A rendere nota l’ultima decisione della Corte lussemburghese è l’avv. Vincenzo De Michele, che ieri si è visto notificare assieme all’avv.Gabriella Guida, un’ordinanza dirompente che risale però al 10 luglio 2026. ‘La decisione – spiega il legale pugliese – rappresenta una smentita plateale per la Commissione UE, l’Antitrust e il Consiglio di Stato. Queste istituzioni, infatti, avevano liquidato la nota del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2023 — che dichiarava la “non scarsità” delle spiagge italiane — come un documento basato su dati errati o astratti.
La Corte di Lussemburgo adesso ha invece stabilito che spetta esclusivamente al Governo mappare il territorio, mentre al giudice nazionale spetta solo un controllo di coerenza. Crolla così il castello accusatorio di chi voleva le gare subito, basandosi su una presunta rarità del bene spiaggia mai scientificamente provata”. Il cuore della notizia dunque sarebbe che l’obbligo di messa a gara scatta solo, e soltanto, in presenza di una comprovata “scarsità delle risorse naturali”. “Il caso “Balneari Rimini II”, nato dal contenzioso tra un chiosco riminese e il Comune davanti al Giudice di Pace, ha permesso di blindare l’applicazione dell’Articolo 12 della Direttiva Bolkestein. Nei punti 55-57 dell’ordinanza, – spiega ancora l’avv. De Michele – la Corte affida ai magistrati italiani quattro “compiti a casa” precisi e sequenziali: Verificare che il Consiglio dei Ministri sia l’autorità legittimata a effettuare la valutazione della risorsa; Accertare che i criteri usati nella nota del 2023 siano astratti, generali, proporzionati e non discriminatori; Assicurarsi che tale nota abbia carattere vincolante nell’ordinamento interno; e infine verificare se il diritto nazionale consenta ai singoli Comuni (come Rimini) di discostarsi dai dati nazionali solo laddove esistano evidenze locali di scarsità e solo se abbiano la competenza a derogare, che per legge non possiedono avendo solo funzioni amministrative delegate dalle regioni nell’ambito della competenza costituzionale sul Governo del territorio”. “Mentre il Governo incassa il punto e viene ringraziato da ITB Italia con la trasmissione dell’ordinanza della Corte Ue a completamento dell’iter consultivo iniziato il 13 luglio 2026 con le osservazioni scritte al tavolo tecnico al MIT sul bando-tipo, il vero vulnus resta però la paralisi delle 15 Regioni costiere.
Quasi nessuna ha adottato il PUADM (Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime) ai sensi del DL 400/1993. Regioni come l’Emilia-Romagna e la Toscana si trovano oggi in una posizione indifendibile: non hanno pianificato l’arenile né hanno mai stabilito il rapporto tra aree in concessione e spiagge libere, obbligo previsto dalla Legge 296/2006. Questa ignavia amministrativa ha alimentato per anni il caos dei bandi locali, privi di una cornice di riferimento certa.“In questo scacchiere, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha giocato d’anticipo.
L’atteggiamento “attendista” mostrato nell’incontro del 13 luglio scorso sul bando-tipo – conclude l’avv. De Michele – era tutt’altro che indecisione: era la consapevolezza che l’ordinanza UE, arrivata tre giorni prima, avrebbe cambiato tutto. Ad oggi, la bussola resta l’Articolo 10 comma 1 della Legge 88/2001, che garantisce autorizzazioni a tempo indeterminato. Il futuro è chiaro: le gare si facciano sulle spiagge libere secondo le regole storiche del Codice della Navigazione; per le imprese esistenti, la Bolkestein è solo un fantasma smarrito di un passato da incubo oggi cessato”.
Corte-di-giustizia-ordinanza-10-luglio-2026-Balneari-Rimini-II-causa-C-574-25
ITB-ITALIA-trasmissione-al-Tavolo-tecnico-ordinanza-del-10.7.2026
Basta questo è il suicidio non ce la facciamo più!!!
Aavanti con le gare… I cittadini sono pronti…👍
È evidente che non hai capito una mazza!
Finalmente! La sentenza della Corte di Giustizia Europea è chiarissima: le gare non si fanno se non c’è scarsità di risorse. Del resto lo stesso Bolkestein aveva ufficialmente dichiarato nel 2018 che la sua direttiva non si applicava agli stabilimenti balneari.
Questa decisione è molto importante perché proviene dal massimo organo giurisdizionale dell’unione europea.
La cornice “smentita di Commissione/Antitrust/Consiglio di Stato” è una forzatura giornalistica: l’ordinanza non si pronuncia affatto sulla fondatezza scientifica della nota del 6 ottobre 2023 né sulla correttezza delle valutazioni della Commissione nella procedura d’infrazione — anzi, dichiara irricevibile proprio la questione sulla condotta della Commissione (seconda parte della quarta questione, punti 38-41 ord.), per carenza di motivazione.
Non c’è alcuna “smentita” nel merito: la Corte si è limitata a non poter rispondere per un difetto tecnico del rinvio.
L’omissione più significativa nell’articolo si concentra sulla “vittoria” sulla scarsità, ma tace quasi del tutto sull’esito della terza questione, che è l’unico vero elemento di novità della decisione ed è sfavorevole ai concessionari storici: la Corte ha respinto la tesi secondo cui le concessioni “solo prorogate” (non “rinnovate”) e originarie ante-2009 sfuggirebbero alla direttiva. Ha equiparato proroga e rinnovo, rendendo irrilevante la data di rilascio iniziale (punti 63-66 ord.).
Questo chiude, non apre, uno spazio di difesa molto usato dai balneari storici — ed è in contrasto con la narrazione trionfalistica dell’articolo.
E mo’ chi glielo dice ai TAR e ai togati del Consiglio di Stato rossi che hanno sempre rigettato questi ricorsi per partito preso!!!
Basta con questa PAGLIACCIATA !!! Lasciamo le spiagge a chi le ha ben curate fino ad oggi e chi le vuole…SE LE COMPRI !!! COME ABBIAMO FATTO NOI !!!!!!!!