“Concessioni marittime, via al pagamento annuale dell’imposta di registro”

Nuovo chiarimento fiscale su un tema che interessa da vicino il settore delle concessioni demaniali marittime. Con la risposta a interpello n. 72 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul “Pagamento dell’imposta di registro per le concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 3, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”.​ Il chiarimento riguarda la possibilità di assolvere l’imposta di registro anche su base annuale nelle concessioni marittime, anziché necessariamente in un’unica soluzione riferita all’intero periodo concessorio. Il caso esaminato riguarda, in particolare, una concessione demaniale marittima relativa a spazi a mare e a terra costituenti un porto turistico. Il passaggio è rilevante non soltanto sul piano tributario, ma anche sotto il profilo amministrativo e gestionale delle concessioni. Per i concessionari marittimi, infatti, la modalità di assolvimento dell’imposta incide direttamente sulla sostenibilità finanziaria del rapporto, soprattutto quando si tratta di titoli di lunga durata o economicamente più onerosi. Per gli enti concedenti, il chiarimento si inserisce in un quadro già molto complesso, in cui la materia delle concessioni continua a essere attraversata da incertezze normative, contenzioso e difficoltà applicative. In questo contesto, ogni precisazione sul regime fiscale collegato al titolo concessorio assume un peso pratico notevole, perché riduce margini di dubbio sia nella fase di rilascio sia nella successiva gestione del rapporto. La risposta dell’Agenzia si colloca nel solco dell’attenzione crescente verso la disciplina fiscale delle concessioni demaniali marittime. Il tema non riguarda solo il prelievo, ma anche la corretta qualificazione degli atti concessori e dei relativi effetti economici nel tempo. La risposta n. 72/2026 entra su un aspetto operativo concreto e sensibile per il comparto, cioè il modo in cui va assolta l’imposta di registro nelle concessioni del demanio marittimo. Un chiarimento che può avere riflessi immediati per porti turistici, operatori balneari e amministrazioni chiamate a gestire titoli concessori su beni pubblici marittimi. Il testo dell'istanza di interpello La Società istante (di seguito Istante o Società) chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95. Al riguardo l'Istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune di X (di seguito Comune), con scopo sociale di erogazione di servizi di interesse generale per conto dell'Amministrazione comunale, correlati all'impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all'attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio. Il sopra citato Comune si accinge ad assentire in favore della Società apposita concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico di X, della durata di xx anni con canone concessorio annuo di euro xxx. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per…

Balneari, il TAR Toscana smonta gli automatismi dell’AGCM

Non basta che una gara non venga indetta o conclusa per parlare di inerzia illegittima o di violazione della concorrenza. Lo chiarisce il TAR Toscana con la sentenza n. 100 del 16 gennaio 2026, una decisione destinata a pesare anche sulle numerose impugnazioni promosse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro i Comuni costieri. Il ricorso nasce dalla contestazione del Consorzio Lido contro il Comune di Camaiore, accusato di aver lasciato incompiuta la procedura comparativa per l’assegnazione dello stabilimento balneare Pesce d’Oro. Per il TAR, però, non c’è stato alcun silenzio: il Comune ha più volte spiegato perché non fosse possibile procedere, richiamando l’incertezza sugli indennizzi, la necessità di verificare la pianificazione comunale e l’incompatibilità dei tempi con la stagione balneare. Il punto centrale della sentenza è netto: quando l’amministrazione prende posizione, anche per fermare una gara, non si è in presenza di inerzia. Le comunicazioni comunali non sono atti dilatori, ma espressione di una scelta amministrativa motivata, che – se ritenuta illegittima – va impugnata direttamente e non aggirata con un’azione contro il silenzio. È qui che la pronuncia assume un valore più ampio. Molti ricorsi AGCM partono dall’idea che ogni rinvio o mancata gara rappresenti una violazione automatica dei principi concorrenziali. Il TAR Toscana smonta questa impostazione: lo stop motivato non equivale a elusione della concorrenza, ma rientra nella discrezionalità dell’ente locale. La concorrenza – suggerisce il Collegio – non si impone per decreto, né può essere realizzata “al buio”, in assenza di regole chiare sugli indennizzi e di strumenti di pianificazione aggiornati. Insistere su una lettura meccanica rischia di trasformare la tutela del mercato in un fattore di instabilità amministrativa. Altro passaggio cruciale: le contestazioni devono colpire gli atti, non il “sistema” in astratto. Un principio che mette in difficoltà quelle impugnazioni AGCM costruite più su presunte inerzie generalizzate che su provvedimenti puntualmente individuati. La decisione del TAR Toscana non chiude il fronte della concorrenza sulle concessioni balneari, ma ne ridisegna i limiti: i Comuni non sono obbligati a bandire gare prive di basi normative certe, e l’assenza di una procedura immediata non è, di per sé, una colpa. Un segnale chiaro anche per l’AGCM: la tutela della concorrenza passa dal confronto con la realtà amministrativa, non da automatismi giuridici.