Concessioni demaniali marittime: il confronto tra Italia e Spagna sul fronte delle infrazioni europee

La gestione delle concessioni demaniali marittime, in particolare quelle relative alle spiagge, rappresenta un nodo cruciale per diversi Stati membri dell’Unione Europea, chiamati a conformarsi alla direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi (c.d. Direttiva Bolkestein). In tale contesto, Italia e Spagna si trovano entrambe coinvolte in procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sebbene con percorsi e sviluppi differenti. La posizione dell'Italia: tra infrazione e fermento normativo L’Italia è da anni sotto la lente di Bruxelles per la gestione delle concessioni balneari. Il problema centrale è costituito dalla proroga automatica delle concessioni demaniali, spesso disposta con legge, in aperta violazione del principio di trasparenza e concorrenza sancito dalla direttiva Bolkestein. La Corte di Giustizia dell’UE si è espressa in più occasioni, dalla nota sentenza Promoimpresa del 2016 fino alle più recenti decisioni. Con l’ordinanza del 4 giugno 2025 (C-464/24), la Corte ha ribadito, ancora una volta, che: «Le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123, anche qualora il titolare non svolga una prestazione di servizi in favore dell’amministrazione, ma un’attività economica in un’area demaniale statale». Inoltre, la Corte ha chiarito che anche le concessioni originariamente rilasciate prima del 28 dicembre 2009, ma rinnovate dopo tale data, sono soggette alla direttiva. Il momento del rinnovo è dunque determinante ai fini dell’applicazione del diritto europeo. A seguito di pressioni crescenti, il Consiglio di Stato, con le pronunce gemelle del novembre 2021 (nn. 17 e 18), ha dichiarato illegittime le proroghe automatiche, fissando al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di validità delle concessioni senza gara. La giurisprudenza italiana e l’attività legislativa (Legge Concorrenza n. 118/2022) hanno progressivamente spinto verso un riordino del sistema, sebbene l’attuazione effettiva sia ancora in ritardo. La situazione spagnola: stallo normativo e incertezza interpretativa In Spagna, la materia è regolata dalla Ley de Costas (Legge n. 22/1988), modificata nel 2013 per permettere la proroga delle concessioni fino a 75 anni, misura molto criticata a livello europeo. La procedura di infrazione contro la Spagna è stata avviata solo nel febbraio 2023. La Commissione europea contesta l’assenza di gare e la durata eccessiva delle concessioni, in contrasto con la direttiva Bolkestein. Tuttavia, a differenza dell’Italia, non vi sono state sentenze interne vincolanti né significativi interventi legislativi o amministrativi. Il tema non ha assunto centralità nel dibattito politico e giuridico, e la questione resta in una fase di incertezza normativa. Differenze principali tra Italia e Spagna AspettoItaliaSpagnaProroghe automaticheVarie leggi (fino al 2033), dichiarate illegittime dalla CGUE e dal Consiglio di StatoProroghe fino a 75 anni previste dalla Ley de CostasGiurisprudenza UE rilevantePromoimpresa (2016), CGUE C-348/22 (2023), CGUE C-464/24 (2025)Non rilevate sentenze recenti della CGUE specifiche sulla SpagnaGiurisprudenza nazionaleSentenze Ad. Plenaria CdS (2021), TAR e CdS attiviAssenza di interventi giurisprudenziali definitiviRiforme legislativeLegge Concorrenza 2022, ma attuazione in ritardoNessuna riforma post-infrazioneProcedure di infrazioneAttiva da oltre un decennioAttivata nel 2023Attualità del dibattitoCentrale nel contenzioso e dibattito pubblicoMarginale Conclusione Il confronto tra Italia e Spagna sul tema delle concessioni balneari mostra due livelli diversi…

Il rinnovo delle concessioni balneari in Portogallo e la Direttiva sui Servizi

Già prima della sentenza di rinvio pregiudiziale della causa C-348/22 Comune di Ginosa, il Portogallo si era trovato di fronte alla necessità di adeguare il proprio regime giuridico nazionale che disciplina le “concessioni balneari” su suolo pubblico (secondo un regime equivalente al domaine public francese) con la sentenza Promoimpresa (cause riunite C-458/14 e C-67/16). Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni di conformità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione europea nel contesto di un EU Pilot, che è un meccanismo di dialogo informale tra la Commissione e lo Stato membro interessato su questioni relative alla potenziale non conformità con il diritto dell'UE, che può essere utilizzato prima di avviare una procedura formale di infrazione. La Commissione ha avviato l'EU PILOT 9995/2021 sulle norme contenute nel decreto-legge 226-A/2007 del 31 maggio. Il presente decreto stabilisce il regime di utilizzo delle risorse idriche, dando attuazione al principio della necessità di un permesso di utilizzo, previsto dalla legge portoghese sulle acque. In base al regime portoghese, l'installazione e la gestione delle attrezzature e del supporto balneare sono soggette a un regime di concessione. La presente concessione viene aggiudicata mediante una procedura di gara pubblica precontrattuale, secondo le norme applicabili alla conclusione di contratti pubblici di lavori o di fornitura e acquisizione di beni e servizi, a seconda che la concessione comporti o meno lavori. Tuttavia, la procedura può essere avviata anche da un soggetto privato, nel qual caso si applica il regime di affidamento delle licenze, anche se anche in questi casi l'autorità competente può optare per la procedura di gara pubblica. In ogni caso, la procedura prevede regole volte a garantire la trasparenza e la concorrenza, in linea con il diritto dell'Unione Europea.Le questioni sollevate dalla Commissione riguardano specificamente il fatto che il soggetto privato che ha avviato la procedura ha un diritto di preferenza (direito de preferência) nelle procedure di gara per il rinnovo di tali concessioni, il che significa che tale persona o entità ha il diritto legale di vedersi aggiudicata la concessione a condizione che accetti di essere vincolata alle condizioni della gara selezionata dall'autorità competente nell'ambito della procedura di gara pubblica. Il diritto di preferenza spetta anche al precedente titolare della concessione, qualora questi manifesti interesse alla continuazione dell'uso, entro un anno dalla scadenza del titolo, e si sottoponga alle condizioni del bando di gara prescelto. La Commissione ha inoltre sollevato questioni di conformità in merito al “diritto di prorogare il periodo di validità” della precedente concessione fino alla decisione finale della procedura di gara.La Commissione ha sollevato la questione se tali misure siano conformi all'articolo 12 della direttiva sui servizi (2006/123/CE) e alla libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa (cause riunite 458/14 e C-67/16). Secondo la Commissione, un diritto preferenziale a favore degli operatori storici scoraggerebbe le imprese situate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in Portogallo. Sebbene l'EU PILOT in questione faccia specifico riferimento al quadro giuridico…