di Vincenzo De Michele
Premessa: la questione balneare e la normativa vigente
- L’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026, causa C-574/25, Balneari Rimini II, interviene su uno dei punti più controversi della disciplina delle concessioni demaniali marittime: la scarsità della risorsa naturale delle coste balneabili e, soprattutto, l’individuazione dell’autorità competente a verificarne l’esistenza.
- La direttiva Bolkestein si fonda sui due principi comunitari del diritto di stabilimento e della libera circolazione dei servizi su tutto il territorio dell’Unione, che all’epoca della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale CE della direttiva 2006/123/CE (28.12.2006) si chiamava ancora Comunità europea.
- In applicazione dei due principi comunitari, l’art.11 della direttiva servizi prevede la regola generale della durata illimitata (cioè senza limiti) o con proroga automatica dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio di attività economica di servizi su tutto il territorio comunitario.
- Prima dell’entrata in vigore della direttiva Bolkestein con la sua pubblicazione sulla GUCE, la normativa interna in materia di assegnazione di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa ai sensi dell’art.01 comma 1 del d.l. n.400/1993 era conforme ai principi comunitari del diritto di stabilimento e della liberalizzazione dei servizi, a prescindere dal fatto che le concessioni di beni pubblici (e lavori e servizi) sono state sempre considerate fuori del campo di applicazione del diritto comunitario o dell’Unione, dal momento che «i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», come previsto dall’art.295 TCE fino al 30.11.2009 e dal 1.12.2009 dall’art.345 TFUE.
- La problematica della riserva alla sola legge nazionale rispetto ai principi comunitari della gestione delle attività economiche connesse alla proprietà pubblica è affrontato mirabilmente dalla Corte costituzionale con l’ordinanza del 7 ottobre 2024 n.161 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna, che ha contestato la giurisprudenza “Bolkestein” delle sentenze Promoimpresa e AGCM della Corte di giustizia sulle concessioni balneari e ha proposto domande pregiudiziali alla Corte Ue per escludere le piccole concessioni idroelettriche, come concessioni di beni pubblici, dal campo di applicazione della direttiva servizi proprio facendo leva sulla scissione, ai fini della non ingerenza del diritto Ue, tra proprietà pubblica del bene e attività economica di sfruttamento del bene pubblico, che segue il regime nazionale esclusivo della proprietà.
- Come vedremo, con la sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-653/24 la Corte di giustizia Ue accoglierà le argomentazioni della Corte costituzionale e chiuderà definitiva l’epopea Bolkestein e della pessima giurisprudenza comunitaria di Promoimpresa.
- In buona sostanza, le concessioni autostradali (come quella assegnata ai Benetton senza gara prima nel 1999 e poi nel 2007 con la convenzione unica), le concessioni di telecomunicazioni, termali, idriche, idroelettriche, balneari, ecc., quali concessioni (anche) di beni pubblici di proprietà dello Stato sono fuori del campo di applicazione del diritto comunitario ora diritto dell’Unione, il cui intervento sugli ordinamenti nazionali è condizionato dal principio di sussidarietà dell’ordinamento comunitario di cui all’art.5 paragrafo 3 del TUE.
- Concessioni autostradali, di telecomunicazioni, idriche, idroelettriche, balneari, ecc. non sono (e non sono state) regolamentate dal diritto comunitario ora diritto dell’Unione in base all’art.51 TFUE (ex art.45 TCE), che non estende l’applicazione delle disposizioni degli artt.49-56 TFUE, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
- In ogni caso, la direttiva Bolkestein, come direttiva di armonizzazione, dal 1.12.2009 non si applica alle concessioni balneari ricomprese nel settore turismo, come espressamente previsto dall’art.195 TFUE.
- Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere, la stessa direttiva Bolkestein non si applica alle concessioni balneari come concessioni di beni pubblici e di servizi pubblici e privati in quanto legate ad attività di pianificazione del territorio e dell’uso dell’arenile da parte delle competenti autorità nazionali (Stato, Regioni e Comuni) per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, come previsto dai considerando 9 e 57 della stessa direttiva servizi.
- E ancora, sempre a tutto voler concedere, sicuramente la direttiva Bolkestein non era e non è applicabile alle concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009, data di scadenza del termine di recepimento della direttiva servizi, come espressamente previsto dall’art.44 della stessa direttiva 2006/123/CE.
- Il dato normativo interno, infine, ieri come oggi, è che l’assegnazione e la gestione del sinallagma funzionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativa è regolato soltanto dal codice della navigazione e dal regolamento di esecuzione al codice della navigazione, oltre che dalle leggi speciali, e la disciplina non è stata mai assoggettata al codice degli appalti pubblici o all’attuale codice dei contratti pubblici.
- Rispetto alla regola generale dell’art.11 della direttiva Bolkestein della durata illimitata o con proroga automatica delle autorizzazioni amministrative anche – ove applicabile la Bolkestein ai balneari, conclusione che si nega decisamente per tutte le ragioni innanzi esposte – per esercitare l’attività economica di concessionario demaniale marittimo per lo svolgimento di servizi pubblico/privati turistico-ricreativi, come mai il legislatore comunitario ha inserito nella direttiva servizi l’eccezione della durata limitata con procedura selettiva di cui all’art.12 della direttiva 2006/123/CE in caso di scarsità della risorsa naturale o per particolari esigenze tecniche?
