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Procura e rappresentanza: la Plenaria 11/2025 ribalta il precedente del TAR Liguria

Il principio affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 (presidente Luigi Maruotti, estensore Luca Lamberti)è destinato a produrre un effetto immediato su molte controversie pendenti, a cominciare dalla sentenza n. 1001/2025 del TAR Liguria sul caso Albenga–AGCM. Il TAR, lo scorso 15 settembre, aveva ritenuto sanabile il difetto di rappresentanza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, applicando per analogia l’art. 182, comma 2, del codice di procedura civile come novellato dalla “riforma Cartabia”. In base a tale norma, il giudice può concedere un termine per la regolarizzazione della procura o del potere di rappresentanza. Ma la Plenaria del Consiglio di Stato ha ora chiuso definitivamente la porta a questa interpretazione. Con una decisione di principio, ha stabilito che il processo amministrativo non ammette sanatorie di procura o rappresentanza, perché la sua disciplina è completa e autonoma: “L’art. 182, comma 2, c.p.c. – si legge nella motivazione – non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo”. In altri termini, se la rappresentanza o la procura non sono valide al momento della proposizione del ricorso o della costituzione, il vizio è insanabile e l’atto processuale è inammissibile. Di conseguenza, qualora la vicenda di Albenga dovesse approdare in appello, l’esito sarebbe quasi inevitabilmente diverso: il Consiglio di Stato, vincolato ai principi della Plenaria, non potrebbe confermare la sanatoria disposta dal TAR e dovrebbe dichiarare inammissibile la costituzione dell’AGCM per difetto originario di rappresentanza. Resta un’unica possibile via d’uscita: la valutazione dell’errore scusabile, richiamata dalla stessa Plenaria come clausola di equità per le cause avviate in un contesto interpretativo ancora incerto. Ma per il futuro la linea è tracciata. Il messaggio ai pratici del diritto è chiaro: nel processo amministrativo la forma torna centrale. Procure e deleghe devono essere perfette sin dall’origine, perché dopo la Plenaria 11/2025 non c’è più spazio per regolarizzazioni a posteriori. Il caso: una procura rilasciata in Francia e autenticata da un avvocato italiano Il giudizio prende le mosse dal ricorso di un cittadino francese contro il silenzio del Ministero della Giustizia su una richiesta di “garanzia preventiva di non estradizione” verso gli Stati Uniti.Nel corso dell’appello, il Governo americano aveva eccepito la nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero ma autenticata dal difensore italiano.La Terza Sezione, ravvisando un contrasto interno al Consiglio di Stato, ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, chiedendo se fosse possibile sanare il vizio attraverso il successivo deposito di una nuova procura, come avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. L’Adunanza Plenaria ha escluso ogni possibilità di sanatoria, chiarendo che la disciplina del codice del processo amministrativo (c.p.a.) è completa e non presenta lacune da colmare con norme del codice di procedura civile.Secondo i giudici, la procura speciale deve esistere prima o al momento della sottoscrizione del ricorso: in mancanza, l’atto è giuridicamente privo di sottoscrizione e il processo non può dirsi validamente instaurato. “La mancanza di una norma sulla sanatoria non è una lacuna, ma una scelta…

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CGA dà ragione ai balneari: illegittima la nuova procedura regionale sui Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), riunito a Sezioni Riunite lo scorso 18 settembre 2025, ha accolto il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana presentato dall’Associazione Turistica Balneare Siciliana (ATBS), difesa dagli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, contro il decreto n. 1 del 2 gennaio 2025 e la circolare n. 3 del 3 gennaio 2025 emanati dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. Secondo il parere n. 131/2025 del CGA, i due atti – che disciplinavano la nuova procedura per l’approvazione dei Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.) – sono illegittimi nella parte in cui affidano alla Giunta comunale e agli uffici tecnici il potere di modificare i piani dopo la fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il CGA ha stabilito che tale procedura contrasta con la normativa regionale e nazionale che attribuisce al Consiglio comunale, e non alla Giunta, la competenza esclusiva in materia di pianificazione urbanistica.Il collegio, presieduto da Gabriele Carlotti e con estensore Maurizio Antonio Pasquale Francola, ha rilevato che “la Giunta comunale è priva di legittimazione, non sussistendo alcuna norma di legge che l’autorizzi a intervenire in un procedimento che la legge regionale riserva espressamente al Consiglio comunale”. Ne consegue che i punti 8, 10, 11, 12 e 13 della circolare del 3 gennaio 2025, nonché la corrispondente parte del decreto assessoriale, devono essere considerati annullati. Trattandosi di atti a contenuto generale, l’annullamento ha effetto erga omnes, cioè vale per tutti i Comuni e non soltanto per i soggetti ricorrenti. Tuttavia, per la piena efficacia della decisione sarà necessario attendere il decreto del Presidente della Regione Siciliana, che dovrà recepire il parere del CGA e chiudere formalmente il procedimento del ricorso straordinario. Nel frattempo, l’esito della pronuncia fornisce già un importante orientamento per le amministrazioni locali, chiamate a riesaminare le procedure in corso di approvazione dei P.U.D.M. secondo quanto previsto dalle leggi regionali vigenti In una nota, l’Associazione Turistica Balneare Siciliana ha espresso soddisfazione per la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sottolineando che: “Vi sono già rilevanti ragioni per valutare una revisione delle procedure in corso di approvazione dei P.U.D.M., consentendo la più compiuta valutazione delle osservazioni formulate dai portatori di interesse legittimo nell’ambito del procedimento”. La pronuncia del CGA segna un passaggio importante per la gestione del demanio marittimo in Sicilia, riaffermando che le competenze urbanistiche e pianificatorie non possono essere modificate da atti amministrativi, ma solo da norme di legge.Un principio destinato a orientare le future scelte dell’Assessorato regionale e dei Comuni costieri nella definizione dei nuovi piani del demanio marittimo. Scarica il parere della CGA