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Quando il Consiglio di Stato diceva che la Bolkestein non era self-executing (e perché quella tesi non è mai stata davvero smentita)

Per anni il dibattito sulle concessioni demaniali marittime è stato raccontato come se la direttiva Bolkestein (2006/123/CE) avesse imposto, sin dalla sua entrata in vigore, l’immediata caducazione delle concessioni in essere e la disapplicazione automatica delle norme nazionali. Ma questa ricostruzione è storicamente e giuridicamente falsa. Nel 2012, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6682 della Sezione VI, affermava un principio chiarissimo: la direttiva Bolkestein non ha applicazione diretta e non consente la disapplicazione delle norme interne in assenza di una disciplina nazionale di attuazione. Una posizione che oggi viene liquidata come “superata”, ma che in realtà non è mai stata smentita nei suoi presupposti strutturali. Il punto fermo del 2012: la direttiva non è un regolamento Nella sentenza n. 6682/2012 il Consiglio di Stato afferma che: la direttiva 2006/123/CE non è self-executing; non presenta il carattere di precisione e incondizionatezza necessario per l’applicazione diretta; non può essere utilizzata per disapplicare una norma nazionale vigente, come quella che disponeva le proroghe delle concessioni demaniali. È un’impostazione pienamente coerente con il diritto dell’Unione: le direttive non si applicano come i regolamenti, ma richiedono sempre un atto di recepimento o, quantomeno, una disciplina nazionale che ne renda operativi i contenuti. La svolta del 2016: Promoimpresa e il cambio di paradigma Il quadro cambia nel 2016, con la sentenza della Corte di Giustizia Promoimpresa (cause riunite C-458/14 e C-67/15).La Corte afferma che: le concessioni demaniali marittime possono rientrare nell’ambito della direttiva servizi; l’art. 12 della direttiva impone procedure selettive solo in presenza di scarsità della risorsa; le proroghe automatiche sono incompatibili se e quando tale scarsità sia accertata. Ma attenzione: la Corte non afferma mai che l’art. 12 sia una norma self-executing in senso assoluto.Al contrario, condiziona l’applicazione: alla verifica concreta della scarsità; alla valutazione del contesto territoriale; al rispetto dei principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento. Il Consiglio di Stato cambia linea, ma solo in avanti Con le Adunanze Plenarie n. 17 e 18 del 2021, il Consiglio di Stato recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia e afferma la necessità di disapplicare le proroghe automatiche. Ma questo non rende illegittima retroattivamente la posizione del 2012. Anzi, un punto resta incontestabile:una direttiva non può diventare self-executing “a posteriori”. Se nel 2012 la Bolkestein non consentiva la disapplicazione delle norme interne, il mutamento giurisprudenziale successivo non può riscrivere il passato, né travolgere rapporti giuridici già consolidati. Il nodo irrisolto: scarsità e automatismo Il vero problema del dibattito attuale è l’automatismo. Si continua a sostenere che: la scarsità della risorsa sarebbe “presunta”; l’art. 12 opererebbe in modo immediato e generalizzato; le concessioni sarebbero illegittime “per definizione”. Ma questa tesi non trova fondamento né nella sentenza Promoimpresa né nella giurisprudenza successiva, che richiede sempre una verifica concreta, caso per caso, territorio per territorio. Ed è proprio qui che riemerge la lezione del 2012: senza presupposti chiari, senza accertamenti, senza norme attuative, la direttiva non può sostituirsi al legislatore nazionale. Una verità scomoda Il Consiglio di Stato del 2012 non negava l’Europa.Ricordava semplicemente un principio…

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Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Mini-idroelettrico e Bolkestein: le Conclusioni dell’Avvocato Generale smontano un dogma. E il Governo ora non può più nascondersi dietro Bruxelles

Sono state depositate ieri le Conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Campos Sánchez-Bordona, nella causa C-653/2024 relativa al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte Costituzionale italiana (ordinanza n. 161/2024) sulla proroga delle concessioni demaniali micro-idroelettriche prevista dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 28/2023. Le Conclusioni dell’Avvocato Generale, diffuse dal Sindacato Italiano Balneari (SIB-FIPE) tramite una nota ufficiale indirizzata ai presidenti regionali e territoriali, contengono spunti di forte rilievo non solo per il settore idroelettrico ma anche – indirettamente – per il contenzioso sulle concessioni demaniali marittime e non sono un semplice passaggio tecnico. Sono, politicamente, un terremoto. Non per ciò che dicono espressamente sui balneari – settore estraneo al giudizio – ma per ciò che dimostrano sul piano dei rapporti tra Stato e Unione, e soprattutto sul margine che gli Stati membri conservano nella regolazione delle loro concessioni. 1. Il punto politico: Bruxelles non impone la Bolkestein a tutto. È Roma che ha scelto di piegarsi. L’Avvocato Generale è chiarissimo:la direttiva Bolkestein non si applica alle concessioni mini-idroelettriche.Ma il punto è più ampio: non ogni concessione rientra nel perimetro della direttiva servizi. Occorre distinguere. Serve analisi, serve politica, non automatismi. È l’opposto di ciò che una parte della burocrazia italiana ripete da anni – e che alcuni governi hanno fatto propria per evitare responsabilità: “Ce lo chiede l’Europa, non possiamo fare diversamente.” Le Conclusioni dimostrano il contrario: è l’Italia che deve decidere, indicando motivi, priorità e scelte normative. Bruxelles non impone nulla di precostituito. 2. Il messaggio implicito sui balneari: l’UE non vieta regimi speciali. Chiede che siano motivati, proporzionati e coerenti. Sánchez-Bordona afferma un principio politico di enorme peso: Uno Stato può adottare un regime specifico, fondato su motivi imperativi di interesse generale, purché proporzionato e non discriminatorio. È un punto chiave.Significa che non esistono settori preclusi a priori da soluzioni legislative nazionali: ciò che conta è la logica dell’interesse generale e la coerenza normativa. Applicato al dossier balneare, questo principio è una bomba: il Governo non può più sostenere che l’UE impedisce una disciplina nazionale; la narrazione fatalistica dell’obbligo di gara generalizzato perde credibilità; il Parlamento recupera un ruolo centrale: decidere politicamente come bilanciare concorrenza, lavoro, investimenti e stabilità delle imprese. 3. La politica italiana messa davanti alle sue responsabilità La nota del Sindacato Italiano Balneari (SIB-FIPE) coglie perfettamente il punto: “La soluzione della questione balneare non spetta ai giudici, ma al Governo e al Parlamento italiano.” È esattamente ciò che le Conclusioni dell’AG suggeriscono: non c’è automatismo europeo che obblighi l’Italia a non legiferare. Per anni il tema è stato delegato ai tribunali (TAR, Consiglio di Stato, Cassazione, CGUE).Oggi la CGUE – indirettamente, ma inequivocabilmente – rimette la palla nel campo della politica nazionale. Se la Bolkestein non si applica automaticamente a tutto e se gli Stati possono modulare i regimi concessori, allora il Parlamento non ha più alibi. 4. Il Governo Meloni sotto pressione: scegliere una linea o assumersi il fallimento Il Governo, intanto, ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la proroga regionale delle concessioni…