- E’ opinione di chi scrive che questa disposizione derogatoria rispetto alla regola generale della durata illimitata o con proroga automatica che l’art.12 della Bolkestein sia stato inserito dalla Commissione Prodi che ha predisposto il progetto di direttiva servizi per escludere dalle direttive europee sugli appalti pubblici di lavori e forniture le concessioni autostradali assegnate senza gara ai Benetton (nel 2003 avevano vinto l’OPA per aggiudicarsi tutte le azioni di Autostrade per l’Italia), le concessioni idriche e idroelettriche, quelle termali, assoggettandole ad una direttiva “blanda” per quanto riguarda le procedure di gara da effettuarsi in base ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e un’adeguata pubblicità dell’avvio, svolgimento e completamento della procedura.
- La direttiva 2006/123/CE è stata recepita correttamente dal legislatore nazionale con il d.lgs. n.59/2010, che agli artt.10 comma 1 e 19 comma 1 ha applicato l’art.11 della Bolkestein con la previsione della durata illimitata o con proroga automatica delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di attività di “servizi” e all’art.14 ha trasposto l’art.12 della direttiva servizi con la durata limitata per la scarsità della risorsa naturale o la particolarità tecnica dei servizi.
- Come anticipato, per le concessioni balneari il legislatore nazionale prima del d.lgs. n.59/2010 era anticipatamente conformato alla direttiva Bolkestein, in quanto l’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 prevedeva e prevede la proroga automatica di sei anni in sei anni, salvo revoca per la modifica degli usi del mare ai sensi dell’art.42 cod.nav., rendendo del tutto superfluo il diritto di insistenza previsto dall’art.37 comma 2 cod.nav. e abrogato dall’art.19
- Se una società belga o francese avesse voluto o volesse presentare domanda di assegnazione di nuova concessione balneare su demanio marittimo disponibile, ai sensi dell’art.37 cod.nav., nel periodo tra il 18 aprile 2001 e l’attualità, la domanda di concessione sarebbe stata pubblicata o verrebbe pubblicata all’albo pretorio del Comune o della Regione concedente (le Regioni Sardegna, Sicilia e Basilicata non hanno delegato i comuni all’assegnazione di nuove concessioni) e, in caso di mancata opposizione, aggiudicata alla società “comunitaria” richiedente, con durata illimitata (art.10 comma 1 d.lgs. n.59/2010) o con proroga automatica (art.10 comma 1 legge 88/2001 e art.19 comma 1 d.lgs. 59/2010), non avendo mai lo Stato proprietario del demanio marittimo, fino al 6 ottobre 2023, fatto una verifica della scarsità della risorsa naturale delle aree di costa concedibili, anzi risultando dai dati governativi conosciuti attraverso il SID (Sistema informativo del Demanio) e alcuni PUAD o PUADM (Piani di utilizzazione delle aree demaniali marittime) adottati dalle Regioni ampie zone di spiaggia libera da affidare a nuove concessioni.
- Peraltro, il PUAD o PUADM costituisce presupposto legittimante per l’assegnazione di nuove concessioni balneari ai sensi dell’art.03 comma 4-bis del d.l. n.400/1993 e/o dell’art.4 della legge n.118/2022, nel rispetto delle regole previste dal codice della navigazione.
- L’art.6 del d.l. n.400/1993 dispone infatti testualmente: «1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell’articolo 04 del presente decreto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni è devoluto l’eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all’articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato. 3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l’autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.».
- L’art.1 comma 254 della stessa legge finanziaria n.296/2006 ha inoltre disposto: «Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cuiall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare uncorretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine diconsentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistantel’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.».
- E ancora, il legislatore nazionale con l’art.1 comma 253 della legge finanziaria n.296/2006 ha anche fissato un limite temporale alla durata delle concessioni balneari per le nuove concessioni, aggiungendo all’art.03 del d.l. n.400/1993 il comma 4-bis, che così dispone dal 17 gennaio 2012: «4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predispostidalle regioni».
- In buona sostanza, la regola generale delle autorizzazioni amministrative anche su suolo demaniale per lo svolgimento di servizi è la durata illimitata dei titoli autorizzativi o il loro rinnovo automatico, ai sensi del combinato disposto dell’art.11 della direttiva Bolkestein, dell’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 e degli artt.10 comma 1 e 19 commi 2 e 3 del d.lgs. n.59/2010, salvo che non sia accertata la scarsità della risorsa naturale e quindi la limitazione delle autorizzazioni amministrative concedibili da parte dell’Autorità nazionale competente, che è lo Stato proprietario del demanio marittimo (ad eccezione della Regione Siciliana, che è proprietaria del demanio marittimo regionale).
- Infatti, il Parlamento del Governo tecnico Monti con l’art.11 comma 1 lettera a) della legge n.217/2011, con decorrenza dal 17 gennaio 2012, ha abrogato l’art.01 comma 2 d.l. n.400/1993, ma non ha abrogato l’art.10 comma 1 della legge n.88/2001, che ha introdotto la nuova disposizione del rinnovo automatico di sei anni in anni delle concessioni demaniali marittime, per cui la durata indeterminata dei rapporti concessori instaurati nel periodo dal 18 aprile 2001 con l’art.10 comma 1 della legge 88/2001 rimane sicuramente un dato normativo vigente, soprattutto alla luce della regola generale della durata illimitata delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di un servizio di cui all’art.10 comma 1 del d.lgs. 59/2010.
- Nell’ordinanza del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 Balneari Rimini II l’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 viene richiamato al punto 9 nella parte in cui ha modificato l’art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993 con la previsione della durata di sei anni in sei anni con proroga automatica e salvo revoca di cui all’art.42 cod.nav., che il Giudice di pace di Rimini nell’ordinanza di rinvio ritiene ancora come normativa interna applicabile, e la stessa Corte europea al punto 10 sottolinea l’abrogazione del solo art.01 comma 2 del d.l. n.400/1993 e non dell’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 che continua a prevedere la proroga automatica delle concessioni balneari.
