Concessioni, la prova dell’idroelettrico: quando la politica vuole, la strada si trova

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Foti annuncia dal 2027 una norma per riaffidare gli impianti agli attuali gestori in cambio di investimenti. Ma per i balneari il Governo continua a presentare le gare come una strada senza alternative. Il confronto con la Spagna mostra che a Bruxelles si può negoziare, differenziare e difendere le situazioni pregresse.

Il principio, a questo punto, è difficile da contestare: quando esiste una volontà politica, anche un vincolo europeo inserito nel PNRR può essere rimesso in discussione. Lo dimostra il dossier idroelettrico, sul quale il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti ha annunciato l’intenzione di introdurre dal 2027 una nuova autorizzazione a favore degli attuali gestori, subordinata a un piano di investimenti capace di aumentare la produzione e ammodernare gli impianti. Non si tratterebbe, almeno formalmente, di una semplice proroga. La cosiddetta “quarta via” punta a costruire un nuovo titolo per il gestore uscente, legandolo a investimenti industriali e ambientali. È però evidente la sostanza politica dell’operazione: evitare che la gara diventi l’unica soluzione possibile e garantire continuità gestionale agli operatori già presenti.

L’idroelettrico era nel PNRR

La differenza rispetto alle concessioni balneari è decisiva. La revisione delle grandi derivazioni idroelettriche fu inserita espressamente nel PNRR, con l’obiettivo di rendere obbligatorie le procedure competitive e superare progressivamente proroghe e rinnovi dei rapporti esistenti; l’impegno venne poi attuato con l’articolo 7 della legge n. 118 del 2022. Le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, invece, non figuravano formalmente tra gli obiettivi e i traguardi del Piano. La stessa Commissione europea, attraverso una propria portavoce, precisò che il dossier balneare non faceva parte degli obiettivi formali del PNRR.

Eppure oggi il Governo prova a riaprire proprio il capitolo idroelettrico, quello sottoposto al vincolo più forte, mentre sulle concessioni balneari continua a procedere verso le gare generalizzate. Al 30 settembre 2026 è stata presentata alla Conferenza unificata anche la bozza del bando-tipo nazionale: procedure da avviare entro il 30 giugno 2027 e nuove concessioni di durata compresa tra cinque e venti anni. La contraddizione politica è evidente. Se si può negoziare con Bruxelles per modificare una riforma scritta nel PNRR, è difficile sostenere che non esistessero margini per una diversa soluzione sul demanio marittimo, che nel Piano non era stato inserito.

La “quarta via”

Il modello prospettato per l’idroelettrico prevede la riassegnazione o rimodulazione del rapporto a favore dell’operatore uscente in cambio di un piano straordinario di investimenti. Secondo le proposte avanzate dal settore, questa soluzione potrebbe avere una durata almeno ventennale e sbloccare fino a 16 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Foti collega questa apertura a due elementi nuovi. Il primo è la riforma francese, che ha trasformato le grandi concessioni idroelettriche in autorizzazioni: la legge promulgata il 29 giugno 2026 prevede il passaggio al nuovo regime per gli impianti sopra 4,5 MW e considera autorizzati per vent’anni gli impianti interessati, nel quadro di un’intesa politica raggiunta con la Commissione europea.

Il secondo elemento è la sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2026, causa C-653/24. La Corte ha stabilito che la direttiva servizi non si applica agli impianti la cui attività unica o principale consiste nella produzione di energia elettrica, come le piccole derivazioni idroelettriche, perché l’elettricità è un bene e non una prestazione di servizi. La pronuncia riguarda direttamente le piccole derivazioni e non autorizza automaticamente il rinnovo di qualsiasi concessione idroelettrica. Dimostra però che l’applicazione della direttiva Bolkestein non può essere affermata in modo indiscriminato per ogni utilizzo di un bene pubblico: occorre prima qualificare la natura concreta dell’attività.

Reciprocità a geometria variabile

Il ministro ha posto anche il tema della reciprocità: l’Italia non dovrebbe aprire il proprio mercato se gli altri Paesi europei mantengono sistemi più protettivi per gli operatori nazionali. È un argomento politicamente comprensibile, ma che diventa ancora più significativo se applicato alle concessioni costiere. La Spagna rappresenta il caso più istruttivo. La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione INFR(2022)4121 nel febbraio 2023, contestando l’assenza di una selezione trasparente e imparziale per le concessioni sul demanio marittimo-terrestre. Il 16 dicembre 2024 è arrivato il parere motivato, che ha censurato anche le proroghe fino a 75 anni perché attribuiscono un vantaggio preferenziale agli operatori esistenti.

