Tar Lecce, evidenza pubblica non necessaria per ampliamento concessione

Con sentenza n. 434 del 4 aprile 2023 la I Sezione del TAR Lecce, Presidente Antonio Pasca, Estensore Silvio Giancaspro, ha accolto il ricorso di un imprenditore balneare, difeso dagli Avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, proposto avverso un diniego di ampliamento della concessione demaniale. In particolare, il Comune di Squinzano aveva rigettato la richiesta di ampliamento della concessione demaniale adducendo motivazioni ritenute illegittime dal Tar. Tra le numerose contestazioni, il Comune aveva denegato l’ampliamento in quanto aveva ritenuto che ogni qualvolta si rilascia un titolo demaniale, quindi non solo nel caso di rilascio di nuova concessione ma anche nel caso dell’ampliamento della concessione già rilasciata, è necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica.Il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha accolto il ricorso affermando che “il rilascio di una concessione demaniale suppletiva, costituendo ipotesi eccezionale e residuale nel contesto di un sistema conformato dalle regole dell’evidenza pubblica, è praticabile nelle limitate ipotesi in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni - non sia oggettivamente possibile addivenire alla attivazione delle ordinarie dinamiche concorrenziali in ragione delle caratteristiche dell’area oggetto della istanza di ampliamento; - l’area interessata dalla concessione suppletiva sia effettivamente funzionale all’esercizio dell’originario titolo concessorio in termini di strumentalità e accessorietà”.La pronuncia è di particolare interesse poiché chiarisce in quali casi è necessario predisporre un bando per l’ampliamento delle concessioni demaniali e in quali casi i comuni, dopo aver valutato i presupposti, possono assegnare direttamente le aree demaniali. Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente nazionale di Confimprese Demaniali Italia, “ancora una volta gli imprenditori devono rivolgersi ai Tribunali per sentirsi dare ragione. I bandi non sono un nemico dei balneari ma non bisogna neanche abusare di tale strumento. Se la normativa impone il bando è giusto che l’imprenditore partecipi e gareggi con altri, ma se la legge da la possibilità in casi specifici di bypassare questa fase, è altrettanto giusto che gli imprenditori non debbano attendere le lungaggini delle procedure comparative”

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 marzo 2023. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno contro OL. Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE –

Abbiamo appreso dal sito www.youfoggia.com della sentenza del 16.3.2023 (causa OL C-517/20) Rprendiamo un passaggio chiarificatore dall'articolo sopra menzionato di www.youfoggia.com che ha intervistato l’avv.Vincenzo De Michele La Corte di giustizia europea, in un collegio a tre inusualmente presieduto dal giudice italiano prof.ssa Lucia Serena Rossi, con sentenza del 16.3.2023 (causa OL C-517/20) ha dato indirettamente ragione ai concessionari demaniali marittimi e al Governo e al Parlamento sulla proroga a tempo indeterminato delle concessioni, inserita in sede di conversione nel milleproroghe e ribadita nella stessa legge di conversione con il divieto di nuove gare ai Comuni concedenti.Mi sono occupato della questione in un saggio pubblicato sulla rivista telematica di diritto europeo europeanrights.eu nel settembre 2022, criticando la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia del luglio 2016 per le sue contraddizioni e censurando duramente le due sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che hanno usurpato il potere del legislatore e dell’Esecutivo in subiecta materia.La Corte Ue, molto sensibile alle critiche e evidentemente colpita dalla strumentalizzazione delle vicenda nel dibattito nazionale tutto orientato contro i balneari e il Governo Meloni e il Parlamento che hanno cercato di tutelarli, ha così puntualizzato.La Corte Ue nella sentenza del 16.3.2023 ha affrontato la diversa problematica delle concessioni per l’attività di raccolta delle scommesse, che sono chiaramente concessioni di servizi ed entrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione pubblica delle concessioni.La Corte Ue, con un passaggio incidentale che non aveva ragione di essere nel contesto argomentativo della decisione né era stato segnalato come rilevante dal giudice nazionale del rinvio (Tribunale di Ascoli Piceno), ha richiamato la sentenza Promoimpresa sulle concessioni balneari al punto 29, evidenziando che la Corte europea già in quella contraddittoria decisione aveva escluso le concessioni balneari, come concessioni di beni, sia dal campo di applicazione della Bolkestein (direttiva servizi 2006/123) sia dalla specifica direttiva sull’aggiudicazione delle concessioni (direttiva 2014/23) SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 marzo 2023 (*) «Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Proroga delle concessioni già attribuite – Regolarizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti questa attività in assenza di concessione e di licenza di polizia – Proroga dei diritti sorti da tale regolarizzazione – Termine ristretto» Nella causa C‑517/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Ascoli Piceno (Italia), con decisione del 29 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2020, nel procedimento penale a carico di OL, in presenza di: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, LA CORTE (Nona Sezione), composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu‑Matei, giudici, avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per OL, da V. Palamenghi, avvocato; –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P.G. Marrone, avvocato dello Stato; –        per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da R. Verbeke e P. Vlaemminck, advocaten; –        per la Commissione europea, da L. Armati,…