Concessioni, ricorso del Governo alla Corte Costituzionale contro la legge regionale Toscana
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Toscana - Modifiche al preambolo e agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 31 del 2016 - Motivazione dell'intervento normativo regionale, nelle more del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato - Disciplina delle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime - Criteri di valutazione delle domande concorrenti - Introduzione, fermo restando la preferenza riconosciuta alla presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, di un elemento di premialita' costituito dall'essere, l'operatore economico interessato, una micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa - Criteri per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante - Linee guida. - Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016), artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3. (GU n.44 del 30-10-2024 ) Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi n. 12 (pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it) contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2024, rubricata «Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla legge regionale n. 31/2016», in relazione ai suoi articoli 1, 2, commi terzo e quarto, e 3. Le disposizioni impugnate. Nella seduta del 27 settembre 2024, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Toscana n. 30 del 2024, in relazione ai suoi articoli 1, 2, commi terzo e quarto, e 3. La legge regionale ha la finalita', enunciata nel suo preambolo, di «adeguare e attualizzare la legge regionale n. 31/2016 alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a delineare un nuovo assetto nella materia delle concessioni demaniali marittime» («considerato» n. 1), poiche' la «situazione di grande incertezza dovuta all'approssimarsi della scadenza dell'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere», renderebbe «necessario procedere con urgenza per fornire ai comuni indicazioni uniformi su tutto il territorio regionale per esperire le procedure comparative per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico ricreative» («considerato» n. 6). A tal fine, il legislatore regionale dichiara di intervenire «con norme di rango legislativo, in conformita' ai principi stabiliti dal legislatore statale» («considerato» n. 6, ultimo periodo), stabilendo «nelle more di un intervento normativo statale ( ... ) l'applicazione del principio che riconosce un equo indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, in conformita' a quanto indicato nella legge n. 118/2022 e a quanto gia' affermato dal Consiglio di Stato nella sopracitata sentenza 17/2021 ove si sancisce che "L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovra', pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela…