 2018 era stato rilasciato attraverso una procedura di evidenza pubblica e non costituiva una proroga automatica, quindi la sua scadenza al 2037 era legittima. Le altre concessioni, essendo state rilasciate prima del 2009, dovevano rimanere valide fino al 2033 (nel caso la scadenza al 2037 non fosse stata considerata valida), secondo la legge Centinaio, che ha escluso queste concessioni dall’applicazione della Bolkestein e ne ha prorogato la durata. La riduzione della durata al 2023 non aveva alcun fondamento giuridico, perché non esiste alcuna norma, regolamento o sentenza che giustifichi tale scadenza anticipata. La decisione del TAR: riduzione illegittima, concessioni confermate Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la riduzione delle concessioni al 2023 e affermando che: ? L’atto formale del 2018 costituisce un titolo nuovo e non una semplice proroga, quindi la sua scadenza al 2037 è valida. ? Le concessioni rilasciate prima del 2009 non devono essere rimesse a gara e rimangono valide fino al 2033, come stabilito dalla legge Centinaio. ? Il Comune non poteva ridurre la durata delle concessioni al 2023, poiché tale scadenza non ha alcun fondamento normativo e viola il principio di legittimo affidamento del concessionario. In sintesi, anche se il Comune avesse ritenuto non valida la scadenza del 2037 per l’atto formale, avrebbe comunque dovuto riconoscere la scadenza del 2033 per le concessioni ante-2009, senza possibilità di ridurle al 2023. Le basi giuridiche della sentenza Le concessioni ante-2009 sono fuori dalla BolkesteinLa Corte di Giustizia UE ha già chiarito che“…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI , 24.9.1998, Togel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98 (Così Consiglio , Sez. VI 13 gennaio 2022 n.229)”. Illegittima la scadenza al 2023Il tribunale ha ribadito che il termine del 31 dicembre 2023 non ha alcun fondamento normativo e non può essere imposto agli attuali concessionari. Validità…