Non basta che una gara non venga indetta o conclusa per parlare di inerzia illegittima o di violazione della concorrenza. Lo chiarisce il TAR Toscana con la sentenza n. 100 del 16 gennaio 2026, una decisione destinata a pesare anche sulle numerose impugnazioni promosse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro i Comuni costieri.
Il ricorso nasce dalla contestazione del Consorzio Lido contro il Comune di Camaiore, accusato di aver lasciato incompiuta la procedura comparativa per l’assegnazione dello stabilimento balneare Pesce d’Oro. Per il TAR, però, non c’è stato alcun silenzio: il Comune ha più volte spiegato perché non fosse possibile procedere, richiamando l’incertezza sugli indennizzi, la necessità di verificare la pianificazione comunale e l’incompatibilità dei tempi con la stagione balneare.
Il punto centrale della sentenza è netto: quando l’amministrazione prende posizione, anche per fermare una gara, non si è in presenza di inerzia. Le comunicazioni comunali non sono atti dilatori, ma espressione di una scelta amministrativa motivata, che – se ritenuta illegittima – va impugnata direttamente e non aggirata con un’azione contro il silenzio.

È qui che la pronuncia assume un valore più ampio. Molti ricorsi AGCM partono dall’idea che ogni rinvio o mancata gara rappresenti una violazione automatica dei principi concorrenziali. Il TAR Toscana smonta questa impostazione: lo stop motivato non equivale a elusione della concorrenza, ma rientra nella discrezionalità dell’ente locale.
La concorrenza – suggerisce il Collegio – non si impone per decreto, né può essere realizzata “al buio”, in assenza di regole chiare sugli indennizzi e di strumenti di pianificazione aggiornati. Insistere su una lettura meccanica rischia di trasformare la tutela del mercato in un fattore di instabilità amministrativa.
Altro passaggio cruciale: le contestazioni devono colpire gli atti, non il “sistema” in astratto. Un principio che mette in difficoltà quelle impugnazioni AGCM costruite più su presunte inerzie generalizzate che su provvedimenti puntualmente individuati.
La decisione del TAR Toscana non chiude il fronte della concorrenza sulle concessioni balneari, ma ne ridisegna i limiti: i Comuni non sono obbligati a bandire gare prive di basi normative certe, e l’assenza di una procedura immediata non è, di per sé, una colpa.
Un segnale chiaro anche per l’AGCM: la tutela della concorrenza passa dal confronto con la realtà amministrativa, non da automatismi giuridici.