La Commissione Ue va fermata immediatamente dal Governo o dalle Procure per l’ingerenza corruttiva sulla tutela delle imprese balneari

di Vincenzo De Michele Come già segnalato in precedente scritto, la importantissima sentenza del Tar Toscana del 10 marzo 2025 n.431, che modifica la propria giurisprudenza del 2024 (sentenze nn.112/2024 e 701/2024) accogliendo la corretta prospettazione dell’avvocatura del libero foro, distrugge le sentenze dell’Adunanza plenaria del 2021 utilizzando la stessa giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (la sentenza n.229/2022), e obbliga il Governo, senza tentennamenti, ad intervenire per far cessare l’ingerenza corruttiva sugli affari interni dell’ordinamento nazionale della Commissione europea per distruggere la tutela delle imprese balneari, a causa di evidenti ingentissime e illecite dazioni di danaro per interessi individuali non meritevoli di alcuna attenzione se non da parte della Procura di Bruxelles e delle Procure nazionali, dopo le devastazioni provocate. Emerge per tabulas dalla comunicazione del 28.8.2017 a firma del Capo unità Robert Strauss della Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI, in risposta a una lettera del presidente di Fivag-Cisl in rappresentanza del commercio ambulante, che la Commissione Ue aveva precisato che l’articolo 12 della direttiva Bolkestein stabilisce che le procedure di selezione vanno fatte solo «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali», e che «riguardo all’applicazione dell’articolo 12, occorre rilevare la scarsità delle risorse: spetta alle autorità nazionali verificare questo requisito». Le precisazioni del 28.8.2017 del dirigente della commissione Ue al mercato interno, per quanto riferite agli ambulanti, esortavano il governo italiano ad appurare la quantità di risorse ancora disponibili e quelle occupate in merito all’applicazione della direttiva Bolkestein, in modo da dare una risposta definitiva alla questione sia ai commercianti che ai balneari. All’epoca (2017), per quanto riguarda le spiagge, era noto che sui 7.458 chilometri di coste italiane ce ne erano 4.970 balneabili (fonte: Ministero della salute, Rapporto acque di balneazione) e si stimava che solo circa 2.000 di questi – cioè meno della metà – fossero assegnate in concessione e ospitassero strutture riconducibili a stabilimenti balneari (che in Italia, secondo una indagine della Camera di commercio, ammontano a 7.680 laghi compresi). Come già affermato nella lettera della Commissione Ue del 28.8.2017, secondo la sentenza AGCM della Corte di giustizia spettava allo Stato proprietario del demanio marittimo la verifica della scarsità della risorsa naturale per l’eventuale applicazione dell’art.12 della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, coerentemente il Governo iniziava a maggio 2023 e concludeva il 5 ottobre 2023 i lavori del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.10-quater commi 1 e 2, del d.l. n.198/2022, con il compito di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, e così comunicando la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota ufficiale del 6.10.2023 la insussistenza della scarsità della risorsa naturale costiera, tenendo conto del dato nazionale, secondo un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio. E’ dunque frutto di un mero piano criminoso e corruttivo il fatto che la Commissione europea…

Normativa vigente in Spagna Legge 2/2013 sulla tutela del litorale e riforma della Legge Costiera

Aspetti principali di questo importante norma, pubblicati nel BOE giovedì 30 maggio 2013. La BOE ha pubblicato oggi, giovedì 30 maggio 2013, il testo della legge 2/2013, del 29 maggio, sulla protezione e l'uso sostenibile della costa e sulla modifica della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste .Nella motivazione si rileva che lo Stato assume il ruolo di garante della tutela e della difesa del diritto marittimo-terrestre, ai sensi dell'articolo  132.2 della Costituzione , avendo due poteri generali per dettare tale norma: quello relativo alla regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri costituzionali ( articolo 149.1.1. CE), così come quella che attribuisce la competenza a dettare la legislazione fondamentale sulla protezione dell'ambiente ( articolo 149.1.23 CE).Questa legge è strutturata in due grandi blocchi, il primo comporta una modifica parziale e profonda della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste , e il secondo stabilisce il nuovo regime di proroga straordinaria e selettiva delle concessioni concesse sotto tutela la normativa precedente, e un insieme eterogeneo di disposizioni che integrano la modifica della Legge Costiera.Per quanto riguarda la Legge sulle coste del 1988, attraverso questa legge vengono modificati i suoi articoli:2 a) ; 3 ; 4.3 ;  6.1 e 6.3 (nuovi); 11.2 (nuovo); 12 , ap. 2 e 4, cancellando la relativa app. 6; 13.2 ; nuova arte. 13bis; nuova arte. 13 ter; 23.3 (nuovo); 25.1 c) , 25.2 e nuova app. 4 del presente art. 25; 33.6 (nuovo); 38.1 ; 44.2.2. º comma (nuovo); 44.6.2.º (nuovo); 49.1 e nuova app. 4; 52,4 ; 55,1 ; 64.1 e nuova app. 2; 65.1 e nuova app. 2; 66.2 e 3; 70,2 ; 72.1 , nuovo 2° comma; 76 , lettera m) (nuova); 78.1 , lettere j), k), l) ed m) (nuova); 78,3 ; 84 ; Viene introdotto un nuovo Capo II bis (Contributi straordinari), con un nuovo art. 87bis; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94,2 ; 95,1 ; 97.1 e 2; 99 ; 106 ; 119.1 e nuova app. 2;1a disposizione transitoria , ap. 2 e 3 e nuovo ap. 5; disposizione transitoria 4.ª.2, lettere a), b) ec) e nuova ap. 3 e introduce in esso le nuove disposizioni transitorie 10, 11 e 12 (Si tenga presente che, vista la proroga di tale riforma, le nuove redazioni di tali precetti verranno introdotte nelle prossime 48 ore).Si possono evidenziare gli aspetti principali di questa riforma:il suo principio guida è che la costa è un ecosistema sensibile e vulnerabile che necessita di protezione.Allo stesso modo si intende garantire maggiore sicurezza giuridica ai rapporti giuridici che si instaurano sulla costa . Questo principio si manifesta nella delimitazione del concetto di demanio pubblico marittimo-terrestre, nei miglioramenti introdotti nella procedura di delimitazione, nella modifica delle norme che regolano le concessioni e le autorizzazioni, nonché nelle limitazioni alla proprietà privata dei terreni adiacenti al demanio pubblico.La legge precisa il concetto di demanio pubblico marittimo-terrestre , sia con riguardo alla zona marittimo-terrestre che alle spiagge. Introduce inoltre le definizioni delle caratteristiche geografiche utilizzate nella determinazione del dominio pubblico, per renderlo più preciso.La legge stabilisce che la zona marittimo-terrestre sarà delimitata nella misura in cui le onde raggiungono le maggiori tempeste conosciute in base ai criteri tecnici che verranno stabiliti, aggiungendo maggiore certezza, sicurezza e uniformità ai confini. Si precisa che i terreni artificialmente inondati non diventeranno di demanio pubblico, a meno che prima dell'alluvione non fossero già di demanio pubblico, con la precisazione che in ogni caso faranno parte del demanio pubblico quando saranno…