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Il Tar Toscana riabilita la Giurisdizione Amministrativa nella tutela delle imprese balneari, obbligando il Governo ad intervenire senza tentennamenti

di Vincenzo De Michele Inaspettatamente, la giurisdizione amministrativa attraverso il TAR Toscana riabilita sé stessa nella tutela effettiva delle imprese balneari. Con la sentenza del 29 gennaio 2024 n.112 (Pres. Est. Giani, Est. Fenicia) il TAR Toscana – IV Sezione ha rigettato il ricorso presentato dalla società Voltoncino s.r.l., titolare di due concessioni demaniali marittime in Orbetello, da ultimo prorogate fino al 31.12.2033 ai sensi dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 in esito a specifica istruttoria con pubblicazione della domanda di proroga nell’Albo pretorio comunale al fine di consentire la presentazione di eventuali domande in concorrenza in base al combinato disposto dell’art. 37 del Codice della Navigazione e dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. Il concessionario ricorrente ha impugnato la determinazione n. 238 del 2023, con la quale il Comune di Orbetello ha dato atto che le concessioni demaniali in scadenza al 31 dicembre 2033 cesseranno al 31 dicembre 2024, in ragione di quanto disposto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e dalle leggi n. 118/2022 e n.14/2023. Non è stata dedotta nel ricorso del 2023 del concessionario di Orbetello come specifico motivo di impugnativa la circostanza se i due titoli concessori erano iniziati prima del 28 dicembre 2009, cioè prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein. Nella sentenza n.112/2024 il TAR Toscana ha rigettato anche il motivo del legittimo affidamento ingenerato dalla disciplina di proroga al 31.12.2033 delle concessioni balneari con la seguente motivazione: «Non convince il riferimento al legittimo affidamento che avrebbe ingenerato la normativa di proroga, giacché il tema della possibile illegittimità della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, per contrasto con il diritto europeo, è da lungo tempo presente nel dibattito politico, dottrinale e giurisprudenziale. La prima procedura di infrazione europea risale al 2008 (n. 4908 del 2008) e la giurisprudenza amministrativa era giunta ad affermare la illegittimità delle suddette proroghe già all’inizio degli anni 2000 (Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168 e Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825). In un tal quadro normativo e giurisprudenziale è difficile sostenere che i beneficiari della proroga legale potessero in buona fede confidare nella legittimità della stessa e che il consolidamento della tesi della illegittimità della normativa interna di proroga per contrasto con il diritto europeo, avvenuto poi nella giurisprudenza europea, interna e nella legislazione, sia giunto come esito inaspettato e spiazzante.». Con sentenza del 10 giugno 2024 n.701 il TAR Toscana – IV Sezione (Pres. Giani, Est. Fenicia) ha confermato l’orientamento espresso nella sentenza n.112/2024 ed ha disapplicato la proroga al 31.12.2033 della durata del titolo concessorio di un’impresa balneare del Comune di Rio, confermando la legittimità del provvedimento dell’Ente locale che aveva disposto la scadenza dell’occupazione legittima del demanio marittimo al 31.12.2024, con condanna del concessionario ricorrente alle spese del giudizio. Anche nel giudizio definito dalla sentenza n.701/2024 del TAR Toscana non è stata dedotta nel ricorso del 2021 del concessionario di Cavo nel territorio del Comune di Rio, come…

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Autore: KASA FUE

L’11.3.2025 il ministro Salvini incontra le associazioni dei balneari per costruire un futuro fuori dalle gare e dalla Bolkestein con il sostegno quaresimale dell’ Europeista Tar Toscana

Di Vincenzo De Michele Come troppe volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue - sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. - è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue. Queste certezze interpretative sono state tradotte nella allegata richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Rimini dell’8 febbraio 2025 ai sensi degli artt.141 e 143 TUEL, con contestuale diffida alla Commissione europea ai sensi dell’art.340 TFUE ad archiviare immediatamente la procedura di infrazione INFR(2020)4118 C(2023)7231 final, di cui al parere motivato notificato alla Repubblica italiana il 16 novembre 2023. Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On/le Matteo Salvini, nell’intervento del 5 marzo 2025 all’evento degli Stati generali del turismo organizzato a Roma dal SIB, ha annunciato per oggi 11 marzo 2025 la convocazione in sede ministeriale delle associazioni e dei sindacati del settore, per costruire con un tavolo “politico” non regolamentato dalla legislazione vigente un percorso di definizione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall’art.4 comma 9 della legge n.118/2022, nel testo modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n.166/2024), per stabilire un indennizzo al concessionario uscente in caso di mancata aggiudicazione delle nuove gare da espletare entro il 30 settembre 2027 che sia il più possibile corrispondente al valore aziendale dell’impresa balneare “ceduta” all’aggiudicatario. Il Ministro Salvini non ha nascosto di aver ricevuto dalla Commissione europea una lettera di diffida a non integrare l’indennizzo - modesto e nella massima parte dei casi inesistente per la mancanza di investimenti da parte dell’imprese balneari a causa della irresponsabile incertezza provocata dal legislatore abusivo del Governo Draghi e dall’eversiva giurisprudenza amministrativa – già previsto dall’attuale disciplina e, dopo il suo intervento del 5 marzo 2025, prontamente il solito ignoto portavoce della Commissione Ue ha ribadito gli indecenti e corruttivi belati contro il turismo balneare italiano. Inaspettamente, il TAR Toscana – Sezione IV (Pres. Giani, Est. Ricchiuto) con la sentenza del 10 marzo 2025 n.431 ha letteralmente e irreversibilmente demolito in un solo colpo la Commissione europea e le sentenze del 9 novembre 2021 nn.17 e 18 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, utilizzando proprio la tecnica dell’interpretazione eurounitaria che aveva determinato la VI Sezione di Palazzo Spada ad escludere, con la sentenza del 13 gennaio 2022 n.229 (Pres. Volpe, Est. Caputo), le concessioni balneari iniziate prima del 28 dicembre 2009 dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein, ai sensi dell’art.44 della stessa direttiva servizi 2006/123/CE. La fattispecie…