Nella vicenda dei chioschi di Catania, la sentenza n. 3577/2025 del TAR Sicilia – Catania legge la delibera comunale come applicazione di una disciplina transitoria interna, non come esecuzione diretta della direttiva Bolkestein. È un passaggio che non ribalta da solo il contenzioso balneare, ma indebolisce la tesi dell’automatismo europeo come spiegazione totale del sistema.
C’è un punto, nella sentenza n. 3577/2025 del TAR Sicilia – Catania, che merita molta più attenzione delle polemiche sul 2032. Il tema decisivo non è un rinnovo generalizzato delle concessioni, perché l’art. 11 della legge 214/2023 distingue tra concessioni riconducibili al comma 5, concessioni già riassegnate e concessioni che restano nel regime transitorio del comma 6. Proprio questa architettura conferma che la materia, almeno nel commercio su aree pubbliche, è oggi governata da una disciplina interna dettagliata e differenziata.
Il passaggio più interessante della pronuncia n. 3577/2025 è un altro: nella ricostruzione già emersa nella precedente sentenza n. 1851/2025, il TAR afferma che il Comune non stava applicando direttamente la direttiva Bolkestein, ma stava dando attuazione a una disciplina nazionale contenuta nelle leggi annuali per il mercato e la concorrenza. Anche il riferimento alla Bolkestein presente nella delibera comunale viene letto come generico e improprio, non come vera base giuridica del provvedimento. La tenuta dell’atto, quindi, viene riportata sul terreno del diritto interno e della funzione transitoria costruita dall’art. 11 della legge 214/2023.
È qui che la sentenza n. 3577/2025 diventa interessante anche oltre il caso dei chioschi. Non perché basti da sola a cambiare l’orientamento già consolidato sulle concessioni balneari, visto che per il demanio marittimo restano centrali le Adunanze plenarie (o meglio, la nr. 17) del 2021 e la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato contraria alle proroghe automatiche generalizzate. Ma perché mostra, ancora una volta, che il momento decisivo passa sempre attraverso norme statali, atti amministrativi e valutazioni concrete, non attraverso un meccanismo europeo che operi da solo senza mediazioni.
La lezione che arriva dalla sentenza n. 3577/2025 del TAR Sicilia – Catania è quindi più sottile, ma anche più forte, dello slogan “ce lo chiede l’Europa”. Quando la controversia arriva davanti a un giudice, il nodo reale diventa la norma italiana applicabile, il contenuto dell’atto amministrativo e la correttezza della scelta compiuta dall’amministrazione. Per questo la decisione non apre automaticamente una via d’uscita per tutte le concessioni, ma incrina una narrazione semplificata: anche dentro una cornice europea, la partita concreta si gioca sul piano interno.
Questo è quanto ho sempre sostenuto io, il problema è.splp italiano tra gente x bene e mafiosi quindi bisogna debellare questo sistema