- Inoltre, dopo la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia Ue, il Parlamento del Governo Renzi ha approvato il c.d. “salvaspiagge” per le concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 con l’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016, inserito con la legge di conversione n.160/2016, mantenendo comunque la vigenza dell’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 e dell’art.10 comma 1 del d.lgs. n.59/2010: «3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
- In mancanza di una disciplina di revisione e riordino dalla materia, l’art.24 comma 3-septies deL d.l. n.113/2016 è ancora in vigore, ribadendo la durata illimitata delle concessioni balneari i cui titoli concessori e la cui attività è iniziata prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE, e la stessa Corte Ue nell’ordinanza del 10.7.2026 nella causa C-574/25 ne ha richiamato al punto 12 la vigenza, non contestata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn.17 e 18 del 2021 per rispetto alla sentenza n.40/2017 della Corte costituzionale.
- Infatti, la Corte costituzionale con sentenza n.40/2017 ha affermato la compatibilità costituzionale dell’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016: «Da ultimo, l’art. 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), introdotto in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, successivamente al deposito della sentenza della Corte di giustizia UE prima ricordata, ha previsto che «conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18», del d.l. n. 194 del 2009, ancora una volta «[n]elle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione europea».».
L’ordinanza della Corte Ue del 10.7.2026 nella causa C-574/25 Balneari Rimini II
- E’ in questo contesto normativo europeo e interno di durata illimitata o con legittima proroga automatica delle concessioni balneari, rappresentato dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 28 luglio 2025 che si colloca l’ordinanza della Corte di giustizia Ue del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 Balneari Rimini II.
- La pronuncia non stabilisce una percentuale di spiaggia libera necessaria per escludere la scarsità, non introduce una formula matematica e non afferma che la risorsa demaniale italiana sia non scarsa, perché non è il compito della Corte Ue. Il punto centrale è un altro: la scarsità costituisce una situazione di fatto che deve essere accertata dall’autorità competente, sotto il controllo del giudice nazionale.
- Nel dispositivo della propria ordinanza, la Corte precisa infatti che l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE trova applicazione quando il numero delle autorizzazioni disponibili per un’attività turistico-ricreativa è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali e che spetta all’autorità nazionale competente accertare tale circostanza, sotto il controllo di un giudice nazionale.
- È questo il dato dal quale occorre partire per comprendere la portata della pronuncia.
- La scarsità non può essere semplicemente presunta, come ha fatto l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del 9.11.2021 nn.17 e 18 o la Commissione europea nel parere motivato del 16.11.2023.
- L’ordinanza richiama espressamente il principio secondo cui la scarsità deve essere determinata facendo riferimento a una situazione di fatto, valutata dall’amministrazione competente e sottoposta al controllo del giudice.
- Non si tratta quindi di una qualificazione giuridica astratta che possa essere data per acquisita una volta per tutte. Occorre un accertamento amministrativo fondato su elementi oggettivi, che possa essere verificato in sede giurisdizionale.
- Questo passaggio assume particolare rilievo nel caso italiano, nel quale per lungo tempo il dibattito si è concentrato soprattutto sull’affermazione dell’esistenza di una situazione generalizzata di scarsità e sulle conseguenze che da tale affermazione deriverebbero in termini di obbligo di gara.
- La Corte, però, sposta il focus della questione, ricomponendo il giusto rapporto tra la regola (durata illimitata o con proroga automatica) e l’eccezione (durata limitata con gara): prima di applicare il meccanismo previsto dall’articolo 12 della direttiva per escludere la regola generale dell’art.11 della direttiva 2006/123/CE occorre verificare che ricorra effettivamente il presupposto della scarsità.
Nessun metodo unico imposto dalla Corte nell’ordinanza del 10.7.2026
- Un altro elemento particolarmente importante riguarda le modalità con cui la scarsità deve essere valutata.
- La Corte riconosce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri utilizzabili per effettuare tale valutazione. L’ordinanza ammette una valutazione generale e astratta riferita all’intero territorio nazionale, una valutazione effettuata caso per caso sulla situazione del territorio costiero del singolo Comune oppure una combinazione dei due approcci.
- La Corte non impone, dunque, un unico modello di misurazione.
- Il limite europeo è rappresentato dai requisiti che devono caratterizzare i criteri prescelti: essi devono essere obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.
- Questo significa anche che la direttiva 2006/123/CE non contiene una specifica metodologia matematica per determinare la scarsità.
- La parola “qualitativo”, inoltre, non compare nell’ordinanza della Corte Ue C-574/25 come requisito autonomo imposto dal diritto dell’Unione. La Corte riconosce invece la possibilità di utilizzare diversi modelli di accertamento, purché rispettosi dei quattro requisiti indicati.
Il significato e il valore della nota del Governo del 6 ottobre 2023 sulla mappatura nazionale
- L’ordinanza dedica attenzione anche alla valutazione effettuata dal Governo italiano nel 2023.
- La Corte ricorda che il Consiglio dei ministri del Governo Meloni, nella nota del 6 ottobre 2023, aveva ritenuto che le risorse naturali situate sul demanio pubblico marittimo italiano non fossero rare.
- Ma la Corte al punto 50 dell’ordinanza riporta anche i dati numerici “quantitativi” riferiti dal Giudice di pace di Rimini nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale e provenienti dal “rapporto acque balneazione” del 2017 del Ministero della Salute del Governo Gentiloni, secondo i quali, nel 2017, su 7.458 chilometri di costa italiana, 4.970 chilometri erano classificati idonei alla balneazione e, tra questi, solo 2.000 chilometri erano oggetto di concessioni, confermando la non scarsità della risorsa naturale.