Dunque, al 30 settembre 2026, sono trascorsi più di tre anni e mezzo dall’apertura formale dell’infrazione e circa ventuno mesi dal parere motivato. Nonostante questo, la Spagna non ha ancora completato la riforma: il Ministero per la transizione ecologica ha pubblicato nel marzo 2026 soltanto un progetto di modifica del Reglamento General de Costas, sottoposto a osservazioni fino al 15 aprile. Nelle fonti ufficiali consultate non risulta ancora pubblicato nel Boletín Oficial del Estado il decreto definitivo. Il testo consolidato del Real Decreto 876/2014 continua infatti a indicare come ultimo aggiornamento pubblicato quello del 20 aprile 2024.

La Spagna tutela il pregresso

Il punto più importante, tuttavia, riguarda le vecchie concessioni. Nei documenti ufficiali spagnoli si legge che la Commissione ha riconosciuto che la procedura d’infrazione non riguarda le concessioni rilasciate ai sensi della prima disposizione transitoria della Ley de Costas del 1988, cioè i titoli compensativi attribuiti ai precedenti proprietari dopo l’inclusione dei loro beni nel demanio pubblico. Non è quindi corretto affermare, senza precisazioni, che Bruxelles abbia imposto alla Spagna di cancellare tutte le vecchie scadenze. Il nucleo originario di quelle concessioni storiche rimane fuori dal perimetro dell’infrazione.

Diverso è il discorso per le proroghe straordinarie introdotte dall’articolo 2 della Ley 2/2013. Quando coprono attività economiche, queste proroghe sono comprese nelle contestazioni europee. Il progetto spagnolo prevede che i titoli prorogati restino inizialmente in vigore, ma che la loro durata venga ricalcolata limitandola al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti realizzati prima del 15 febbraio 2023 e ad assicurare un’equa remunerazione dei capitali investiti.miteco. La formula più accurata è quindi questa: la riforma spagnola non mette in discussione le concessioni storiche originarie riconosciute dalla disposizione transitoria del 1988, ma interviene sulle proroghe straordinarie del 2013 relative alle attività economiche. È una distinzione giuridica essenziale, che impedisce di trasformare il caso spagnolo in uno slogan impreciso.

Nessun automatismo europeo

Il confronto tra Italia e Spagna non dimostra che ogni proroga sia automaticamente legittima. Dimostra qualcosa di politicamente altrettanto rilevante: gli Stati trattano con la Commissione, delimitano il campo delle contestazioni, costruiscono regimi transitori e difendono determinate posizioni giuridiche pregresse. Madrid, dopo oltre tre anni dall’avvio dell’infrazione, sta ancora negoziando l’adeguamento e ha predisposto una riforma che distingue tra concessioni storiche, attività economiche, proroghe straordinarie, investimenti ammortizzati e procedimenti futuri. Il Governo spagnolo ha inoltre ammesso che, dopo la modifica regolamentare, sarà necessario intervenire anche sulla legge nazionale: segno che il problema non è ancora definitivamente risolto.

In Italia, invece, ai balneari è stato ripetuto per anni che le gare costituivano un esito inevitabile, mentre oggi per l’idroelettrico si invocano reciprocità, specificità nazionale, investimenti, continuità industriale e un nuovo modello autorizzatorio. Sono esattamente gli strumenti politici e giuridici che il settore balneare ha chiesto di valutare: tutela degli investimenti, riconoscimento delle situazioni pregresse, distinzione tra proroga automatica e nuovo titolo, verifica concreta dei presupposti europei.

Due pesi, due misure

La questione non è contrapporre l’idroelettrico ai balneari. Entrambi sono comparti economici importanti e meritano norme certe, investimenti e procedure compatibili con il diritto europeo. Il problema è il diverso grado di determinazione politica con cui vengono difesi. Per l’idroelettrico il Governo è pronto a riaprire una riforma contenuta nel PNRR, a utilizzare il precedente francese e a sostenere che senza reciprocità europea la gara perde significato. Per le concessioni demaniali marittime, che non erano un obiettivo formale del PNRR, la stessa capacità negoziale non è stata esercitata con uguale forza.

La lezione che arriva dalle parole di Foti è dunque molto più ampia del settore energetico: i cosiddetti obblighi europei non escludono il confronto politico, l’interpretazione giuridica e la ricerca di soluzioni alternative. Quando la volontà esiste, si cambia persino una riforma vincolata al PNRR. Quando non esiste, anche ciò che nel PNRR non c’era viene presentato come inevitabile.

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