Portogallo risolve l’infrazione UE senza toccare le concessioni già rilasciate
La nostra testata ritorna sulla questione delle concessioni balneari in Portogallo, evidenziando come gli operatori abbiano mantenuto validità e proroghe ottenute prima della risoluzione dell’infrazione. Dopo la chiusura della procedura d'infrazione europea nel novembre 2023, i concessionari portoghesi hanno mantenuto la validità delle proroghe ottenute precedentemente. Tuttavia, il sistema normativo è stato sostanzialmente modificato per conformarsi al diritto europeo. La Commissione europea aveva aperto una procedura d'infrazione contro il Portogallo nell'aprile 2022 (INFR(2022)2020) per non aver correttamente implementato le regole sui concorsi pubblici per l'assegnazione delle concessioni balneari. Il problema principale riguardava l'esistenza, nella legislazione portoghese, del diritto di preferenza (direito de preferência) per i titolari di concessioni esistenti nei concorsi per il rinnovo. La Commissione riteneva che questo diritto preferenziale scoraggiasse le imprese localizzate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in Portogallo, violando così il principio della libertà di stabilimento previsto dall'articolo 49 del TFEU e la Direttiva Servizi. Con il Decreto‑Lei 87/2023 è stato eliminato il diritto di preferenza dell’ex titolare nelle nuove procedure e sono stati limitati i casi di proroga, adeguando il regime alla direttiva servizi e alla giurisprudenza UE. Viene mantenuto il meccanismo di preferenza solo per il “primo richiedente” (Il “primo richiedente” è il soggetto che deposita per primo una proposta su un’area libera; la sua preferenza è meramente procedurale e opera solo se non emergono altri interessati o in ipotesi specifiche stabilite dalla legge, senza incidere sull’esito di una gara quando questa è dovuta). in specifiche ipotesi, non per l’uscente, eliminando così il vantaggio incompatibile con l’art. 12 della direttiva. Queste modifiche non incidono retroattivamente sulla validità dei titoli già in corso(“"Os títulos de utilização de zona de praia referidos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 3.º vigentes à data da produção de efeitos do presente decreto-lei mantêm-se válidos nos termos e nas condições em que foram emitidos, sem prejuízo da sua gestão pelos municípios e sujeição ao respetivo regime económico.")¹, che restano efficaci fino alla scadenza originaria, salvo i rimedi tipici di estinzione o revisione previsti dalla legge. Resta possibile una proroga eccezionale del titolo fino a decisione finale della gara, con limite massimo di due anni, istituto che non altera la regola della scadenza ma copre il periodo tecnico della selezione pubblica. Sulla base di queste modifiche legislative, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura d'infrazione nel novembre 2023. Validità delle concessioni esistenti Aspetto cruciale per i concessionari è che le modifiche normative non hanno avuto effetto retroattivo sulle concessioni già rilasciate. Le proroghe e le estensioni ottenute prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni rimangono valide fino alla loro naturale scadenza. poiché le modifiche normative producono effetti solo un anno dopo l’entrata in vigore e non hanno efficacia retroattiva (art. 6°, Decreto-Lei n.º 87/2023) Questa soluzione ha garantito la certezza del diritto per gli operatori esistenti, evitando la necessità di revocare titoli già validamente rilasciati. ¹ Decreto‑Lei n.º 97/2018, articolo 12, n.º 3 (Disposições transitórias). Il riferimento esatto l’art. 12, n.º 3, del DL 97/2018 (de 27 de Novembro), che disciplina il passaggio…