- L’ordinanza registra inoltre che il giudice del rinvio aveva qualificato quella valutazione sulla non scarsità sia del 2017 del Ministero della Salute del Governo Gentiloni sia, in particolare, del 6 ottobre 2023 del Governo Meloni come generale e astratta, non discriminatoria e proporzionata.
- Questo passaggio non può essere letto come una certificazione europea della correttezza della conclusione raggiunta nel 2017 e ribadita nel 2023, perché non è questo il compito della Corte Ue né quello della Commissione europea.
- La Corte non dichiara che la mappatura italiana del 6 ottobre 2023 sia definitivamente valida se non indirettamente, affermando che l’assenza di scarsità è stata definitivamente accertata per l’intero territorio nazionale dall’autorità nazionale competente, il Governo (2023) o un sua articolazione (2017).
- In questo modo la nota del 6 ottobre 2023 entra nella ricostruzione della controversia e diventa oggetto delle verifiche che il giudice nazionale dovrà effettuare e che ha già effettuato.
- È quindi necessario distinguere due piani: da un lato, l’esistenza della valutazione governativa del 2023; dall’altro, il suo valore giuridico attuale e la sua idoneità a costituire un accertamento della scarsità conforme all’ordinanza della Corte.
Le quattro verifiche sulla scarsità della risorsa naturale rimesse al giudice nazionale
- È proprio su questo punto che l’ordinanza assume una portata particolarmente significativa.
- La Corte individua quattro questioni che devono essere verificate nell’ordinamento italiano.
- La prima riguarda la circostanza se il Consiglio dei ministri sia effettivamente, secondo il diritto interno, l’autorità competente a procedere all’accertamento.
- La seconda riguarda l’effettiva utilizzazione di criteri astratti e generali e la loro conformità ai requisiti di proporzionalità e non discriminazione.
- La terza concerne il carattere vincolante della nota del 6 ottobre 2023 nell’ordinamento italiano.
- La quarta riguarda la possibilità che il Comune di Rimini, sulla base delle norme di legge interna, possa discostarsi da quella valutazione nazionale facendo valere dati locali.
- Sono questioni decisive perché dimostrano che l’ordinanza ha definitivamente risolto il rapporto tra accertamento nazionale e dimensione territoriale, attraverso il già effettuato controllo di legalità del Giudice nazionale del rinvio pregiudiziale, il Giudice di pace di Rimini.
- Il diritto dell’Unione consente una combinazione tra approccio generale e valutazione locale, ma spetta all’ordinamento italiano stabilire concretamente quale sia l’autorità competente, quali siano i suoi poteri e quali effetti produca la sua determinazione.
- Anche il livello amministrativo nel quale le concessioni vengono concretamente rilasciate deve essere preso in considerazione nella valutazione della disponibilità limitata delle aree. Questo elemento non attribuisce al Comune il potere di fissare i criteri europei della scarsità perché il Comune non ha alcuna competenza legislativa, ma conferma che la dimensione territoriale non può essere ignorata e la verifica può essere fatta soltanto attraverso i PUAD regionali, ove esistenti e conformi alla legislazione vigente.
Il tavolo tecnico sulla mappatura nazionale del 2023
- Un passaggio importante riguarda il tavolo tecnico istituito nel 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
- L’articolo 10-quater del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva attribuito a quel tavolo il compito di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenendo conto del dato complessivo nazionale, di quello regionale disaggregato e della rilevanza economica transfrontaliera.
- Il tavolo concluse i propri lavori nell’ottobre 2023 e la Presidenza del Consiglio, con la successiva nota del 6 ottobre, ritenne insussistente la scarsità della risorsa a livello nazionale.
- Questo episodio conserva rilievo nella vicenda esaminata dalla Corte, anche se l’articolo 10-quater del d.l. n. 198/2022 è stato successivamente abrogato dal decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024
- Le questioni pertanto sono due e la risposta è già all’interno della valutazione del Giudice nazionale che ha effettuato il rinvio pregiudiziale:
a) chi è l’autorità competente nazionale richiamata dall’ordinanza della Corte? Soltanto il Governo; b) può il Comune di Rimini (come qualsiasi Comune costiero) derogare ai dati nazionali in base alle leggi dell’ordinamento interno? Assolutamente no, non avendo nessun potere normativo di pianificazione dell’uso dell’arenile al di fuori del PUAD o del PUADM regionale, anche in considerazione del fatto che la Regione Emilia-Romagna con la legge 25/2015 a dicembre 2015, subito dopo la discussione in Corte di giustizia della causa Promoimpresa, ha modificato la legge regionale n.9/2002 di gestione del demanio marittimo facendo scomparire ogni riferimento al PUAD o PUADM regionale previsto fino al 29.12.2015 nell’originario testo dell’art.3 comma 2, cioè sostanzialmente rinunciando al PUAD o PUADM già approvato con delibera consiliare n.468/2003.
- L’ordinanza C-574/25 non risolve direttamente queste due questioni. Ne rimette la soluzione all’ordinamento nazionale, che le ha già risolte attraverso il Giudice del rinvio pregiudiziale.
- L’ordinanza della Corte non stabilisce che queste contestazioni siano fondate, ma lascia al giudice nazionale il compito di verificare se l’accertamento del 2023 sia stato effettivamente effettuato secondo criteri compatibili con quanto richiesto dal diritto dell’Unione.
