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Dal TAR al Tribunale Civile: perché il difetto di giurisdizione può favorire i concessionari uscenti

Il TAR Toscana con la sentenza n. 70 pubblicata il 14 gennaio 2026 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario in una controversia riguardante un atto di diffida emesso dopo la risoluzione di una concessione demaniale per campeggio turistico.​ La società Baia dei Gabbiani aveva ottenuto una concessione demaniale nel 2011 per un'area nel Comune di Scarlino destinata a campeggio turistico, prorogata fino al 30 novembre 2023. L'amministrazione ha dichiarato risolto il rapporto concessorio il 9 giugno 2023 per mancato versamento dei canoni, e successivamente, con atto del 24 novembre 2023, ha intimato alla società di rimuovere beni e ripristinare la recinzione entro il 29 febbraio 2024 per consentire la ripresa in consegna dell'area demaniale.​ Il Tribunale ha affermato che le controversie relative ad atti successivi alla risoluzione di un rapporto concessorio non costituiscono esercizio di pubblico potere e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l'art. 133, comma 1, lett. b) del CPA, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie sulla procedura di affidamento della concessione, mentre quelle sulla fase esecutiva spettano al giudice ordinario, riguardando rapporti di natura privatistica caratterizzati dalla parità delle parti.​ La giurisprudenza consolidata esclude la giurisdizione amministrativa per gli atti volti alla restituzione del bene dopo la risoluzione, considerandoli conseguenze inevitabili della determinazione di risoluzione. Anche la risoluzione anticipata del contratto disposta dall'Amministrazione per inadempimento attiene alla fase esecutiva, incidendo sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto, indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa dell'atto.​ Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione disponendo che la causa possa essere riassunta davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi ai sensi dell'art. 11 CPA, compensando le spese di giudizio. La stessa carenza di giurisdizione si estende alle pretese risarcitorie connesse, che la società ricorrente aveva evocato per radicare l'interesse alla decisione nonostante l'avvenuta riconsegna del bene in corso di causa.​ Aspetti Favorevoli del Difetto di Giurisdizione per le Lesioni del Diritto: Tutela Paritaria e Approfondita dei Diritti Soggettivi: Il passaggio al giudice ordinario qualifica il rapporto come privatistico, riducendo la discrezionalità pubblica tipica del TAR e favorendo una valutazione equilibrata delle lesioni del diritto, come inadempimenti contrattuali o danni da risoluzione illegittima. La sentenza, citando giurisprudenza consolidata (es. Cass. SS.UU. ord. n. 489/2019), sottolinea che atti unilaterali dell'amministrazione incidono su diritti soggettivi, permettendo un esame più neutrale e basato su prove contrattuali. Facilitazione per Risarcimenti e Indennizzi: La pronuncia estende espressamente il difetto alle "connesse pretese risarcitorie", come quelle evocate dalla ricorrente per pregiudizi agli immobili. Questo apre a quantificazioni economiche più ampie in sede civile, dove criteri come interessi e rivalutazioni possono essere applicati con maggiore flessibilità, tutelando lesioni derivanti da investimenti non ammortizzati o manufatti acquisiti dallo Stato. Continuità Processuale e Riduzione dei Rischi: La riassunzione entro tre mesi preserva integralmente i diritti lesi, senza perdita di effetti, mentre la compensazione delle spese evita oneri immediati per la parte debole. Inoltre, la sentenza valorizza accordi collaborativi (come il protocollo di riconsegna), che possono…

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Oltre la Bolkestein: La “Scarsità Pianificata” come nuovo fronte difensivo dei Comuni

Nel dibattito sulle concessioni balneari, il nostro articolo ha il merito di sollevare un punto cruciale: il ruolo della pianificazione territoriale (PUD/PUA) come possibile argine alle liberalizzazioni. Tuttavia, per un operatore del diritto, è fondamentale chiedersi: quanto è reale questa tesi? La distinzione tra urbanistica e servizi è davvero così netta agli occhi dell'Europa? Incrociando questa teoria con la concreta giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto n. 134/2013), emerge un quadro dove la difesa è possibile, ma richiede una precisione chirurgica nelle motivazioni. Abbiamo fatto riferimento al Considerando 9 della Direttiva Servizi, che esclude le norme sulla pianificazione territoriale dall’ambito di applicazione della Bolkestein.La valutazione giuridica: L'affermazione è vera nel testo, ma la Corte di Giustizia UE (CGUE) tende ad avere un approccio sostanzialista. Se una norma urbanistica ha come unico o principale effetto quello di limitare i prestatori di servizi, la Corte potrebbe comunque applicare la Direttiva.Tuttavia, la tesi diviene solida se la pianificazione persegue obiettivi genuini di tutela del territorio e non è un mero espediente protezionistico. È qui che la sentenza del TAR Veneto diventa fondamentale: i giudici nel 2013 hanno ritenuto valido il blocco delle licenze proprio perché basato su una reale analisi di sostenibilità (traffico, vivibilità), sdoganando di fatto la pianificazione come strumento di limitazione del mercato. L'articolo cita la sentenza Visser (C-360/15) come prova che la pianificazione è "fuori" dalla Bolkestein.La precisazione necessaria: Bisogna essere cauti. Nella sentenza Visser, la Corte ha in realtà affermato che la pianificazione urbanistica del commercio al dettaglio rientra nell'ambito della Direttiva (in quanto "requisito" per l'accesso), ma ha anche stabilito che tali restrizioni sono pienamente giustificabili se rispondono a "motivi imperativi di interesse generale" (come la tutela dell'ambiente urbano).Il risultato pratico: Anche se non c'è una "esclusione totale" automatica, il risultato per i Comuni è lo stesso: i vincoli reggono se ben motivati. La tesi di News Balneari è quindi corretta negli effetti, purché i PUD non siano arbitrari. Se la teoria europea può sembrare astratta, il caso di Asiago deciso dal TAR Veneto offre un riscontro di realtà giuridica nazionale.Il Tribunale ha respinto il ricorso contro il blocco delle nuove aperture affermando due principi che validano la strategia difensiva: Non c'è automatismo disapplicativo: Gli articoli 9 e 10 della Bolkestein non hanno effetto diretto tale da spazzare via le norme nazionali di programmazione. La Scarsità "Pianificata" è Legittima: Il TAR ha validato il divieto di nuove attività in una specifica zona, non per mancanza fisica di spazi, ma per "ragioni di sostenibilità ambientale e sociale". Questo conferma che un Comune può creare legittimamente una "scarsità" attraverso il Piano (es. fissando il 50% di spiaggia libera). Se tale quota è raggiunta, il divieto di nuove concessioni non è una violazione della concorrenza, ma un atto dovuto di rispetto del piano regolatore. La tesi esposta non è un "libro dei sogni", ma una strategia giuridica percorribile, a patto di non banalizzarla. Non basta etichettare un atto come "urbanistico" per renderlo immune alla Bolkestein. La lezione combinata della dottrina e della sentenza TAR è che la pianificazione funziona come scudo solo se è seria. Un PUD che blocca le concessioni deve essere supportato da istruttorie tecniche solide (come quella del Comune di…