Tar Toscana: “le concessioni balneari ante 2010 non sono soggette a gara, ripristinato il 2033”

Con la sentenza 431/2025 pubblicata oggi, il Tar Toscana ha chiarito che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di applicare retroattivamente la Direttiva Servizi su concessioni rilasciate prima della sua trasposizione. La società concessionaria era titolare di un atto formale rilasciato nel 2018 con scadenza fissata al 2037. Inoltre risultava titolare di altre concessioni, tutte rilasciate prima del 2009. Nel contesto di un progetto per la realizzazione di una piscina, la società ha richiesto l’accorpamento delle concessioni pre-2009 a quella principale. Il Comune ha approvato l’accorpamento, ma ha ridotto la durata di tutte le concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo di dover applicare i principi della Direttiva Bolkestein e della sentenza Plenaria del Consiglio di Stato. Il ricorso: concessioni valide fino al 2033 e al 2037 La società ha impugnato la decisione comunale, basando il proprio ricorso su due punti fondamentali: L’atto formale del 2018 era stato rilasciato attraverso una procedura di evidenza pubblica e non costituiva una proroga automatica, quindi la sua scadenza al 2037 era legittima. Le altre concessioni, essendo state rilasciate prima del 2009, dovevano rimanere valide fino al 2033 (nel caso la scadenza al 2037 non fosse stata considerata valida), secondo la legge Centinaio, che ha escluso queste concessioni dall’applicazione della Bolkestein e ne ha prorogato la durata. La riduzione della durata al 2023 non aveva alcun fondamento giuridico, perché non esiste alcuna norma, regolamento o sentenza che giustifichi tale scadenza anticipata. La decisione del TAR: riduzione illegittima, concessioni confermate Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la riduzione delle concessioni al 2023 e affermando che: ? L’atto formale del 2018 costituisce un titolo nuovo e non una semplice proroga, quindi la sua scadenza al 2037 è valida. ? Le concessioni rilasciate prima del 2009 non devono essere rimesse a gara e rimangono valide fino al 2033, come stabilito dalla legge Centinaio. ? Il Comune non poteva ridurre la durata delle concessioni al 2023, poiché tale scadenza non ha alcun fondamento normativo e viola il principio di legittimo affidamento del concessionario. In sintesi, anche se il Comune avesse ritenuto non valida la scadenza del 2037 per l’atto formale, avrebbe comunque dovuto riconoscere la scadenza del 2033 per le concessioni ante-2009, senza possibilità di ridurle al 2023. Le basi giuridiche della sentenza Le concessioni ante-2009 sono fuori dalla BolkesteinLa Corte di Giustizia UE ha già chiarito che“…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI , 24.9.1998, Togel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98 (Così Consiglio , Sez. VI 13 gennaio 2022 n.229)”. Illegittima la scadenza al 2023Il tribunale ha ribadito che il termine del 31 dicembre 2023 non ha alcun fondamento normativo e non può essere imposto agli attuali concessionari. Validità…

Il carnevale 2025 dei balneari rimane fuori dalle gare e dalla Bolkestein nonostante gli scherzi di Balanzone e Capitan Spaventa

di Vincenzo De Michele Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue - sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. - è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue. Queste certezze interpretative non vengono messe in discussione dai recenti scherzi di Carnevale della giurisprudenza amministrativa, che svolazza tra Balanzone e Capitan Spaventa, creando sgomento e paure tra i concessionari balneari, già preoccupatissimi, come lo è chi scrive e come immaginiamo siano anche le Procure della Repubblica in Italia, dall’enorme quantità di flussi finanziari, fino ad ora segretati, messi in circolazione con fondi “pubblici” (cioè dei cittadini dell’Unione) dalla Commissione europea in favore delle associazioni ambientaliste per condizionare le scelte del Parlamento Ue sulle politiche energetiche e in favore dei giornali e dei mass media per garantire un’opinione pubblica europea favorevole alle politiche della vecchia Commissione europea. Infatti, il Consiglio di Stato – VII Sezione con le sentenze prenatalizie del 16 dicembre 2024 nn.10131 e 10132 prima e con le sentenze carnevalesche poi dell’11 febbraio 2025 nn. 1128 e 1129, ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Monopoli ed ha confermato la disapplicazione della proroga al 31.12.2033 già concessa a concessionari balneari con atti pubblicati all’albo pretorio dell’Ente locale ai sensi dell’art.37 del codice della navigazione, norma definita «arcaica» dallo spiritoso Supremo Giudice amministrativo con conseguente disapplicazione in favore della immediata efficacia di procedure di gara come quelle introdotte nel nuovo testo dell’art.4 della legge 118/2022, come modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024, a prescindere dalla pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la cessazione anticipata della durata al 31.12.2023 disposta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e sostanzialmente disapplicando anche la proroga triennale fino al 30 settembre 2027 prevista dall’art.3 comma 1 della stessa legge n.118/2022, che viene considerata mera «proroga tecnica» in attesa dell’espletamento da parte degli Enti concedenti delle procedure di gara. Il citato orientamento del Balanzone di Palazzo Spada ha trovato eco nella sentenza del 19 febbraio 2025 n. 183 del Tar Liguria, nelle inusuali vesti di Capitan Spaventa, che ha rincarato la dose degli scherzi di Carnevale precisando che «La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869). Per contro, non vale ai deducenti…