- La conseguenza pratica è particolarmente importante per i territori nei quali l’amministrazione disponga di dati concreti sulla disponibilità di ulteriori aree demaniali concedibili, attraverso i PUAD o PUADM regionali, se esistenti.
- Se un determinato strumento di pianificazione costiera dimostra l’esistenza di aree effettivamente disponibili per nuove concessioni, quel dato è sicuramente rilevante nell’accertamento della situazione locale.
- Ne deriva una conseguenza importante: l’accertamento insindacabile sul piano nazionale da parte del Governo dell’insussistenza della scarsità può essere automaticamente equiparato alla scomparsa di qualsiasi possibile obbligo di procedura competitiva, continuando ad applicarsi la regola generale della durata illimitata o con proroga automatica delle concessioni balneari di cui all’art.11 della direttiva Bolkestein, come correttamente recepito nell’ordinamento interno dagli artt.10 comma 1 e 19 comma 1 del d.lgs. n.59/2010 e come confermato, per i titoli assegnati prima del 28.12.2009, dall’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016.
Il calendario italiano verso il 30.9.2027 o verso la durata illimitata o con proroga automatica?
- Sul piano interno, nel frattempo, la normativa italiana continua a prevedere un doppio percorso normativo verso le procedure selettive in applicazione dell’art.12 della direttiva Bolkestein con gli artt.3 e 4 della legge n.118/2022 e, contestualmente e prima (e dopo) della legge sulla concorrenza del 2022, di durata illimitata o con proroga automatica in applicazione dell’art.11 della direttiva 2006/123/CE con gli artt.10 comma 1 e 19 comma 1 del d.lgs. n.59/2010, con l’art.10 comma 1 della legge n.88/2001 e, le concessioni ante 2010, con l’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016.
- In particolare, la legge n. 118/2022, come modificata dal decreto-legge n. 131/2024, ha individuato nel 30 settembre 2027 il termine massimo di efficacia delle concessioni in essere, con la possibilità di uno slittamento sino al 31 marzo 2028 nei casi e alle condizioni previste dalla legge per la conclusione delle procedure.
- Un altro elemento destinato ad assumere rilievo è l’art. 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.
- La disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza unificata uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
- La previsione del bando-tipo risponde all’esigenza di garantire condizioni omogenee nelle procedure di affidamento, ma lascia aperta una questione di fondo: è compatibile la procedura di gara con l’accertamento della disponibilità non limitata della risorsa, dopo l’ordinanza della Corte Ue del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25?
- Una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della regolamentazione del settore delle concessioni balneari conduce ad escludere tassativamente la compatibilità tra procedura di gara attraverso la definizione di un bando-tipo e la durata illimitata o con proroga automatica di tutti i titoli concessori.
- Si ribadisce che Il diritto nazionale non consente al Comune di Rimini (né a nessun altro Comune costiero) di discostarsi, sulla base di dati locali, dalla valutazione di non scarsità della risorsa naturale contenuta nella nota del Governo del 6 ottobre 2023 e nella mappatura nazionale trasmessa alla Commissione Ue, perché le funzioni di programmazione e d’indirizzo generale sulla pianificazione del territorio dell’arenile competono alla Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 9/2002) che non le ha esercitate attraverso il PUAD non più vigente e quindi non ha più delegato la propria competenza al Comuni (nella stessa situazione sono anche altre Regioni), mentre la competenza legislativa in materia di “tutela della concorrenza” (“ordinamento civile”) è di esclusiva competenza dello Stato [art. 117, co. 2, lett. e) e l) Cost.], che tale competenza ha esercitato.
- In buona sostanza, alle concessioni balneari italiane, per scelta del legislatore ordinario nazionale e del Governo e nell’interpretazione “definitiva” della Corte di giustizia Ue, si applica la direttiva Bolkestein ma soltanto nella regola generale dell’art.11, che tutela la durata illimitata o con proroga automatica delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di un’attività economica di “servizio” sull’arenile, non trovando alcuna applicazione l’eccezione della durata limitata con procedura selettiva prevista nella generica formulazione dell’art.12 della direttiva 2006/123/CE, sicuramente con effetto diretto ma senza diretta applicazione nell’ordinamento interno se non attraverso la normativa di recepimento, che il legislatore ha correttamente approvato con il d.lgs. n.59/2010.
- Gli artt.3 e 4 della legge n.118/2022 vanno pertanto abrogati, in quanto introdotti nella legge sulla concorrenza 2022 per “coprire” le amenità argomentative dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze del 2021 sul falso presupposto, né costituzionalmente né comunitariamente orientato, di dover applicare l’art.12 della direttiva Bolkestein, creando l’attuale caos normativo che occorre ora immediatamente dipanare.
Ordinanza 10.7.2026 causa C-574/2025 sulle concessioni balneari e sentenza del 3.9.2026 causa C-653/24 sulle piccole concessioni idroelettriche: la Corte Ue archivia il capitolo Promoimpresa
- Il combinato disposto dell’ordinanza del 10 luglio 2026 nella causa C-574/2025 Balneari Rimini sulle concessioni balneari e la sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna rappresenta la migliore soluzione interpretativa possibile per la Corte di giustizia Ue per accontentare quasi contestualmente i duri quesiti del Giudice di pace di Rimini e le questioni pregiudiziali più “istituzionali” della Corte costituzionale con l’ordinanza n.161/2024, gli uni e le altre indirizzati ad escludere dal campo di applicazione della direttiva servizi concessioni di beni quali quelle demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e le piccole concessioni idroelettriche, cancellando di fatto ogni traccia interpretativa della pessima sentenza Promoimpresa.
