Di Newsbalneari
Con Sentenza n. 2192 del 01/03/2023, il Consiglio di Stato Sez VI, si è pronunciato, incidentalmente, sulla recente miniproroga approvata dal Parlamento dichiarando che dovrà essere disapplicata. La Camera di consiglio del Consiglio di Stato per questa sentenza si è tenuta il 16 febbraio. Quindi 8 giorni prima della entrata in vigore della legge 14 del 24 febbraio 2023 il Consiglio di Stato ha già preannunciato la sua disapplicazione.
A noi interessa però questo passaggio della sentenza: Relativamente al secondo profilo basta richiamare le affermazioni delle menzionate sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021 secondo cui: << nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione>>. Considerato che, ai fini di stabilire l’entità della risorsa in questione, occorre aver riguardo alla situazione del territorio comunale (Corte Giust. UE, 14/7/2016, in cause riunite C-458/14 e 67/15) e che, come emerge dalle stesse affermazioni dell’appellante incidentale, nel Comune di Manduria l’arenile concedibile per finalità turistico ricreative è di appena 3 km, di cui 500 mt già assegnati in concessione, deve ritenersi che nel detto comune sia dimostrata la scarsità del bene di che trattasi.
Tuttavia, l’attendibilità di tale assunto può e deve essere verificata alla luce dei dati oggettivi disponibili nei singoli contesti territoriali. Il caso del Comune di Manduria (TA) offre un chiaro esempio di scostamento tra la narrazione giurisprudenziale e la realtà fattuale.
Tale affermazione appare in palese contrasto con quanto emerge dal Piano Comunale delle Coste (PCC) di Manduria, adottato in attuazione della L.R. Puglia n. 17/2015, e sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.
Il documento ufficiale rileva infatti che:
- la lunghezza complessiva del litorale comunale è pari a 16,47 km², non 3 km;
- la superficie totale del demanio marittimo comunale è di 719.156 m²³;
- le concessioni demaniali in essere sono 15, delle quali 13 a uso turistico-ricreativo (solo 7 per stabilimento balneare), per una superficie complessiva pari a 6.101,87 m²⁴.

L’area demaniale disponibile è pari a 719.156mq su cui insistono soltanto 7 OTTO concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo (stabilimenti balneari) per un’occupazione pari a 3.082 mq.

A livello regionale il numero di concessioni per chilometro di costa è 1,11, mentre il rapporto tra l’area delle superficie date in concessione e l’area demaniale è 0,09. A Manduria Il rapporto tra numero di concessioni e lunghezza del litorale compreso tra 0 e 1 come si evince dai grafici allegati.

Occorre precisare che nel Piano Comunale delle Coste (PCC) di Manduria è riportata un’indicazione più restrittiva rispetto al 30% regionale, in cui si specifica che la quota massima di area demaniale concedibile per stabilimenti balneari è pari al 40% della sola “linea di costa utile”, non del demanio complessivo.
Nel PCC si stabilisce che:
“le aree destinate a stabilimenti balneari non possono eccedere il 40% della linea di costa utile“
Dal PCC si evince che:
- Linea di costa complessiva: 16.470 metri
- Non tutta è “utile” (per vincoli, rocce, SIC, ecc.)
Nel documento si specifica (p. 24 e seguenti, elaborati di progetto) che la linea di costa utile, ovvero quella effettivamente utilizzabile per attività turistico-ricreative, è circa 7.320 metri.
✳️ Questo dato risulta dalla somma dei tratti sabbiosi accessibili e non vincolati (SB e SLS), come indicato nelle tavole B.1.1 e B.1.3 del PCC.
Applicare il limite del 40% alla linea di costa utile

Questa è la lunghezza massima concedibile a stabilimenti balneari.
3. Quanto è effettivamente concesso oggi in lunghezza di fronte mare per stabilimenti?
Dalla tabella concessioni, sommiamo i fronti mare delle sole concessioni classificate come stabilimento balneare:
Concessione | Fronte mare (m) |
---|---|
Sirio | 96,25 |
CA.DE.ME | 201,29 |
MED Agricola (2010) | 58,73 |
Quarta Cristian | 85,18 |
Bevagna S.r.l. (2018) | 63,45 |
Totale | 504,9 m |
4. Percentuale effettiva occupata rispetto al concedibile (40% linea utile)

Conclusione definitiva (versione tecnica)
Indicatore | Valore |
---|---|
Lunghezza linea di costa totale | 16.470 m |
Lunghezza linea di costa utile (da PCC) | 7.320 m |
Massimo concedibile per stabilimenti (40%) | 2.928 m |
Fronte mare attualmente concesso a stabilimenti | 504,9 m |
Percentuale di utilizzo rispetto al massimo concedibile | 17,24% |
A Manduria, è stato utilizzato solo il 17,24% di quanto effettivamente concedibile per stabilimenti balneari secondo il Piano Comunale delle Coste.
La costa disponibile è dunque ampiamente superiore alla domanda attuale, il che esclude qualsiasi presunzione di scarsità della risorsa.
L’affermazione del Consiglio di Stato secondo cui l’arenile concedibile a Manduria sarebbe di soli 3 km appare smentita dai dati ufficiali contenuti nel PCC. È verosimile che il Collegio abbia tratto quella misura da una porzione specifica (es. l’arenile sabbioso continuo privo di vincoli ambientali), ma senza esplicitare le basi tecniche della stima.
Questo errore è rilevante soprattutto perché la scarsità della risorsa è il fondamento logico-giuridico per l’applicazione della direttiva Bolkestein e, conseguentemente, per la disapplicazione delle proroghe automatiche.
Scarica il piano delle coste di Manduria
Il continuo manipolare è distorcere la realtà del consiglio di stato mi fa pensare che sotto ci possa essere una forza,, forse politica o di grandi gruppi di multinazionali, che pressano per ottenere un “lauto pranzo”
Chiedo per un’amico, ma il consiglio di stato se sbaglia, a chi ne risponde?????