Balneari, ITB Italia al governo: «Abrogare gli artt. 3 e 4 della legge 118/2022». Dopo l’ordinanza UE del 10 luglio le concessioni restano a durata illimitata
ITB Italia torna a scrivere al governo, al Parlamento e alle Regioni costiere e questa volta la richiesta è netta: abrogare gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, la legge annuale sulla concorrenza che ha imposto la scadenza delle concessioni demaniali marittime e l'obbligo di gara. Il documento — 134 pagine di nuove osservazioni al Tavolo di consultazione per la redazione del bando-tipo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026 n. 32 — è firmato dal presidente Giuseppe Ricci e dall'avvocato Vincenzo De Michele, ed è stato notificato via PEC a Presidenza della Repubblica, Palazzo Chigi, MIT, MEF, Presidenze di Senato e Camera, Corte dei conti, Mediatore europeo, Commissione europea, AGCM, ANCI e a tutte le Regioni costiere. Il punto di partenza è l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VII, del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 "Balneari Rimini II", depositata in risposta al rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini del luglio 2025. Le richieste principali al governo Nelle considerazioni conclusive ITB Italia mette sul tavolo cinque richieste precise. 1. Abrogazione degli artt. 3 e 4 della legge 118/2022. Per l'associazione le due norme «devono essere abrogati», perché — si legge nel documento — sono stati inseriti nel disegno di legge concorrenza 2022 in cui originariamente non erano previsti, al solo scopo di «coprire» l'impianto argomentativo delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, costruito sul «falso presupposto» di dover applicare l'articolo 12 della direttiva Bolkestein. 2. Applicare la normativa vigente sulla durata illimitata o con proroga automatica. La richiesta centrale è di riconoscere che alle concessioni balneari si applica la direttiva 2006/123/CE, ma soltanto nella regola generale dell'articolo 11 (autorizzazioni di durata illimitata o rinnovabili automaticamente), e non l'eccezione dell'articolo 12 sulla durata limitata con procedura selettiva. Le norme interne che, secondo ITB, già disciplinano correttamente la materia e sono tuttora vigenti sono: art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001; art. 10, comma 1, e art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, decreto di recepimento della Bolkestein; art. 24, comma 3-septies, del d.l. n. 113/2016. 3. Un intervento legislativo chiarificatore nel ddl concorrenza 2026. ITB Italia chiede di usare il disegno di legge annuale sulla concorrenza per il 2026 come veicolo per «sanare gli errori commessi con la legge n. 118/2022», mettendo ordine in una materia oggi definita caotica anche per la carente pianificazione regionale dell'uso dell'arenile ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 400/1993 e art. 1, comma 254, della legge n. 296/2006. 4. Nessun bando-tipo applicabile alle concessioni in corso. L'associazione riconosce che governo, MIT e molte Regioni «abbiano ben operato» non avendo ancora adottato né il decreto interministeriale previsto dall'art. 4, comma 9, della legge 118, né approvato il bando-tipo dell'art. 8 del d.l. 32/2026, che «allo stato non potrebbe trovare alcuna pratica applicazione» sulle concessioni turistico-ricreative in essere, tutte considerate di durata illimitata o con proroga automatica. Sul bando-tipo il confronto al MIT era ripartito con…