- Per quanto riguarda i quesiti del Giudice di pace di Rimini a cui la Corte di giustizia non ha risposto dichiarandoli irricevibili, essi rappresentano la conferma della scelta della Corte Ue di non confrontarsi con gli errori e le omissioni della sentenza Promoimpresa, così come era già accaduto con la ordinanza del 4 giugno 2026 nella causa C-464/24 Balneari Rimini.
- Il primo quesito pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini è trascritto al punto 27 dell’ordinanza della Corte Ue del 10.7.2026: «1) Si chiede alla Corte se l’articolo 195 e l’articolo 51 [TFUE], anche alla luce dell’articolo 345 dello stesso TFUE, i considerando n. 9 e n. 57, l’articolo 1 paragrafo 5 e [P] articolo 2 paragrafo 2 lettere a) e i) della direttiva [2006/123], devono essere interpretati nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, operanti nel settore del turismo e che svolgono in maniera costante e non occasionale servizi non economici di interesse generale e attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità all’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché attività turistiche, culturali e ambientali, sono escluse dal campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva [2006/123], e/o da quello dall’articolo 49 del TFUE.».
- La Corte con l’ordinanza del 10.7.2026 ai punti 34-36 ha dichiarato irricevibile il primo quesito pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini con una motivazione che, a contrariis, conferma la fondatezza delle “certezze” interpretative del Giudice del rinvio, che ha rinfacciato alla Corte Ue il discriminatorio e contradditorio iter argomentativo che ha portato la Corte comunitaria con la sentenza Adusbef (Pont Morand) del 7.11.2024 nella causa C-683/22 ad assoggettare al campo di applicazione dell’art. 43 della direttiva 2014/23/UE la modifica del 14.10.2021 della concessione di una pluralità di tratte autostradali dell’estensione di oltre 2.800 chilometri assegnata dall’ANAS nel 2003 senza gara ad Autostrade per l’Italia (ASPI), considerando l’accordo stesso come modifica non sostanziale della convenzione unica del 2007 e così garantendo la legittimità vendita del pacchetto azionario dal Gruppo Benetton a Cassa Depositi e Prestiti, avallato dalla Commissione Ue, per una buonuscita di 9 miliardi e duecentomilioni.
- Ebbene, ancora una volta la Corte di giustizia Ue si è rifiutata di interpretare l’art.195 TFUE, che con decorrenza dal 1.12.2009 ha escluso dall’applicazione al settore turismo le direttive di armonizzazione come la Bolkestein, entrata in vigore il 28 dicembre 2009. Questa norma era stata ignorata nella sentenza Promoimpresa e ad un errore grossolano come questo la Corte di giustizia non avrebbe mai potuto rimediare esplicitamente se non ammettendo di aver sbagliato.
- Ancora una volta, inoltre la Corte di giustizia Ue si è rifiutata di interpretare l’art.345 TFUE e i considerando 9 e 57 della direttiva 2006/123/CE, che escludono dal campo di applicazione sia del diritto primario Ue che dalla direttiva Bolkestein le attività economiche che attengono alla pianificazione del territorio di proprietà pubblica. Anche in questo caso le predette norme erano state ignorate nella sentenza Promoimpresa e ad un ulteriore errore clamoroso come questo la Corte di giustizia non avrebbe mai potuto rimediare esplicitamente se non ammettendo di aver sbagliato.
- Infine, l’unica risposta non omissiva che la Corte Ue nell’ordinanza del 10.7.2026 ha fornito al primo quesito è quella di irricevibilità condizionata rispetto all’art.51 TFUE e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e i), della direttiva 2006/123/CE.
- La legislazione nazionale e quelle regolamentare regionale e comunale prevedono, senza dover fare nessuna prova alla Corte Ue se non la verifica che ha fatto lo stesso Giudice del rinvio, che gli stabilimenti balneari operanti svolgono in maniera costante e non occasionale servizi non economici di interesse generale e attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità l’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché le attività turistiche, culturali e ambientali. In realtà, come risulta dagli atti di causa, Balneari Rimini è un ristorante-bar sull’arenile e quindi la Corte di giustizia, astutamente, ha approfittato di questa particolare attività economica per concludere che non era stata fornita la prova dello svolgimento di attività di interesse pubblico sul demanio, fatto che invece è notorio per gli stabilimenti balneari veri e propri.
- La Corte ha anche dichiarato irricevibile la seconda parte della quarta questione pregiudiziale ai punti 38-39: la apparente non risposta nell’ordinanza del 10.7.2026 sulla seconda parte della quarta questione è in realtà una dura risposta indiretta alla Commissione europea, a cui non è stato consentito neanche di presentare osservazioni scritte nella causa per essere stata platealmente segnalata dal Giudice di pace di Rimini per comportamento scorretto e sleale nei confronti dello Stato italiano, appunto «consistente nel brandire la minaccia di un ricorso per inadempimento e nel diffondere o consentire la più ampia diffusione possibile delle informazioni contenute nel parere motivato, che contestano la valutazione del governo italiano secondo cui la condizione di scarsità delle risorse naturali, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, non era soddisfatta per quanto riguarda il demanio marittimo italiano».
- In modo originale e geniale, la Corte di giustizia ha demolito il parere motivato della Commissione europea e la mancanza di riservatezza nell’ambito della procedura di infrazione avallando integralmente il comportamento del Governo Meloni nella verifica della non scarsità della risorsa naturale di cui alla mappatura nazionale comunicata con nota del 6 ottobre 2023 ma già accertata nel 2017 durante il Governo Gentiloni.
