Sentenza “OL” della Corte di Giustizia : “Proroghe generalizzate contrarie diritto UE”

Di Nikolaus Suck La sentenza della Corte di Giustizia del 16 marzo 2023 resa nella causa C – 517/20 ‘OL’ ha ad oggetto un tipico rinvio pregiudiziale interpretativo ai sensi dell’art. 267 TFUE, in cui il Giudice nazionale sottopone alla Corte dei quesiti relativi alla compatibilità o meno di una determinata disciplina nazionale con le norme ed i principi dell’ordinamento eurounitario.Interviene nella materia della raccolta delle scommesse, in cui vengono in considerazione notorie e preminenti esigenze di ordine pubblico, sicurezza e legalità nonché di tutela elevata dei cittadini e consumatori in genere e delle fasce sociali più deboli e dei minori in particolare. In ragione di tali esigenze, la legge riserva l’attività di raccolta di scommesse allo Stato, il quale può affidarla in regime concessione a soggetti di accertata idoneità e probità selezionati (come è norma e regola per tutte le concessioni amministrative) con apposita gara pubblica (d.lgs. 14.4.1948, n. 496, artt. 1 e 2, e, per quanto di interesse specifico, r.d. 18.3.1931, n. 773, art. 88). Può parlarsi, in questo caso, di vere e proprie concessioni diservizio pubblico con cui viene affidata a terzi un’attività economica riservata allo Stato (anche se, come si vedrà oltre, nel caso di specie tale qualificazione non è stata fatta e non è comunque risultata decisiva). Al tempo dei fatti di causa le concessioni per la raccolta di scommesse allora in essere sarebbero dovute scadere il 30 giugno 2016 e si era in attesa del bando di gara per le nuove concessioni da aggiudicare, la cui pubblicazione sarebbe dovuta intervenire entro il 1° maggio 2016. Tuttavia, da un lato in vista di un riordino complessivo della disciplina dei giochi e delle scommesse (all’epoca previsto dalla legge 11.3.2014, n. 23) il legislatore italiano con le leggi di stabilità per il 2015 ed il 2016 (art 1, c. 643 l. 23.12.2014 n. 190 e art. 1 c. 926 l. 28.12.2015 n. 208) aveva introdotto un procedura di “regolarizzazione” provvisoria grazie a cui i c.d. centri di trasmissione dati privi di concessione alla data del 31 ottobre 2014 avrebbero potutocontinuare ad operare fino alla detta scadenza del 30 giugno 2016. E, da un altro lato, a fronte del ritardo nella pubblicazione del bando, non intervenuta entro il suddetto termine legislativo del 1° maggio 2016, in data 9 giugno 2016 l’Agenzia delle Dogane aveva adottato la invero curiosa circolare R.U. n. 54917 con cui, dato atto del ritardo e “al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei giochi pubblici in ragione dei superiori interessi di ordine pubblico, erariali e di tutela occupazionale”, aveva ritenuto di consentire la prosecuzione dell’attività “fino alla pubblicazione del bando di gara” sia ai precedenti concessionari che ai soggetti provvisoriamente “regolarizzati” che si fossero impegnati formalmente alla partecipazione alla futura gara. Tale provvedimento ha, di fatto, introdotto una sorta di “proroga” in quel momento a tempo indeterminato del diritto a svolgere l’attività, non essendo nota la data in cui il bando di cui si era in attesa sarebbe stato pubblicato.…

Le Sezioni Unite intervenendo sul potere di proroga delle concessioni rilevano l’eccesso di potere del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 4591/23, depositata il 14 febbraio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di proroga transitoria delle concessioni demaniali marittime in base all’art. 1, commi 682 e 683 l. n. 145/2018, escludendone l'applicabilità e definendo il carattere transitorio che opera esclusivamente in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio di dette concessioni. La controversia giudiziale era nata a seguito dal rifiuto di un comune pugliese di concedere il rinnovo della concessione al gestore di uno stabilimento balneare, sul presupposto che la natura stagionale dell'originaria concessione, di cui lo stesso aveva beneficiato, non consentisse una proroga per l'anno 2020. Il provvedimento amministrativo era oggetto di impugnazione innanzi al TAR di Lecce, che però la rigettava. La sentenza è tuttavia molto importante per il passaggio riguardante l'eccesso di giurisdizione del Consiglio di Stato ravvisato in questo passaggio: Quanto al primo profilo, va osservato che in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice contabile o amministrativo, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (così Cass. S.U., n. 36593 del 2021, Cass. S.U., n. 22711 del 2019, Cass. S.U., n. 32175 del 2018). E' evidente che se questi principi fossero confermati dalle Sezioni Unite, che dovranno a breve riunirsi sul ricorso proposto dal sindacato Sib Confcommercio, le sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avranno poche possibilità di supererare il vaglio di legittimità in quanto non solo hanno imposto il divieto al legislatore di concedere ulteriori proroghe ma hanno stabilito tutta una serie di criteri da utilizzare per il riordino della materia e hanno creato una norma prorogando le concessioni in essere.