- Francamente, superflua e comunque in contraddizione rispetto alle opposte risposte che aveva fornito la Corte nella sentenza AGCM, nella sentenza S.I.I.B. e nella prima ordinanza Balneari Rimini è la soluzione nell’ordinanza del 10.7.2026 al terzo quesito pregiudiziale, quello relativo alla non applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 e prorogate solo ex lege senza alcun rinnovo, come precisato ai punti 60-66.
- La mancata delibazione dell’art.44 della direttiva Bolkestein nella sentenza Promoimpresa e quindi l’inapplicabilità della direttiva servizi alle concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 e prorogate solo ex lege non viene affrontata con una risposta condivisibile da parte della Corte, che al punto 66 dell’ordinanza del 10 luglio 2026 fa un volo pindarico sul punto 48 della sentenza S.I.I.B. in una fattispecie in cui aveva chiesto ed ottenuto come risposta dal Consiglio di Stato la non applicazione della direttiva servizi ad un concessionario che aveva il titolo prorogato per legge fino all’attualità, ma aveva avuto l’illegittimo incameramento delle strutture non amovibili ai sensi dell’art.49 cod.nav. nel 2009 dal Comune di Rosignano Marittimo, cioè in un momento in cui la concessione non era ancora scaduta.
- Certamente, la risposta contraddittoria sul campo di applicazione della Bolkestein rispetto ad un regime giuridico – quello della proroga automatica di cui all’art.10 comma 1 della legge n.88/2001, tuttora vigente – introdotto prima dell’esistenza stessa della direttiva servizi, oltre che prima della scadenza del termine di recepimento, sgomenta molto sulla tenuta logico-interpretativa dell’ordinanza del 10.7.2026 e lede il principio comunitario della certezza delle situazioni giuridiche già cristallizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.59/2010 di recepimento della direttiva in questione.
- Tale contraddittoria risposta viene sostanzialmente superata da quella della Corte sulla non scarsità della risorsa naturale, che conduce l’interprete interno ad individuare nell’art.11 della Bolkestein la regola generale europea della durata illimitata o con proroga automatica delle autorizzazioni amministrative e negli artt.10 comma 1 e 19 comma 1 del d.lgs. n.59/2010 la normativa interna operativa, che rende ancora più “effettiva”, nonostante la proroga introdotta dall’art.3 della legge n.118/2022 nelle sue varie evoluzioni, la legittimità della proroga automatica del mai abrogato (neanche dall’astuto legislatore del 2011) art.10 comma 1 della legge n.88/2001.
- Ne consegue che, chiusa con la sentenza Randstad Italia della Grande Sezione della Corte di giustizia del 21 dicembre 2021 nella causa C-497/20 e con la ordinanza n.14568/2026 della Cassazione a Sezioni unite la stagione infelice della disapplicazione diretta da parte del Consiglio di Stato delle norme di legge in presunto (inesistente) contrasto con il diritto dell’Unione di non diretta applicazione, se non passando attraverso il necessario vaglio della Corte costituzionale, la Corte Ue con l’ordinanza Balneari Rimini II finisce per legittimare integralmente il vigente quadro normativo interno prima dell’intervento surrettizio e mistificatorio della proroga prima al 31.12.2023, poi al 31.12.2024, infine al 30.9.2027, introdotta dalle varie modifiche dell’art.3 comma 1 della legge n.118/2022, che unitamente all’art.4 della stessa legge va abrogato.
- La sentenza del 3 settembre 2026 della Corte di giustizia nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna completa il quadro interpretativo di cancellazione degli effetti perversi della pessima sentenza Promoimpresa, integrandosi e coordinandosi con l’ordinanza Balneari Rimini II.
- La Corte Ue nella sentenza del 3.9.2026 accoglie integralmente la posizione interpretativa dell’autorevolissimo Giudice del rinvio (Corte costituzionale, ordinanza n.161/2024) e dell’Avvocato generale e conclude escludendo le piccole concessioni idroelettriche come concessioni (di produzione) di beni dal campo di applicazione della Bolkestein: «L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 4, punto 1, e l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva non si applica agli impianti che hanno come unica attività, o, quanto meno, come attività principale, la produzione di energia elettrica, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche.»
- Si tratta, in buona sostanza, di tornare ad applicare il principio della sussidiarietà del diritto dell’Unione rispetto alla normativa degli ordinamenti nazionali, sancita in materia di affidamento da parte dello Stato in godimento alle imprese dietro corrispettivo dei beni immobili di proprietà pubblica, come l’arenile o l’acqua dei fiumi e dei laghi, dall’art.345 TFUE, disposizione dei Trattati con cui la Corte di giustizia non ha voluto confrontarsi nonostante la esplicita domanda del Giudice di pace di Rimini nelle due ordinanze del 4.6.2025 e del 10.7.2026.
- Ai punti 30-32 della sentenza della Corte Ue del 3.9.2026 si coglie la “sofferenza” e la contraddizione nel voler (dover) distinguere la situazione delle piccole concessioni idroelettriche da quella delle concessioni balneari, sconfessando la posizione del Governo italiano che, sulla base di una procedura di infrazione sulle grandi concessioni idroelettriche archiviata dalla Commissione Ue nel settembre 2021 prima del ricorso alla Corte costituzionale contro la legge regionale di proroga della Regione Emilia-Romagna, aveva sostenuto l’applicazione anche alle piccole concessioni idroelettiche dei principi della sentenza Promoimpresa.
- Evidente la contraddizione e l’omissione della Corte di giustizia nella sentenza del 3.9.2026, nel momento in cui omette il fatto che il 14° considerando della direttiva 2014/23/UE ricomprende nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein proprio la tipologia delle concessioni idroelettriche (e delle concessioni autostradali ASPI), con il paradosso che il 15° considerando della stessa direttiva concessioni venga utilizzato dalla Corte Ue nella sentenza Promoimpresa per escludere le concessioni balneari dal campo di applicazione della direttiva concessioni del 2014 senza però far alcun riferimento alla direttiva 2006/123/CE.
- Questo il testo nel 14° considerando della direttiva 2014/23/UE omesso dalla Corte Ue: «Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell’operatore economico e non su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e nel cui quadro l’operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva.».
- In ogni caso, la Corte di giustizia non poteva fare di più e di meglio per uscire dalla trappola interpretativa in cui si era infilata nel combinato disposto dell’ordinanza del 28.7.2025 del Giudice di pace di Rimini nella causa C-574/25 Balneari Rimini II e dell’ordinanza n.161/2024 della Corte costituzionale nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna, finendo per escludere, di fatto e di diritto, sia le concessioni balneari che quelle piccole idroelettriche dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein, quantomeno per quanto riguarda le prime rendendo definitivamente non operativa l’eccezione dell’art.12 della durata limitata delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di un servizio.
Considerazioni conclusive
- Il Governo, il Parlamento e le Regioni costiere potranno e dovranno dare seguito alle indicazioni e ai principi della Corte di giustizia Ue espressi nell’ordinanza del 10 luglio 2026 della causa C-574/25 Balneari Rimini II, e che appaiono a chi scrive orientarsi nel senso di considerare sì le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come concessioni di beni assoggettate comunque al campo di applicazione della direttiva Bolkestein come autorizzazioni amministrative, ma di durata illimitata o con proroga automatica come previsto dall’art.11 della stessa Direttiva 2006/123/CE e come correttamente recepito dall’ordinamento nazionale con l’art.10 comma 1 della legge n.88/2001, tuttora vigente, e con l’art.10 comma 1 del d.lgs. n.59/2010, decreto legislativo di recepimento della Bolkestein in attuazione della delega di cui all’art.41 della legge n.88/2009, tenendo conto, in ogni caso, della contestuale vigenza dell’art.24 comma 3-septies del d.l. n.113/2016 e, in ogni caso e in subordine, della non oppugnabilità di moltissimi titoli concessori ai quali è stata applicata la procedura degli “atti formali” di cui all’art.37 cod.nav. e dell’art.18 reg.attuaz.cod.nav. con l’affissione all’albo pretorio del Comune competente e la non opposizione per l’assegnazione in proroga fino al 31.12.2033 della durata delle concessioni, in applicazione dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 6835/2026).
- Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi descritto, il Governo e il MIT e molte Regioni hanno ben operato, dal momento che, innanzitutto, non è stato ancora adottato il decreto (inter)ministeriale previsto dall’art.4 comma 9 della legge n.118/2021 e non è stato ancora approvato il bando-tipo di cui all’art.8 del d.l. n.32/2026, che allo stato non potrebbe trovare alcuna pratica applicazione sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativa attualmente in corso, tutte di durata illimitata o con proroga automatica.
- Certamente urge un intervento legislativo chiarificatore, utilizzando se possibile il disegno di legge sulla concorrenza per il 2026, per sanare gli errori commessi con la legge n.118/2022 sulla concorrenza e il successivo inserimento degli artt.3 e 4 non compresi nell’originario disegno di legge, come riviene dall’analisi proposta della normativa vigente, della giurisprudenza sovranazionale e nazionale applicabile e dalla (carente) situazione della pianificazione regionale dell’uso dell’arenile ai sensi dell’art.6 comma 3 del d.l. n.400/1993 e dell’art.1 comma 254 della legge n.296/2006.
- In ogni caso si rileva che l’ordinanza della Corte di giustizia del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 Balneari Rimini II, attraverso i quesiti posti dal Giudice di pace di Rimini, ha restituito al Governo e al Parlamento la potestà legislativa e regolamentare espropriata, con molte complicità e molti impulsi provenienti dall’Italia, da funzionari della Commissione europea con comportamento discriminatorio rispetto ai balneari di Spagna e Portogallo. Il ruolo negativo della Commissione europea, dell’AGCM e del Consiglio di Stato in subiecta materia è stato annullato.
- Ne consegue che gli artt.3 e 4 della legge n.118/2022 devono essere abrogati, procedendo ad un ordine della materia che salvaguardi i diritti degli attuali concessionari e dia definitive certezze di continuità aziendale e di investimenti al settore.
- Bisogna tornare alla legalità ed evitare quei fenomeni corruttivi interni e internazionali che lo stravolgimento interpretativo delle leggi nazionali (ancora) applicabili al settore balneare ha già provocato. E’ una questione strategica per lo Stato di diritto fondato sulla Costituzione.
Rimane l’impossibilità di chiudere un’azienda non fallita da accertare attraverso una richiesta alla corte europea dei diritti dell’uomo
Egregio Avvocato, considerando i suoi precedenti successi forensi anche in ambito europeo, se il DIRITTO si avvale anche del buon senso e della ragionevolezza, Lei è destinato a diventare il paladino della giustizia nei confronti della gente comune, talvolta “oppressa” (impiegati pubblici precari, balneari e non solo). Probabilmente occorrerà ancora un po’ di tempo, affinché qualcuno (anche parte di una opinione pubblica completamente “drogata” dai media e da chi ha forti interessi speculativi), riesca a metabolizzare la realtà dei fatti, completamente diversa da come più di qualcuno vorrebbe far credere!
GRAZIE Avvocato